Sentenza n. 14651/2026 - Roma, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza italiana per ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992. Ha dedotto, con un unico motivo, la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, l’eccesso di potere, l’insufficienza della motivazione, l’illogicità e la manifesta ingiustizia del provvedimento. Il diniego era fondato sull’esistenza di elementi, emersi da informative degli organismi di sicurezza, tali da non consentire di escludere pericoli per la sicurezza della Repubblica e da collegare il richiedente a posizioni connesse al radicalismo islamico. A seguito di un’ordinanza istruttoria, l’Amministrazione ha depositato gli atti informativi e i documenti riservati sottesi al provvedimento, con le cautele necessarie alla tutela delle fonti e delle attività di intelligence. Il ricorrente ha inoltre valorizzato l’assenza di precedenti penali propri e dei familiari conviventi, nonché l’archiviazione dell’unico procedimento penale indicato.
La decisione
Il ricorso è stato respinto. Il TAR ha affermato che la residenza legale decennale costituisce soltanto il presupposto per proporre la domanda di cittadinanza, mentre la decisione sulla concessione implica un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento dello straniero nella comunità nazionale e sulla sua capacità di rispettare i doveri derivanti dallo status civitatis. Tale valutazione comprende anche l’assenza di rischi, attuali o potenziali, per la sicurezza della Repubblica e può tenere conto, secondo il testo della decisione, anche di elementi riferibili al nucleo familiare. Il Ministero ha legittimamente attribuito prevalenza alla sicurezza nazionale sulla posizione del richiedente, basandosi su informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato. In presenza di informazioni riservate, il diniego non deve riportare analiticamente tutti i fatti e le fonti, essendo sufficiente una motivazione che consenta di ricostruire l’iter logico seguito; il richiamo per relationem alle informative riservate è idoneo a integrare la motivazione. Il diritto di difesa è assicurato dall’eventuale ostensione giudiziale degli atti, disposta dal giudice con le cautele necessarie. L’assenza di precedenti penali non è stata ritenuta decisiva, poiché gli elementi ostativi provenivano dai servizi di sicurezza e non necessariamente da procedimenti penali. Il giudice ha inoltre riconosciuto che, in materia di sicurezza nazionale, è sufficiente una prognosi attendibile del pericolo secondo un criterio probabilistico, senza necessità di certezza oltre ogni ragionevole dubbio; la soglia preventiva può essere anticipata e il dubbio qualificato sul rischio può giustificare il diniego. Le spese sono state compensate per la specificità della controversia.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell’interno: … f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica
La residenza legale decennale costituisce il presupposto per presentare la domanda, ma non attribuisce un diritto alla concessione della cittadinanza, che resta subordinata a un’ampia valutazione discrezionale sull’inserimento nella comunità nazionale e sulla sicurezza della Repubblica.
art. 3 l. 241/1990
Nel diniego di cittadinanza fondato su ragioni di sicurezza nazionale, l’obbligo di motivazione è assolto quando il provvedimento consente di comprendere l’iter logico della decisione; non è necessario indicare analiticamente tutte le fonti e gli elementi contenuti nelle informative riservate. Il richiamo per relationem alle informative può essere sufficiente.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa in udienza di smaltimento.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992 è oggetto di ampia discrezionalità amministrativa: la residenza legale decennale abilita alla presentazione della domanda, ma non fonda un diritto alla naturalizzazione.
- Nel procedimento di concessione della cittadinanza, l’Amministrazione può valutare anche rischi solo potenziali per la sicurezza della Repubblica e può negare lo status civitatis quando, sulla base di una prognosi attendibile e secondo un criterio probabilistico, non sia possibile escludere un pericolo per la sicurezza nazionale.
- Quando il diniego di cittadinanza si fonda su informative riservate degli organismi di sicurezza, l’obbligo di motivazione è soddisfatto dall’indicazione delle ragioni del diniego e dal richiamo per relationem alle informative, senza necessità di divulgare analiticamente fonti, fatti e valutazioni la cui ostensione possa compromettere la sicurezza nazionale.
- L’affidabilità delle informazioni provenienti dagli organismi istituzionalmente preposti alla sicurezza dello Stato può essere valorizzata dall’Amministrazione e dal giudice; l’assenza di precedenti penali non esclude, di per sé, la rilevanza di elementi informativi di natura preventiva e non penale.
- Il diritto di difesa del richiedente, in presenza di atti classificati o riservati, può essere assicurato mediante l’ostensione degli atti nel processo su disposizione del giudice e con le cautele necessarie alla protezione delle informazioni sensibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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