Sentenza n. 2599/2026 - Milano, Sezione 2
per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.3571/2023 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con la quale era stata riconosciuta, per gli anni scolastici dal 2017/2018 al 2022/2023, l'assegnazione della Carta elettronica del docente per il valore complessivo di euro 3.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, la condanna al pagamento di una penalità di mora, la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Collegio ha rilevato d'ufficio, in camera di consiglio, la genericità della procura alle liti. La procura, redatta su documento analogico separato rispetto al ricorso nativo digitale e poi depositata come copia informatica, si limitava a conferire il mandato per il riconoscimento del diritto alla Carta docenti ai sensi della legge n. 107/2015, senza indicare il Tribunale amministrativo competente né gli estremi della sentenza del giudice ordinario della cui esecuzione era stata chiesta l'ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di una procura speciale idonea ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. Ha ritenuto che la procura separata dal ricorso debba contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La mera allegazione telematica della copia informatica della procura cartacea al ricorso nativo digitale non determina, di per sé, l'assorbimento del requisito di specialità proprio della procura apposta in calce o a margine al ricorso cartaceo. Tale modalità non garantisce né la consapevolezza del mandante circa lo specifico atto cui il potere rappresentativo si riferisce né la preesistenza o contestualità della procura rispetto alla redazione del ricorso, secondo il principio affermato dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025. Il vizio non è stato ritenuto sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. È stata esclusa anche la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non ravvisandosi un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: la pronuncia dell'Adunanza plenaria ha confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non ha innovato il quadro normativo. Il rilievo d'ufficio non ha richiesto l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza è stata interpretata come rinuncia implicita al contraddittorio sulla questione rilevata. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.
Norme richiamate
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell'ambito del giudizio di ottemperanza; la domanda è stata formulata dalla ricorrente ma non esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.
art. 35, comma 1, lett. b), c.p.a.
Richiamato quale base processuale della definizione del giudizio con pronuncia di inammissibilità.
art. 73, comma 3, c.p.a.
L'obbligo di avvisare le parti della questione rilevata d'ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il giudice, non è necessario quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.
Il difensore che sottoscrive il ricorso deve essere munito di una procura speciale, la quale deve identificare in modo sufficiente l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita.
art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021
la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce
La fictio di procura apposta in calce consente l'adattamento al processo telematico, ma non elimina l'esigenza che la procura separata contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza della procura rispetto alla redazione del ricorso.
artt. 22 e 23 c.p.a.
Richiamati per evidenziare la generalità dell'obbligo di patrocinio mediante difesa tecnica nel processo amministrativo.
artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.
Il combinato disposto non consente di rinnovare o sanare la procura speciale mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.
art. 37 c.p.a.
La rimessione in termini è eccezionale e richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non opera quando la parte abbia scelto l'opzione processuale meno prudente tra indirizzi interpretativi già esistenti.
art. 1, comma 121, legge n. 107/2015
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto del giudicato da eseguire.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
Richiamato per attestare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la procura speciale rilasciata su documento separato dal ricorso deve contenere elementi sufficienti a identificare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una formula generica riferita soltanto alla materia sostanziale non è idonea a conferire lo ius postulandi per una specifica controversia.
- Nel processo amministrativo telematico, la trasmissione o il deposito, insieme al ricorso nativo digitale, della copia informatica di una procura cartacea separata non rende automaticamente la procura equivalente a quella apposta in calce al ricorso e non supplisce alla sua genericità.
- La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto.
- La carenza o l'inidoneità originaria della procura speciale, quando costituisce requisito di ammissibilità del ricorso, non è sanabile mediante rinnovazione successiva ai sensi del combinato disposto dell'art. 39 c.p.a. e dell'art. 182 c.p.c.
- L'errore scusabile non è concedibile per una procura generica quando, al momento della proposizione del ricorso, esistano indirizzi interpretativi e parametri sufficienti per adottare una condotta processuale prudenziale; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli indirizzi preesistenti non determina, di per sé, un'obiettiva incertezza normativa.
- L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipi all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.
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