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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 33 - Comm. Trib. Prov. Vercelli

Cessioni di immobili - Avviso di accertamento IRES su plusvalenza immobiliare

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva contestato il valore dichiarato nelle compravendite immobiliari e aveva determinato una maggiore plusvalenza imponibile ai fini IRES, ritenendo antieconomiche le cessioni. Il ricorrente sosteneva invece che l’antieconomicità, da sola, non fosse sufficiente a dimostrare l’occultamento di maggiori corrispettivi, soprattutto considerando la crisi del mercato immobiliare, l’entità dei mutui bancari, i maggiori finanziamenti necessari a coprire gli oneri delle operazioni e l’assenza di una verifica concreta dei movimenti sui conti correnti.

La decisione

La pretesa dell’Agenzia delle Entrate è stata ritenuta non adeguatamente provata. La presunta antieconomicità delle cessioni, non accompagnata da ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti, non consente da sola di disconoscere il corrispettivo dichiarato. La mancata considerazione della crisi del settore immobiliare, dei mutui concessi e dei relativi oneri, nonché l’assenza di specifici riscontri sulle movimentazioni finanziarie, rendevano insufficienti le presunzioni utilizzate per la rettifica. L’accertamento è quindi risultato illegittimo o comunque non adeguatamente fondato.

Norme richiamate

  • Articolo 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    La rettifica presuntiva del reddito deve fondarsi su elementi probatori dotati dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; la sola valutazione di antieconomicità dell’operazione non è sufficiente.

  • Articolo 2729 del Codice civile

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo quando gli indizi siano gravi, precisi e concordanti. L’antieconomicità deve essere accompagnata da ulteriori elementi concreti e verificabili.

  • Imposta sul reddito delle società (IRES)

    La plusvalenza immobiliare concorre alla formazione del reddito imponibile sulla base del corrispettivo effettivamente conseguito, salvo che l’Amministrazione dimostri, con presunzioni qualificate o altri elementi di prova, l’esistenza di un corrispettivo maggiore.

Massime di principio

  • L’Amministrazione finanziaria non può rettificare automaticamente il prezzo di una cessione immobiliare solo perché lo ritiene antieconomico o inferiore a valori di mercato.
  • L’antieconomicità può costituire un indizio, ma deve essere corroborata da ulteriori elementi concreti, come pagamenti non contabilizzati, movimentazioni bancarie incompatibili, documentazione extracontabile o altri riscontri oggettivi.
  • Nella valutazione della congruità del prezzo devono essere considerati il contesto economico, la crisi del mercato, le condizioni specifiche dell’immobile, gli oneri della compravendita e la struttura dei finanziamenti bancari.
  • La concessione di mutui di importo elevato non dimostra necessariamente che il prezzo effettivamente pagato sia superiore a quello dichiarato, poiché il finanziamento può comprendere oneri accessori, costi di ristrutturazione o altre esigenze finanziarie.
  • In assenza di una verifica puntuale dei conti correnti e dei flussi finanziari, le presunzioni fondate esclusivamente su dati astratti o comparativi possono essere considerate insufficienti.
  • Il contribuente può contestare l’accertamento dimostrando la ragione economica della vendita, le condizioni del mercato, la reale situazione finanziaria dell’operazione e la coerenza dei pagamenti con il corrispettivo dichiarato.

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