Circolare numero 39 del 8-3-2005
SOMMARIO: Precisazioni sulle modalità di compilazione da parte dei datori di lavoro del riquadro relativo ai dati previdenziali ed assistenziali INPS della certificazione CUD 2005. Chiarimenti in merito alle istruzioni contenute nel provvedimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra l’approvazione del modello CUD 2005 e fornisce chiarimenti operativi sulla sua compilazione, con particolare riguardo ai dati previdenziali e assistenziali INPS. Vengono richiamati i termini di rilascio della certificazione, le modalità per i lavoratori cessati, le ipotesi di certificazione integrativa, l’utilizzo del modello per periodi successivi al 2004 e le principali novità del tracciato, inclusi nuovi codici per contratti di inserimento e per il bonus pensionamento. Sono inoltre precisate le regole per apprendisti, fondi speciali, congedi figurativi e collaborazioni coordinate e continuative.
Istruzioni CUD 2005 e chiarimenti su compilazione dati previdenziali INPS
CUD 2005 e istruzioni INPS
La circolare fornisce indicazioni operative sul modello CUD 2005, approvato dall’Agenzia delle Entrate per certificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2004, nonché i dati previdenziali e assistenziali collegati. Il documento si concentra soprattutto sui profili INPS della compilazione, richiamando termini di rilascio, casi particolari, nuovi codici e modalità di gestione delle situazioni transitorie.
Ambito di applicazione e soggetti obbligati
Il CUD 2005 serve ad attestare:
- i redditi di lavoro dipendente e assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR;
- le ritenute di acconto operate;
- le detrazioni effettuate;
- i dati previdenziali e assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS, all’INPDAP e all’IPOST.
La certificazione, per i dati previdenziali di competenza INPS, deve essere rilasciata anche dai datori di lavoro non sostituti d’imposta già tenuti alle denunce individuali delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del D.L. 352/1978 (modello 01/M). La medesima regola è richiamata per i datori di lavoro che occupano dirigenti ex INPDAI già tenuti alla presentazione del modello DAP/12.
Utilizzo della certificazione nei confronti dell’INPS
Per i periodi per i quali l’INPS non abbia ancora acquisito i flussi informativi delle dichiarazioni unificate di cui all’art. 4 del D.P.R. 322/1998, la certificazione CUD 2005 rilasciata dal datore di lavoro può essere presentata dall’interessato all’Istituto ai fini della determinazione del diritto e della misura delle prestazioni e degli altri adempimenti istituzionali.
Nelle more dell’acquisizione dei flussi, i datori di lavoro possono anche trasmettere una dichiarazione su supporto magnetico o in via telematica secondo le istruzioni dell’Istituto.
Certificazione integrativa e lavoratori cessati
Qualora, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2004, il sostituto d’imposta abbia già rilasciato il CUD prima dell’approvazione del nuovo schema, deve essere consegnata una certificazione integrativa contenente i dati previsti nel CUD 2005 e non presenti nella precedente certificazione.
La certificazione integrativa può anche non riprodurre i dati già certificati; tuttavia i dati previdenziali e assistenziali devono comprendere anche quelli contenuti nella certificazione originaria.
Termine di rilascio
La certificazione unica deve essere consegnata:
- entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati;
- entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Utilizzo del modello per periodi successivi al 2004
Il provvedimento consente di utilizzare lo schema CUD 2005 anche per certificare dati relativi a periodi successivi al 2004, fino all’approvazione di un nuovo schema. In tal caso, i riferimenti agli anni 2004 e 2005 contenuti nel modello e nelle istruzioni devono leggersi come riferiti agli anni successivi.
La circolare segnala inoltre che, per i periodi successivi al 2004, i dati previdenziali e assistenziali possono variare in relazione alla mensilizzazione dei flussi retributivi operativa da gennaio 2005, richiamando le circolari n. 152 del 22.11.2004 e n. 3 dell’11.01.2005.
Per i lavoratori cessati nel corso del 2005, in fase transitoria, i datori di lavoro possono attestare i dati previdenziali e assistenziali sia secondo il CUD 2005 sia secondo il tracciato EMens, riportando su stampa formato A4 i dati confluiti nel flusso EMens. In ogni caso, per i dipendenti cessati deve essere trasmesso all’INPS il flusso telematico EMens.
