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Circolare

Circolare numero 43 del 14-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga le principali variazioni contributive in vigore dal 1° gennaio 2005, con particolare riferimento alla contribuzione IVS, agli adeguamenti graduali previsti per alcune categorie di datori di lavoro e settori speciali, alle cooperative ex DPR 602/1970 e alla pesca. Viene inoltre chiarito che, per il 2005, la procedura di controllo DM10/2 non richiederà temporaneamente i contributi per la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per alcuni settori, in attesa di eventuali provvedimenti nel corso dell'anno.

Anno 2005: sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione e variazioni delle aliquote contributive

Anno 2005: principali innovazioni in materia di contribuzione

La circolare fornisce un quadro riepilogativo delle variazioni contributive applicabili dal 1° gennaio 2005. L'attenzione è rivolta soprattutto agli adeguamenti progressivi delle aliquote IVS, alle posizioni particolari di alcuni settori produttivi e alle modalità di gestione, nel DM10/2, dei contributi connessi ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità.

Aumento dell'aliquota IVS per i datori di lavoro soggetti all'art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997

La circolare ricorda che il decreto interministeriale 21 febbraio 1996, attuativo dell'art. 3, comma 23, della legge n. 335/1995, ha elevato al 32% l'aliquota di finanziamento del FPLD, riducendo contestualmente le aliquote per TBC, indennità economiche di maternità e CUAF. Nei casi in cui tale operazione non ha consentito di raggiungere integralmente al 1° gennaio 1996 l'aumento di 4,43 punti percentuali, l'onere è stato scaglionato con incrementi biennali dello 0,50% a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

Per effetto di tale disciplina, dal periodo di gennaio 2005 i datori di lavoro interessati devono aumentare di 0,50 punti percentuali l'aliquota FPLD. L'incremento deve proseguire con cadenza biennale fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32%, cui si aggiunge lo 0,70% ex GESCAL per i soggetti obbligati al versamento.

Settori esclusi dal contributo per maternità, TBC o CUAF: aliquote 2005

La circolare distingue diverse ipotesi applicative e indica, per ciascuna, le aliquote IVS da gennaio 2005.

Settori esclusi dal contributo per le indennità economiche di maternità

Per questi settori il trasferimento dell'aumento di 4,29 punti percentuali avviene in ragione di 0,50% ogni due anni dal 1° gennaio 1997, con ultimo incremento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. Le aliquote IVS risultano così determinate:

  • con GESCAL: totale 30,91%, quota lavoratore 8,89%;
  • con GESCAL lavoratore: totale 30,56%, quota lavoratore 8,89%;
  • senza GESCAL: totale 30,21%, quota lavoratore 8,54%.

Settori esclusi dal contributo per maternità e dall'ex contributo TBC

In questo caso il trasferimento dell'aumento di 4,43 punti percentuali segue lo stesso criterio di gradualità, con incremento dello 0,50% ogni due anni dal 1° gennaio 1997 e ultimo aumento dello 0,43% dal 1° gennaio 2013. Le aliquote IVS sono indicate come segue:

  • con GESCAL: totale 30,77%, quota lavoratore 8,89%;
  • con GESCAL lavoratore: totale 30,42%, quota lavoratore 8,89%;
  • senza GESCAL: totale 30,07%, quota lavoratore 8,54%.

Datori di lavoro esonerati dalla CUAF

Per i datori di lavoro esonerati dalla CUAF, identificati con codice 1C, l'aumento da trasferire è pari a 3,72 punti percentuali, sempre con incremento di 0,50% a partire dal 1° gennaio 1997 e ulteriore aumento dello 0,22% dal 1° gennaio 2011. L'aliquota IVS da gennaio 2005 è fissata al 31,48% comprensivo dello 0,70% ex GESCAL, con quota a carico del lavoratore pari all'8,89%.

Aziende con personale all'estero o distaccato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale

Per le aziende che occupano personale all'estero assicurato in regime di legge n. 398/1987, ovvero personale distaccato in Paesi per i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale con esenzione CUAF, l'aumento da trasferire è pari a 3,72 punti percentuali, con le stesse modalità di scaglionamento previste per i datori esonerati dalla CUAF. L'aliquota IVS da gennaio 2005 è pari al 30,78%, con quota a carico del lavoratore dell'8,54%.

Piloti dei porti

Anche per i piloti dei porti l'aumento da trasferire è di 4,29 punti percentuali, con incrementi di 0,50% ogni due anni dal 1° gennaio 1997 e ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013. L'aliquota IVS da gennaio 2005 è pari al 30,21%, con quota lavoratore dell'8,54%.

Cooperative della piccola pesca ex legge n. 250/1958

Per questo settore la circolare ribadisce che l'aliquota è definitivamente fissata dal 1° gennaio 2003 nella misura del 14,60%, di cui il 3,74% a carico del socio.

Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti

Per le aziende del settore pesca esercitata con navi iscritte nei registri delle navi minori, l'art. 9 della legge n. 413/1984 stabilisce che l'aliquota contributiva afferente al FPLD per gli equipaggi è dovuta nella misura prevista per le aziende del settore agricolo ex art. 12 della legge n. 160/1975. La circolare richiama quindi le disposizioni del d.lgs. n. 146/1997, che prevedono un incremento annuale di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell'aliquota complessiva del 32% più 0,70% ex GESCAL.

