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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 73 - Comm. Trib. Prov. Grosseto

Tarsu - Regolamento comunale - Aliquote differenziate per "alberghi senza ristorante" ed "alberghi con ristorante - Legittimità - Sussiste, ma occorre distinguere l'uso concreto dei locali.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità della tassazione TARSU applicata in modo unitario all'intero complesso. La ricorrente sosteneva che, pur dovendo il compendio essere classificato come esercizio alberghiero, le diverse aree dovessero essere tassate in base all'uso concreto: con aliquote differenti per i locali destinati alla ristorazione e per quelli destinati alle camere o ad altri usi, in ossequio ai principi di proporzionalità ed equità fiscale. L'amministrazione riteneva invece sufficiente l'applicazione dell'aliquota più alta prevista per gli alberghi con ristorante.

La decisione

La pretesa di applicare un'unica aliquota più elevata all'intero complesso non è stata ritenuta corretta. È legittimo prevedere aliquote TARSU più alte per gli alberghi rispetto alle abitazioni, considerata la maggiore produzione potenziale di rifiuti, soprattutto in presenza di attività di ristorazione. Tuttavia, nell'ambito dello stesso albergo occorre distinguere i diversi corpi di fabbrica e locali in base alla loro destinazione e al loro uso concreto, evitando di assoggettare indistintamente camere, aree comuni e locali di ristorazione alla tariffa più gravosa.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 65, comma 1

    La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie (...) producibili nei locali ed aree per il tipo d'uso, cui i medesimi sono destinati, ed al costo dello smaltimento, ...

    La tariffa deve essere collegata alla quantità e qualità media dei rifiuti normalmente producibili in relazione alla concreta destinazione d'uso dei locali. Ne deriva che, anche all'interno di un unico complesso alberghiero, possono essere necessarie tariffe differenziate per aree con utilizzi e capacità di produzione dei rifiuti diversi.

Massime di principio

  • È in linea generale legittima una tariffa TARSU più elevata per gli alberghi rispetto alle abitazioni, perché l'attività alberghiera può produrre una maggiore quantità di rifiuti.
  • La maggiore aliquota prevista per gli alberghi con ristorante non dovrebbe essere applicata automaticamente a tutti i locali del complesso, se solo alcune aree sono effettivamente destinate alla ristorazione.
  • La classificazione catastale o commerciale complessiva dell'attività non esclude la necessità di considerare la concreta destinazione dei singoli locali e corpi di fabbrica.
  • Camere, aree comuni, cucine, sale ristorante e altri spazi possono essere assoggettati a tariffe diverse quando presentano una diversa capacità ordinaria di produrre rifiuti.
  • In caso di contestazione, il contribuente dovrebbe documentare la distribuzione degli spazi, le rispettive destinazioni d'uso e l'eventuale separazione funzionale tra le aree, invocando proporzionalità, equità fiscale e il criterio della produzione potenziale dei rifiuti.

Testo integrale

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