Struttura generale e novità del modello
La Parte C del modello, relativa ai dati previdenziali e assistenziali INPS, non presenta novità rilevanti rispetto all’anno precedente, salvo l’introduzione nella Sezione 3 della casella "Bonus L. 243/2004" per l’incentivo al posticipo del pensionamento.
I dati previdenziali e assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento a ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Sezione 1: qualifica assicurativa e tipo rapporto
I punti 1, 2 e 3 del campo "Qualifica assicurativa" devono essere sempre compilati quando sono presenti dati previdenziali e assistenziali INPS.
Per il punto 2 "Tempo pieno o parziale" si precisa che i codici "L", "N" e "R" sono cessati.
Per il punto 3, il codice "D", utilizzato per i lavoratori a tempo determinato, comprende anche i rapporti evidenziati con i contratti di inserimento.
Il punto 20 "Tipo rapporto" va indicato solo per rapporti per i quali sono previste agevolazioni contributive o altri casi particolari. Per l’anno 2004:
- è istituito il nuovo codice "80", per i lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ai sensi dell’art. 1, comma 12, della legge 243/2004, relativo al bonus per il posticipo del pensionamento;
- il codice 27 non è più in uso.
Per i contratti di inserimento previsti dal D.Lgs. 276/2003 vengono introdotti specifici codici, differenziati in base alla categoria del lavoratore e alla misura della riduzione contributiva spettante:
- A0 per lavoratori 18-29 anni senza benefici economici;
- B1, B2, B3, B4 per disoccupati di lunga durata 29-32 anni con riduzione del 25%, 40%, 50% o 100%;
- C1, C2, C3, C4 per lavoratori con più di 50 anni privi di posto di lavoro con le stesse aliquote di riduzione;
- D1, D2, D3, D4 per lavoratori che intendono riprendere un’attività lavorativa e non abbiano lavorato per almeno due anni, con analoghe riduzioni;
- E1, E2, E3, E4 per lavoratrici di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate sotto il profilo occupazionale femminile, con le stesse percentuali di riduzione;
- F1, F2, F3, F4 per lavoratori riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, con analoghe riduzioni.
Sezione 2: retribuzioni particolari
Nella Sezione 2 viene istituito il nuovo codice "Y3" per il lavoratore del Fondo volo che, al 31.12.1995, era in possesso di anzianità contributiva inferiore a 18 anni interi e ha aderito ai fondi complementari.
La circolare richiama la disciplina dei fondi complementari PNT Piloti e Tecnici di volo (Previvolo) e FONDAV, operativi rispettivamente dal 27.11.2000 e dal 1.1.2003, e ricorda che per il personale del Fondo volo con anzianità inferiore a 18 anni il contributo di finanziamento è ridotto, a regime, di 3,12 punti percentuali, di cui 1,028 a carico del lavoratore e 2,092 a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme siano destinate al finanziamento della previdenza complementare.
Per tali soggetti, identificati nel modello DM/10 con il codice X32, il codice Y3 deve essere indicato nel punto 26 del riquadro retribuzioni particolari.
Sezione 3: accredito di contribuzioni figurative
La circolare chiarisce la compilazione della Sezione 3 in relazione agli apprendisti e ai congedi figurativi.
Per gli apprendisti è ribadito il diritto all’accredito di contribuzione figurativa per:
- malattia e infortunio;
- malattia ex lege n. 88/1987;
- congedi di maternità;
- congedi parentali;
- riposi e permessi;
- congedi per la malattia del figlio ex D.Lgs. 151/2001.
Gli apprendisti non hanno invece diritto all’accredito figurativo per integrazione salariale, disoccupazione e mobilità.
I punti 48 e 49 riguardano i congedi di cui all’art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151/2001, riconoscibili figurativamente fino a un massimo di due anni nell’arco della vita lavorativa per assistere un familiare portatore di handicap grave. Durante il congedo spettano un’indennità pari all’ultima retribuzione percepita e la copertura figurativa; per il 2004 il valore complessivo indicato è pari a euro 38.969,64.