Per la quota a carico del lavoratore, l'adeguamento è considerato esaurito perché, con l'incremento di 0,50 punti percentuali del 1° gennaio 2002, è stata raggiunta la misura piena dell'8,89%.

Dal 1° gennaio 2005 le aliquote del settore sono quindi fissate in:

  • totale 27,30% comprensivo dello 0,70% ex GESCAL;
  • quota a carico del marittimo 8,89%.

Cooperative ex DPR n. 602/1970 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva

Per le cooperative che, ai sensi dell'art. 6, ultimo comma, del DPR n. 602/1970, hanno scelto di versare la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva, la circolare ribadisce che la contribuzione dei soci si calcola su due basi imponibili:

  • sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota dovuta al FPLD;
  • sulla retribuzione convenzionale si applicano le aliquote residue destinate al finanziamento delle prestazioni minori.

A tali organismi si applica anche l'art. 27, comma 2-bis, della legge n. 30/1997: per il 2005 l'incremento dell'onere contributivo sulla retribuzione effettiva è pari a 0,50 punti percentuali.

La circolare precisa inoltre un aspetto operativo rilevante per il modello DM10: nei quadri B-C il contributo dovuto al FPLD viene calcolato con l'intero 4,43% sulle retribuzioni effettive; di conseguenza, la quota residua da calcolare sulla differenza tra retribuzione effettiva e retribuzione convenzionale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 423/2001, è pari a 1,93 punti percentuali e va recuperata nel quadro D del DM10/2 con il codice "R250".

Trattamenti straordinari di integrazione salariale e mobilità per alcuni settori

La circolare evidenzia che la legge finanziaria 2005 non ha disposto direttamente la proroga dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese commerciali che occupano da 51 a 200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici e le imprese di vigilanza.

L'art. 1, comma 155, della legge n. 311/2004 prevede tuttavia che, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa disporre concessioni anche in deroga, pure senza soluzione di continuità, per cassa integrazione guadagni straordinaria, mobilità e disoccupazione speciale, in presenza di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali o al reimpiego dei lavoratori, definiti in specifici accordi governativi intervenuti entro il 30 giugno 2005.

In ragione di ciò, dal gennaio 2005 la procedura di controllo delle denunce contributive DM10/2 non richiede i contributi relativi a tali trattamenti, vale a dire:

  • contributo dello 0,90% ex art. 9 della legge n. 407/1990;
  • contributo dello 0,30% ex art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991.

Tali importi potranno essere richiesti nel corso dell'anno, qualora intervengano provvedimenti di proroga o di concessione. La circolare conclude segnalando che sul sito internet saranno rese disponibili le tabelle delle aliquote aggiornate.

Punti principali

Aumento dell'aliquota IVS ex art. 27, comma 2-bis, legge n. 30/1997

Dal 1° gennaio 2005 i datori di lavoro che non avevano integralmente trasferito al FPLD la quota di 4,43 punti percentuali devono applicare un ulteriore incremento di 0,50 punti percentuali dell'aliquota contributiva IVS. L'aumento prosegue con cadenza biennale fino al completo riallineamento al 32% del FPLD, oltre allo 0,70% ex GESCAL per i soggetti tenuti al versamento.

Categorie con trasferimento graduale delle aliquote e valori 2005

La circolare distingue vari regimi: settori esclusi dal contributo maternità, settori esclusi da maternità e dall'ex contributo TBC, datori di lavoro esonerati dalla CUAF, aziende con personale all'estero o distaccato in Paesi con accordi parziali di sicurezza sociale, piloti dei porti e cooperative della piccola pesca. Per ciascuna categoria sono indicati gli importi delle aliquote IVS da gennaio 2005, con specificazione della quota a carico del lavoratore e della eventuale componente GESCAL.

Equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti

Per gli equipaggi delle navi da pesca di cui all'art. 9 della legge n. 413/1984, l'aliquota contributiva segue l'adeguamento graduale previsto dal d.lgs. n. 146/1997. Dal 1° gennaio 2005 l'aliquota totale è fissata al 27,30% comprensivo dello 0,70% ex GESCAL, con quota a carico del marittimo pari all'8,89%; l'adeguamento della quota lavoratore risulta già esaurito.

Cooperative ex DPR 602/1970 che versano sulla retribuzione effettiva

Per le cooperative che hanno optato per il versamento dell'IVS sulla retribuzione effettiva, la contribuzione resta articolata su due basi imponibili: sulla retribuzione effettiva si applica l'aliquota FPLD, mentre sulla retribuzione convenzionale si applicano le altre aliquote di finanziamento delle prestazioni minori. Per il 2005 l'incremento da applicare sulla retribuzione effettiva è pari a 0,50 punti percentuali; inoltre, in sede DM10, la quota residua sulla differenza tra retribuzione effettiva e convenzionale è pari a 1,93 punti percentuali, da recuperare con il codice R250 nel quadro D.

Finanziamento CIGS e mobilità per alcuni settori commerciali e turistici

Per le imprese commerciali con 51-200 dipendenti, le agenzie di viaggio e turismo, gli operatori turistici e le imprese di vigilanza, la legge finanziaria 2005 non ha disposto direttamente la proroga dei trattamenti. In attesa di eventuali interventi e della riforma degli ammortizzatori sociali, dal gennaio 2005 il controllo DM10/2 non richiede i relativi contributi (0,90% e 0,30%), che potranno essere recuperati o richiesti nel corso dell'anno in caso di proroga o concessione.

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