Circolare numero 48 del 15-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e Filiera Agricola Italiana (FAGRI) per trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola le quote associative dovute dagli iscritti. Indica il costo del servizio, le regole di validità della delega, le modalità e periodicità dei versamenti alla FAGRI, nonché i controlli da effettuare sulle deleghe. Fornisce inoltre le istruzioni contabili con l’istituzione di due nuovi conti e la destinazione delle spese di rimborso e dell’IVA.
Convenzione INPS-FAGRI per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola e relative istruzioni contabili
Convenzione INPS-FAGRI per la riscossione delle trattenute sindacali sulla disoccupazione agricola
La circolare disciplina l’attuazione della convenzione tra INPS e Filiera Agricola Italiana (FAGRI) per la riscossione, mediante trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola, delle quote associative dovute dagli iscritti. Accanto alle regole operative, vengono fornite le istruzioni contabili e le variazioni al piano dei conti necessarie per la gestione delle somme trattenute e dei successivi riversamenti all’organizzazione sindacale.
Oggetto dell’accordo e base normativa
La convenzione è stata sottoscritta il 22 febbraio 2005 dal Presidente dell’INPS, in esecuzione della deliberazione n. 28 del 2 febbraio 2005, e si fonda sull’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852. L’accordo consente all’Istituto di trattenere dai pagamenti delle prestazioni di disoccupazione agricola le quote associative dovute dagli iscritti alla FAGRI.
La circolare evidenzia che lo schema dell’accordo è sostanzialmente analogo a quello già in essere con altre organizzazioni sindacali. Viene inoltre richiamata l’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, contenuta nella nota n. 254 del 9 febbraio 2004, nonché il richiamo alla normativa in materia di protezione dei dati personali.
Soggetti interessati e prestazioni coinvolte
Il diritto a versare i contributi associativi mediante trattenuta riguarda i lavoratori agricoli aventi diritto:
- all’indennità ordinaria di disoccupazione;
- al trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977, n. 37.
Le trattenute operano sulle prestazioni di disoccupazione agricola e la delega deve riferirsi all’anno della prestazione richiesta.
Requisiti e validità della delega
La circolare richiama l’art. 2 della convenzione e precisa che la delega deve rispettare i requisiti di validità formalizzati nei modelli Prest-Agr. 21 T.P. Le strutture periferiche devono verificare che nelle deleghe risultino presenti tutti gli elementi di sostanza e di forma richiesti.
In base alla convenzione:
- la delega deve essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato;
- deve recare il timbro dell’associazione sindacale stipulante e la firma del suo rappresentante;
- deve essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale;
- non vengono considerate le deleghe pervenute successivamente alla domanda;
- la misura del contributo deve essere espressamente indicata nell’atto di delega.
In caso di revoca, annullamento o variazione della prestazione, l’organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale.
Modalità di riscossione e versamento alla FAGRI
L’INPS deve versare alla FAGRI l’intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, al netto:
- delle spese di esazione;
- delle eventuali trattenute già versate e non dovute.
I versamenti devono essere eseguiti entro la fine del mese successivo a quello di pagamento. La convenzione prevede che il trasferimento delle somme avvenga mediante ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario indicato annualmente dalla FAGRI; nella circolare è specificato che, su richiesta dell’organizzazione sindacale, i versamenti devono essere effettuati con la periodicità prevista dall’art. 5 dell’accordo sul conto corrente intestato alla FAGRI presso UNICREDIT Banca.
L’INPS deve inoltre inviare alla FAGRI supporti magnetici o elenchi suddivisi per provincia e comune, contenenti i nominativi dei lavoratori per i quali è stata effettuata la trattenuta, con i relativi dati anagrafici e l’importo trattenuto. Qualora non sia possibile recuperare trattenute già versate e non dovute, la FAGRI deve rimborsare le somme all’Istituto su semplice richiesta.
Aspetti economici e responsabilità
Il costo del servizio di esazione è determinato in euro 0,60 per singola delega. La convenzione prevede anche che la FAGRI corrisponda all’INPS gli importi derivanti dalla revisione dei costi; la circolare specifica che, al momento, restano validi i costi della delibera del C.d.A. n. 39 del 5 febbraio 2002.