Bonus ex legge 243/2004 per il posticipo del pensionamento
Nella casella "Bonus" del punto 55 deve essere riportato l’importo dell’incentivo previsto dall’art. 1, comma 12, della legge 243/2004, pari al 32,70% della retribuzione lorda riferita ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza. L’importo va arrotondato all’unità di euro.
Per tali lavoratori, nel punto 51 relativo alle trattenute per contribuzione a carico del lavoratore non va indicato l’8,89% IVS.
La decorrenza del bonus non può essere anteriore al 1.11.2004. La circolare distingue inoltre la compilazione della certificazione in due fasi:
- prima certificazione: include i dati fino al 31.10.2004, con contributi ordinari e dati della Sezione 3 riferiti agli eventi verificatisi entro tale data;
- seconda certificazione: riguarda novembre e dicembre 2004, con tipo rapporto 80, contributi minori per quei mesi, assenza della contribuzione pensionistica dal 1.11.2004 e compilazione della Sezione 3 per gli eventi successivi.
Per la seconda certificazione, il punto 22 va compilato con riferimento al TFR, mentre i contributi oggetto di bonus relativi a quota datore di lavoro e quota lavoratore per novembre e dicembre 2004 devono essere riportati nella casella 55.
Casi particolari: più situazioni assicurative e fondi speciali
Quando per lo stesso dipendente devono essere certificate più situazioni assicurative, il modello deve essere compilato con certificazioni separate oppure con un’unica certificazione articolata in più righi numerati progressivamente.
Per il personale iscritto a fondi speciali o con evidenze contabili separate valgono le medesime regole; nella prima certificazione deve essere compilata anche la Sezione 2 per le retribuzioni particolari fino al 31.10.2004, mentre nella seconda non va compilata.
Sezione 4: collaborazioni coordinate e continuative
La Sezione 4 è destinata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS ai sensi dell’art. 2, comma 26, della legge 335/1995.
Nel punto 58 i compensi devono essere indicati entro il massimale contributivo annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge 335/1995, pari per il 2004 a euro 82.401,00.
La sezione non va compilata per i soggetti iscritti alla gestione dei redditi di lavoro autonomo occasionale ai sensi dell’art. 44 della legge 326/2003.
Punti principali
Approvazione del modello CUD 2005
L’Agenzia delle Entrate ha approvato il modello CUD 2005, da utilizzare per attestare i redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti nel 2004, le relative ritenute, le detrazioni e i dati previdenziali e assistenziali riferiti a INPS, INPDAP e IPOST. La certificazione deve essere rilasciata anche da datori di lavoro non sostituti d’imposta limitatamente ai dati previdenziali INPS, nei casi previsti.
Uso della certificazione per periodi senza flussi INPS
Per i periodi per i quali l’INPS non abbia ancora acquisito i flussi informativi delle dichiarazioni unificate, il CUD 2005 rilasciato dal datore di lavoro può essere presentato dall’interessato all’Istituto per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni e per gli altri adempimenti istituzionali. In alternativa, in attesa dell’acquisizione dei flussi, i datori di lavoro possono trasmettere una dichiarazione su supporto magnetico o per via telematica secondo le istruzioni dell’Istituto.
Certificazione integrativa per lavoratori cessati
Se, a seguito di cessazione del rapporto di lavoro avvenuta nel 2004, il sostituto d’imposta ha già rilasciato una precedente certificazione prima dell’approvazione del nuovo schema, deve consegnare una certificazione integrativa con i dati presenti nel CUD 2005 e mancanti nel modello precedente. La certificazione integrativa può omettere i dati già certificati, ma i dati previdenziali e assistenziali devono comunque comprendere anche quelli già indicati nella certificazione originaria.
Utilizzo del CUD 2005 per anni successivi
Lo schema CUD 2005 può essere utilizzato anche per certificare dati relativi a periodi successivi al 2004 fino all’approvazione di un nuovo schema. In tal caso, i riferimenti agli anni 2004 e 2005 contenuti nel modello e nelle istruzioni devono intendersi riferiti agli anni successivi. Per i periodi successivi al 2004 i dati previdenziali possono inoltre risentire della mensilizzazione dei flussi retributivi prevista dall’art. 44, comma 9, del D.L. 269/2003, operativa da gennaio 2005.
