Circolare numero 42 del 11-3-2005
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce l’applicazione delle agevolazioni previste per i crediti agricoli: riduzione delle sanzioni civili per aziende e lavoratori autonomi agricoli in possesso dei requisiti del D.M. 21 aprile 2004 e, ricorrendone i presupposti, rateizzazione fino a venti rate trimestrali costanti. Vengono precisati l’ambito oggettivo delle sanzioni agevolabili, i criteri operativi per la concessione della dilazione, il trattamento delle somme già versate e delle posizioni già iscritte a ruolo, nonché le istruzioni operative per l’utilizzo della procedura automatizzata e del modello F24.
Recupero crediti agricoli: riduzione sanzioni civili e rateizzazione ex art. 4 legge n. 350/2003
Recupero crediti agricoli: riduzione sanzioni civili e rateizzazione ex art. 4 legge n. 350/2003
La circolare fornisce indicazioni operative per l’applicazione delle agevolazioni previste in materia di recupero crediti agricoli, in continuità con le precedenti circolari n. 117/2004 e n. 140/2004. L’intervento riguarda la riduzione delle sanzioni civili e, ove ne ricorrano i requisiti, la rateizzazione dei debiti contributivi e delle sanzioni ricalcolate.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le agevolazioni possono essere richieste dalle aziende agricole, intese come tutti i datori di lavoro agricolo, anche se non coltivatori diretti o IAP, e dai lavoratori autonomi agricoli (CD, CM, IAP), purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.M. 21 aprile 2004. La riduzione riguarda esclusivamente le sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, cioè quelle connesse a ipotesi di morosità e risultanti dalle denunce o registrazioni obbligatorie. Restano fuori dal beneficio le sanzioni per evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), della medesima legge.
Rateizzazione dei debiti agevolati
Quando ricorrono anche i requisiti dell’art. 2 del D.M. 21 aprile 2004, nella stessa domanda può essere richiesta la rateizzazione dei debiti per contributi e delle sanzioni ridotte. La dilazione può essere concessa fino a venti rate trimestrali costanti, per una durata massima complessiva di cinque anni. La decorrenza coincide con la data di presentazione della domanda e la prima rata scade l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla domanda.
Criteri eccezionali della disciplina
La circolare qualifica la normativa come eccezionale, in quanto finalizzata a fronteggiare l’emergenza delle aziende agricole colpite da avversità o eventi calamitosi. Per tale ragione non devono essere richiesti gli acconti normalmente previsti per le ordinarie domande di dilazione. La determinazione del numero delle rate è demandata al direttore regionale, il quale provvede anche a definire l’importo delle rate trimestrali scadute tra la data della domanda e quella della delibera; tali importi devono essere versati in un’unica soluzione all’atto dell’accettazione del piano di ammortamento.
Trattamento delle posizioni contributive e dei ruoli
Per le aziende che abbiano presentato domanda di agevolazione, le sedi non devono emettere avviso bonario per i crediti esistenti al 30 settembre 2003 e non devono procedere all’iscrizione a ruolo. Per i crediti già iscritti a ruolo, le sedi devono sospendere contributi e sanzioni, utilizzando la specifica causale di sospensione resa disponibile (codice 16). Se la sospensione è stata già effettuata, la motivazione deve essere modificata in ambiente Intranet secondo il percorso indicato dalla circolare.
Domande già presentate e somme versate
Le aziende che, pur avendo i requisiti per l’agevolazione, abbiano già presentato una richiesta di rateizzazione con le modalità ordinarie vengono comunque autorizzate al pagamento dilazionato secondo il nuovo regime. Tutte le somme già versate a qualsiasi titolo sono considerate acconti della nuova rateizzazione, anche se riferite a crediti iscritti a ruolo e notificati con cartella esattoriale. Le aziende devono quindi presentare alla sede la documentazione dei versamenti effettuati, come quietanze presso il concessionario della riscossione, modelli F35 e copie di eventuali modelli F24 non ancora contabilizzati, oltre a ogni elemento utile a individuare le partite debitorie e l’esatto debito residuo.
Debiti successivi al 30 settembre 2003
Per eventuali debiti maturati dopo il 30 settembre 2003, la circolare precisa che l’azienda può comunque presentare domanda di rateizzazione, ma la stessa sarà trattata con le modalità ordinarie e non con il regime agevolato disciplinato per la situazione oggetto della circolare.
