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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 44 - Comm. Trib. II grado di Bolzano

Giudizio tributario - Questioni proposte in primo grado e non decise - Riproposizione in appello - Termine ultimo - Atto di controdeduzioni all'appello

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La riproposizione della questione di prescrizione è stata dichiarata tardiva e quindi preclusa. Le questioni dedotte in primo grado e non esaminate devono essere riproposte, a pena di decadenza, al più tardi nell’atto di controdeduzioni all’appello. La successiva riproposizione non consente al giudice d’appello di esaminarle.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva eccepito in primo grado la prescrizione della pretesa impositiva. La Commissione tributaria non aveva esaminato tale questione perché l’aveva ritenuta assorbita dall’accertamento dell’intempestività della riscossione nei confronti del socio accomandatario, non essendo stato previamente effettuato un tentativo infruttuoso di escussione dei beni della società. In appello, il contribuente ha riproposto l’eccezione di prescrizione, ma non lo ha fatto tempestivamente nell’atto di controdeduzioni all’appello previsto dall’articolo 54 del D.lgs. 546/1992.

Norme richiamate

  • Articolo 54 del D.lgs. 546/1992

    Atto di controdeduzioni all’appello

    Le questioni e le eccezioni già dedotte in primo grado, ma non decise, devono essere espressamente riproposte dall’appellato nelle controdeduzioni all’appello, entro il termine previsto e comunque non oltre tale atto, altrimenti si intendono rinunciate o comunque sono soggette a decadenza.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, una questione proposta in primo grado ma non esaminata perché assorbita deve essere riproposta espressamente in appello.
  • Quando l’appello è proposto dall’Ufficio, il contribuente deve inserire la riproposizione delle questioni non decise nell’atto di controdeduzioni all’appello; non è sufficiente formularla in un momento successivo.
  • La mancata riproposizione tempestiva può determinare la decadenza dalla possibilità di ottenere una decisione sulla questione, anche se essa era stata validamente introdotta in primo grado.
  • È opportuno riproporre in modo chiaro e specifico tutte le eccezioni assorbite o non esaminate, indicando che vengono formulate ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. 546/1992 e chiedendone espressamente l’esame.

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