Termini di rilascio
La certificazione unica deve essere consegnata entro il 15 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
Novità del tracciato e nuovi codici
Nel quadro dei dati previdenziali e assistenziali INPS non vi sono modifiche strutturali rilevanti, salvo l’introduzione della casella "Bonus L. 243/2004" nella Sezione 3 per l’incentivo al posticipo del pensionamento. Inoltre vengono introdotti nuovi codici per il campo "Tipo rapporto" e per la gestione di specifiche agevolazioni contributive, in particolare per i contratti di inserimento.
Compilazione della Sezione 1
I campi 1, 2 e 3 della qualifica assicurativa devono essere sempre compilati quando sono presenti dati previdenziali INPS. I codici "L", "N" e "R" del campo 2 non sono più utilizzati. Nel codice "D" del campo 3 sono compresi anche i contratti di inserimento. Per il campo 20 viene istituito il codice 80 per i lavoratori esclusi dalla contribuzione IVS ai sensi della legge 243/2004; il codice 27 non è più in uso. Vengono inoltre elencati i codici A0, B1-B4, C1-C4, D1-D4, E1-E4 e F1-F4 per i diversi casi di contratto di inserimento e relative riduzioni contributive.
Compilazione della Sezione 2
Nella Sezione 2 viene istituito il codice Y3 per il lavoratore del Fondo volo, con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31.12.1995, che abbia aderito ai fondi complementari. Per tale personale il contributo del Fondo volo è ridotto di 3,12 punti percentuali, alle condizioni previste dalla normativa richiamata, e il nuovo codice va indicato nel punto 26 del riquadro retribuzioni particolari.
Compilazione della Sezione 3 e contribuzione figurativa
Per gli apprendisti si ribadisce il diritto all’accredito figurativo per eventi di malattia, infortunio, maternità, congedi parentali, riposi e permessi, nonché per la malattia del figlio, ma non per integrazione salariale, disoccupazione e mobilità. Vengono richiamati anche i congedi ex art. 42, comma 5, D.Lgs. 151/2001, riconoscibili fino a due anni nell’arco della vita lavorativa, con copertura figurativa e indennità pari all’ultima retribuzione percepita; per il 2004 il limite complessivo è indicato in euro 38.969,64.
Bonus L. 243/2004
Per i lavoratori che hanno esercitato la facoltà di posticipo del pensionamento è prevista la casella "Bonus" nel punto 55. Deve esservi indicato l’importo dell’incentivo pari al 32,70% della retribuzione lorda, riferito ai contributi pensionistici maturati nell’anno di competenza, arrotondato all’unità di euro. Per tali casi nel punto 51 non va indicato l’8,89% IVS. La decorrenza del bonus non può essere anteriore al 1.11.2004 e sono fornite istruzioni distinte per le certificazioni relative al periodo fino al 31.10.2004 e a quello dal 1.11.2004 al 31.12.2004.
Gestione dei cessati con bonus e fondi speciali
Se per lo stesso dipendente devono essere certificate più situazioni assicurative, occorre compilare certificazioni separate o un’unica certificazione con righi aggiuntivi numerati progressivamente. Per i lavoratori con bonus la prima certificazione riguarda il periodo fino al 31.10.2004, mentre la seconda riguarda novembre e dicembre 2004 con tipo rapporto 80 e senza contribuzione pensionistica. Per il personale iscritto a fondi speciali o con evidenze contabili separate valgono le stesse regole; nella prima certificazione va compilata anche la Sezione 2, nella seconda no. I contributi trattenuti fino al 31 ottobre 2004 restano nel punto 51, mentre quelli oggetto di bonus per novembre e dicembre vanno nella casella 55.
Collaborazioni coordinate e continuative
La Sezione 4 è riservata alla certificazione dei compensi corrisposti nel 2004 ai collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a progetto, iscritti alla Gestione Separata INPS. Nel punto 58 i compensi vanno indicati entro il massimale contributivo annuo previsto dalla legge 335/1995, pari per il 2004 a euro 82.401,00. La sezione non va compilata per i soggetti iscritti alla gestione dei redditi di lavoro autonomo occasionale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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