Istruzioni operative e gestione informatica
La procedura automatizzata di gestione delle domande di dilazione è stata aggiornata per consentire l’acquisizione delle nuove domande ex lege n. 350/2003, il calcolo degli interessi di dilazione in misura ridotta, la determinazione della rata trimestrale e la generazione della codeline per il pagamento. Nel sottomenu di acquisizione delle domande di rateizzazione dei crediti non iscritti a ruolo è stata introdotta l’opzione "3" per le domande ex art. 4 della legge n. 350/2003. La circolare descrive infine le caratteristiche del modello F24 da utilizzare per i versamenti trimestrali, con indicazione dei dati da riportare nei campi relativi a codice sede, causale contributo, matricola/filiale-azienda, periodo, importi a debito, DLAA/DLAS e codeline.
Punti principali
Ambito delle agevolazioni e sanzioni interessate
Possono chiedere la riduzione delle sanzioni civili le aziende agricole, intese come tutti i datori di lavoro agricolo anche se non coltivatori diretti o IAP, e i lavoratori autonomi agricoli (CD, CM, IAP), purché in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del D.M. 21 aprile 2004. Le sanzioni riducibili sono esclusivamente quelle di cui all’art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000, cioè quelle collegate a morosità e rilevabili da denunce e/o registrazioni obbligatorie. Restano escluse dal campo di applicazione le sanzioni per evasione di cui all’art. 116, comma 8, lettera b), della medesima legge.
Rateizzazione dei debiti agevolati
Se sussistono i requisiti dell’art. 2 del D.M. 21 aprile 2004, nella stessa domanda può essere richiesta anche la rateizzazione dei debiti per contributi e delle sanzioni ricalcolate ai sensi dell’art. 1. La dilazione può arrivare fino a venti rate trimestrali costanti, con durata massima complessiva di cinque anni. La decorrenza è dalla data di presentazione della domanda e la prima rata scade l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla domanda.
Criteri eccezionali e gestione delle domande
La disciplina è qualificata come eccezionale, perché finalizzata a fronteggiare l’emergenza delle aziende agricole colpite da avversità o eventi calamitosi; per questo motivo non devono essere richiesti gli acconti normalmente previsti per le ordinarie domande di dilazione. La determinazione del numero delle rate è demandata al direttore regionale. In tale sede viene anche determinato l’importo delle rate trimestrali scadute tra la data della domanda e quella della delibera, che il contribuente deve versare in un’unica soluzione al momento dell’accettazione del piano di ammortamento.
Trattamento dei crediti già iscritti a ruolo e sospensioni
Per le aziende che abbiano presentato domanda per accedere alle agevolazioni, le sedi non devono emettere avviso bonario per i crediti in essere al 30 settembre 2003 e non devono procedere all’iscrizione a ruolo. Per i crediti già iscritti a ruolo, le sedi devono sospendere i contributi e le sanzioni interessati; per tale finalità è stata resa disponibile una specifica causale di sospensione (codice 16). Se la sospensione è già stata effettuata, la motivazione va aggiornata in ambiente Intranet seguendo il percorso indicato dalla circolare.
Domande pregresse e somme già versate
Le aziende che, pur avendo i requisiti, avessero già richiesto una rateizzazione con le modalità ordinarie vengono autorizzate al pagamento dilazionato secondo la nuova normativa. Tutte le somme già versate a qualunque titolo sono considerate acconti della nuova rateizzazione, anche se riferite a crediti iscritti a ruolo e notificati con cartella esattoriale. Le aziende devono quindi presentare alla sede la documentazione dei versamenti già eseguiti e ogni elemento utile a individuare le partite debitorie e il debito residuo.
Crediti successivi al 30 settembre 2003
Per eventuali debiti successivi al 30 settembre 2003, l’azienda può presentare domanda di rateizzazione, ma in tal caso la pratica è trattata con le modalità ordinarie e non con il regime agevolato descritto per i crediti oggetto della circolare.
Istruzioni operative e modello F24
La procedura automatizzata di gestione delle domande di dilazione è stata aggiornata per acquisire le nuove domande ex lege n. 350/2003, calcolare gli interessi di dilazione in misura ridotta, determinare la rata trimestrale e generare la codeline per il pagamento. Nel sottomenu di acquisizione delle domande di rateizzazione dei crediti non iscritti a ruolo è disponibile l’opzione "3" per le domande ex art. 4 della legge n. 350/2003. La circolare indica inoltre le caratteristiche del modello F24 da utilizzare alla scadenza trimestrale, con specifici campi relativi a codice sede, causale contributo, matricola/filiale-azienda, periodo, importi a debito, DLAA/DLAS e codeline.
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