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Circolare

Circolare numero 41 del 10-3-2005

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica una nuova proroga al 31 dicembre 2005 del termine per il recupero dei contributi sospesi a seguito degli eventi sismici del settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. La proroga discende dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004. Sono richiamati i soggetti beneficiari, i distinti periodi di sospensione per "danneggiati" e "disastrati" e il rinvio alle modalità operative già illustrate con la circolare n. 175 del 29 novembre 2002, con avvio del recupero dal 1° gennaio 2006.

Proroga al 31/12/2005 del pagamento dei contributi sospesi per il sisma Marche-Umbria 1997

Proroga del termine per il pagamento dei contributi sospesi a seguito del sisma Marche-Umbria 1997

La circolare interviene sull’ennesima proroga del recupero dei contributi sospesi per effetto degli eventi sismici verificatisi nel settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria. In particolare, dà conto dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, che sposta al 31 dicembre 2005 il termine per il pagamento dei contributi sospesi.

Quadro normativo e contenuto della proroga

La Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005 ha pubblicato l’ordinanza n. 3390/2004, recante "Disposizioni urgenti di protezione civile". L’art. 3, comma 1, stabilisce che i termini di cui all’art. 3, commi 2, 3, 5 e 6, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2004, n. 3333, sono prorogati al 31 dicembre 2005.

La circolare precisa anche che gli oneri connessi alla proroga sono posti a carico delle disponibilità previste dall’art. 15 della legge n. 61/1998 e delle leggi finanziarie successive, in attuazione di quanto previsto dal comma 8 del medesimo articolo.

Soggetti beneficiari della sospensione

Viene ribadito che possono beneficiare della disciplina i soggetti che:

  • risultavano residenti alla data dell’evento;
  • esercitavano attività lavorativa nei comuni interessati dal sisma;
  • oppure erano destinatari di ordinanza sindacale di sgombero acquisita agli atti dell’Istituto.

La circolare richiama inoltre quanto già precisato dall’ordinanza n. 3265/2003, la quale aveva disposto una precedente proroga e aveva anche chiarito che gli importi eventualmente già erogati alla data di pubblicazione dell’ordinanza non sono ripetibili.

Distinzione tra "danneggiati" e "disastrati"

Pur essendo unificato il periodo di decorrenza del versamento dei contributi, l’Istituto sottolinea che resta distinta la durata della sospensione in relazione alla categoria dei soggetti interessati:

  • per i soggetti danneggiati, la sospensione decorre dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998;
  • per i soggetti colpiti da ordinanza di sgombero, la sospensione decorre dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.

Avvio del recupero e istruzioni operative

Il recupero dei contributi sospesi dovrà iniziare dal 1° gennaio 2006. Per le modalità operative di recupero la circolare non introduce nuove istruzioni, ma rinvia espressamente alle disposizioni già impartite con la circolare n. 175 del 29 novembre 2002.

Finalità della comunicazione

La circolare ha quindi funzione essenzialmente ricognitiva e applicativa: informa gli uffici e i soggetti interessati della nuova scadenza del 31 dicembre 2005, conferma l’ambito soggettivo della misura e richiama le regole già esistenti per la gestione del recupero contributivo.

Punti principali

Proroga del termine di pagamento

L’ordinanza del P.C.M. n. 3390 del 29 dicembre 2004 proroga al 31 dicembre 2005 i termini previsti dall’ordinanza n. 3333/2004 per il pagamento dei contributi sospesi in conseguenza del sisma del 1997 in Marche e Umbria. La circolare evidenzia che gli oneri sono posti a carico delle disponibilità previste dall’art. 15 della legge n. 61/1998 e delle successive leggi finanziarie.

Soggetti interessati

La proroga riguarda i soggetti residenti alla data dell’evento e che svolgevano attività lavorativa nei comuni colpiti dal sisma iniziato il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria, nonché i soggetti destinatari di ordinanza sindacale di sgombero acquisita agli atti dell’Istituto. La circolare richiama quanto già stabilito dall’ordinanza n. 3265/2003.

Distinzione dei periodi di sospensione

Pur essendo unificato il periodo di decorrenza del versamento, resta distinta la durata della sospensione in base alla condizione del soggetto: per i soggetti "danneggiati" il periodo va dal 26 settembre 1997 al 31 marzo 1998; per i soggetti colpiti da ordinanza di sgombero il periodo va dal 26 settembre 1997 al 30 giugno 1999.

Modalità di recupero dei contributi

Il recupero dei contributi sospesi dovrà iniziare dal 1° gennaio 2006. Per le modalità operative l’Istituto rinvia alle istruzioni già contenute nella circolare n. 175 del 29 novembre 2002.

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