Sentenza del 09/05/2017 n. 71 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Tarsu - Soggetti passivi - Legittimazione sostanziale - Denuncia di subentro contraddetta da dichiarazioni successive del soggetto poi destinatario dell'avviso d'accertamento - Varia - Tutela dell'affidamento dell'amministrazione - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’eccezione di difetto di legittimazione passiva è stata ritenuta infondata. La società ricorrente è stata considerata correttamente destinataria dell’avviso di accertamento TARSU, anche in ragione della tutela del legittimo affidamento del Comune, che aveva fatto affidamento sulle dichiarazioni e sulla documentazione successivamente trasmesse dalla stessa società. Il ricorso è pertanto risultato soccombente.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato la propria legittimazione passiva sostenendo che, per l’anno d’imposta in questione, risultava agli atti una denuncia di subentro presentata da un diverso gestore. La Commissione ha però rilevato che la ricorrente, in una comunicazione successiva, aveva dichiarato di essere subentrata in tutte le attività della precedente proprietà a seguito di fusione per incorporazione, chiedendo anche il rimborso della TARSU versata in eccesso dalla stessa. Tale dichiarazione, riferita a tutte le attività, implica anche il subentro nelle passività, comprese quelle tributarie.
Massime di principio
- Nel contenzioso TARSU, la legittimazione passiva può derivare non solo dalla titolarità formale dell’immobile o dalla denuncia originaria, ma anche da dichiarazioni successive con cui il soggetto riconosce di essere subentrato nelle attività e nei rapporti della precedente gestione.
- Chi dichiara di subentrare in tutte le attività di un’impresa o di una precedente proprietà può essere considerato subentrato anche nelle relative passività tributarie, salvo prova contraria specifica.
- Le dichiarazioni rese dal contribuente all’amministrazione finanziaria o al Comune possono creare un affidamento tutelabile dell’ente e risultare decisive contro successive contestazioni incompatibili con quanto precedentemente dichiarato.
- In presenza di una fusione per incorporazione, il soggetto incorporante può essere chiamato a rispondere anche degli obblighi tributari riferibili al soggetto incorporato, soprattutto quando abbia formalmente rappresentato la continuità di tutte le attività e dei rapporti giuridici.
- Per contestare efficacemente un avviso TARSU per difetto di legittimazione passiva, non è sufficiente richiamare una precedente denuncia di subentro di altro soggetto: occorre dimostrare che tale soggetto fosse effettivamente il titolare dell’occupazione o detenzione nell’anno interessato e che non vi siano state successive dichiarazioni o operazioni societarie incompatibili con tale ricostruzione.
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