Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 47 - Comm. Trib. II grado di Trento

Imposta comunale sulla pubblicità - modalità di applicazione - pluralità di insegne e connessione - esenzione - non si applica.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda le modalità di calcolo dell'imposta comunale sulla pubblicità applicata a una pluralità di insegne e scritte pubblicitarie collocate sulle vetrine e all'esterno dei locali di Poste Italiane. La ricorrente sosteneva, in particolare, che le insegne fossero tra loro connesse ai sensi dell'art. 7, comma 5, del d.lgs. n. 507 del 1993, con conseguente applicazione del criterio di superficie complessiva e dei relativi arrotondamenti, e che le insegne dovessero essere esenti perché riferibili a un'attività di pubblico servizio. La decisione ha invece ritenuto che la connessione richieda una collocazione molto ravvicinata dei mezzi pubblicitari: le scritte ripetute sulle singole vetrine e l'insegna bifacciale esterna mantengono autonomia e accrescono distintamente la portata pubblicitaria.

La decisione

Le insegne e le scritte pubblicitarie devono essere calcolate autonomamente, applicando a ciascuna la superficie e gli arrotondamenti previsti dall'art. 7, comma 2, del d.lgs. n. 507 del 1993. È stata esclusa anche l'esenzione per le insegne di Poste Italiane, poiché l'attività di Poste Italiane S.p.A., alla luce della sua evoluzione imprenditoriale, non è più limitata alla mera esecuzione del pubblico servizio di corrispondenza. Ne consegue il rigetto della pretesa esonerativa e la conferma dell'applicazione dell'imposta secondo il computo autonomo delle singole insegne.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 2

    La superficie imponibile deve essere determinata per ciascun mezzo pubblicitario autonomo, applicando gli arrotondamenti previsti dalla norma.

  • D.lgs. n. 507 del 1993, art. 7, comma 5

    La connessione tra più insegne o mezzi pubblicitari presuppone una collocazione molto ravvicinata e una reale integrazione tra i mezzi; la mera ripetizione della stessa scritta su vetrine autonome non è sufficiente.

Massime di principio

  • Quando più insegne sono collocate su supporti distinti e conservano una propria autonomia visiva e funzionale, ciascuna deve essere normalmente considerata separatamente ai fini dell'imposta.
  • La connessione tra mezzi pubblicitari richiede una collocazione ravvicinata e un effettivo collegamento unitario, non la semplice presenza dello stesso messaggio ripetuto in più punti.
  • Le scritte pubblicitarie ripetute su vetrine diverse possono aumentare la diffusione del messaggio e restano autonomamente imponibili, soprattutto quando ogni vetrina costituisce un piano o supporto indipendente.
  • L'esenzione collegata a un'attività di pubblico servizio non opera automaticamente per un'impresa che svolga anche attività imprenditoriali e commerciali: occorre verificare concretamente la natura dell'attività e la funzione delle insegne.
  • Per contestare il calcolo dell'imposta è necessario dimostrare sia l'effettiva connessione fisica e funzionale tra le insegne sia l'eventuale sussistenza di uno specifico titolo di esenzione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.