L’Istituto viene esonerato da ogni responsabilità derivante dall’applicazione della convenzione e resta estraneo ai rapporti tra i titolari delle prestazioni e l’organizzazione sindacale. La FAGRI, a sua volta, esonera l’INPS da responsabilità per controversie sulla validità o regolarità delle deleghe e si impegna a:
- rimborsare al lavoratore la ritenuta operata in caso di contestazioni;
- ristorare l’INPS per eventuali effetti negativi derivanti dalle controversie;
- rimborsare, su semplice presentazione di nota specifica, le spese sostenute per eventuali controversie giudiziarie attinenti alla convenzione.
Durata, rinnovo e recesso
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.
È inoltre prevista la possibilità di revisione dell’accordo su richiesta di una delle parti qualora, nel corso dell’esecuzione, emergano esigenze di modifica o integrazione. Se interviene una pronuncia della magistratura che escluda per le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli la possibilità di stipulare convenzioni di questo tipo con l’INPS, la disdetta produce effetto immediato.
Istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti
Per la rilevazione contabile dei contributi sindacali e dei successivi riversamenti sono istituiti due nuovi conti:
- GPA 25/143: per l’imputazione dei contributi sindacali di pertinenza della FAGRI trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/143: per la rilevazione del debito verso la FAGRI, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.
Le somme relative al rimborso delle spese per il servizio di esazione e all’IVA ad esse applicata devono essere imputate ai conti già esistenti:
- GPA 24/042;
- GPA 24/025.
Il saldo del conto GPA 11/143 eventualmente risultante a fine esercizio deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.
Dati identificativi del sindacato
La circolare indica che nelle deleghe il sindacato deve essere riportato con la sigla FAGRI. Viene inoltre comunicato il codice fiscale dell’organizzazione: 96298520584.
Punti principali
Convenzione e finalità
INPS ha sottoscritto il 22 febbraio 2005 una convenzione con la FAGRI, ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, per riscuotere tramite trattenuta sulle prestazioni di disoccupazione agricola le quote associative dovute dagli iscritti.
Costo del servizio e controlli sulle deleghe
Il costo del servizio di esazione è fissato in 0,60 euro per singola delega. Le strutture periferiche devono verificare che le deleghe rispettino i requisiti formali e sostanziali previsti dall’art. 2 della convenzione e dal modulo Prest-Agr. 21 T.P.; il sindacato deve essere indicato con la sigla FAGRI.
Modalità di versamento e periodicità
Le somme trattenute devono essere versate alla FAGRI con la periodicità prevista dall’art. 5 della convenzione, mediante bonifico sul conto corrente indicato. I versamenti avvengono entro la fine del mese successivo a quello del pagamento delle prestazioni e il saldo del conto GPA 11/143 a fine esercizio va riportato nel nuovo esercizio.
Istruzioni contabili e nuovi conti
Per la rilevazione contabile sono istituiti i conti GPA 25/143, per i contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola, e GPA 11/143, per il debito verso la FAGRI in contropartita del conto GPA 35/042. Le spese di rimborso del servizio e l’IVA vanno imputate ai conti esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.
Durata della convenzione e responsabilità
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2005 ed è tacitamente rinnovata di anno in anno salvo disdetta entro il 30 giugno. La FAGRI assume gli obblighi di rimborso nei casi di controversie sulla validità delle deleghe e l’INPS è sollevato da responsabilità nei rapporti tra lavoratori e organizzazione sindacale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 15 mar 2005Circolare numero 47 del 15-3-2005
- Circolare · 15 mar 2005Circolare numero 49 del 15-3-2005
- Circolare · 14 mar 2005Circolare numero 43 del 14-3-2005
- Circolare · 14 mar 2005Circolare numero 44 del 14-3-2005
- Circolare · 14 mar 2005Circolare numero 45 del 14-3-2005
- Circolare · 14 mar 2005Circolare numero 46 del 14-3-2005
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →