Circolare numero 93 del 19-07-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e CONFIMPRENDITORI per la riscossione, tramite F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. Vengono fornite istruzioni operative su flussi telematici, convalida delle deleghe, modalità di riscossione congiunta ai contributi obbligatori, gestione delle revoche, rapporti finanziari, rimborsi spese e responsabilità delle parti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010, con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno.
Convenzione INPS-CONFIMPRENDITORI per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti
Convenzione INPS-CONFIMPRENDITORI per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti
La circolare illustra la convenzione stipulata il 6 maggio 2010 tra INPS e CONFIMPRENDITORI per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla Confederazione. L’atto disciplina sia gli aspetti operativi della riscossione sia i flussi informativi, i rapporti finanziari, i costi del servizio e le responsabilità delle parti.
Ambito della convenzione e soggetti interessati
Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli iscritti alla CONFIMPRENDITORI, limitatamente agli associati per i quali sussiste l’obbligo delle assicurazioni IVS. La riscossione riguarda dunque artigiani e commercianti aderenti alla Confederazione e avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi previdenziali obbligatori.
Modalità di riscossione
La riscossione del contributo associativo è effettuata con le stesse modalità e con la stessa periodicità previste per i contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale. L’INPS deve evidenziare nell’avviso di pagamento l’importo della quota associativa e indicare la dicitura "quota associativa CONFIMPRENDITORI". È inoltre precisato che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.
Determinazione della quota associativa
La misura della quota associativa è stabilita annualmente dalla CONFIMPRENDITORI, anche in modo differenziato per Provincia, e deve essere comunicata all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ogni anno. La decorrenza è fissata al 1° gennaio successivo e l’importo non può essere modificato nel corso dell’anno.
Acquisizione e convalida delle deleghe
La Confederazione trasmette alle Strutture periferiche dell’INPS, in base al codice di avviamento postale, le deleghe sottoscritte dagli associati in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e del 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. La sottoscrizione è autenticata dall’organizzazione territoriale della CONFIMPRENDITORI, con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione.
I nominativi e le firme dei rappresentanti locali, o dei loro delegati, devono essere depositati presso le Strutture territoriali INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti solo dall’anno successivo. Se nel corso dell’anno pervengono più deleghe per il medesimo soggetto a favore di diverse organizzazioni sindacali, l’INPS non prende in considerazione nessuna delega ai fini della riscossione.
Flussi telematici e abbinamento dei dati
Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la CONFIMPRENDITORI invia alla Direzione generale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e i nominativi dei soggetti che hanno revocato la delega. Le scadenze previste sono il 30 settembre e il 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, il 18 gennaio dell’anno stesso.
I supporti telematici devono contenere la Struttura territoriale INPS competente, il Comune sede dell’impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS e relativo controcodice salvo le nuove iscrizioni, indirizzo e CAP della sede dell’impresa, oltre ad ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo. L’INPS rende disponibili i dati alle Strutture territoriali per la convalida delle deleghe e comunica alla Confederazione, entro cinque giorni, l’esito dell’abbinamento, trasmettendo anche il supporto con i nominativi non abbinati. L’Istituto non assume responsabilità quando supporti telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i propri archivi.
Revoca della delega
Il rapporto resta tra l’associato e la CONFIMPRENDITORI. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la volontà di revocare la delega, la Struttura territoriale deve acquisire la revoca entro tre mesi dal ricevimento. Conseguentemente, la quota associativa non verrà inserita nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari e rendicontazione
L’INPS corrisponde alla CONFIMPRENDITORI un acconto entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione in cifra fissa trimestrale. L’acconto è calcolato applicando all’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e totale degli importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono versati al netto del rimborso spese e dell’IVA.
La definizione dei rapporti finanziari avviene per ciascuna emissione, senza applicazione di interessi, quando sono state completate le elaborazioni relative all’emissione medesima. In tale occasione l’INPS trasmette alla Confederazione un rendiconto con l’ammontare delle quote associative riscosse, il rimborso spese e la relativa IVA, gli acconti già corrisposti e l’eventuale conguaglio a saldo. Contestualmente viene effettuato il versamento del conguaglio. Entro il mese successivo alla rendicontazione, l’INPS fornisce anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi. Inoltre, entro il 31 marzo di ogni anno, trasmette un prospetto sulla situazione finanziaria delle emissioni contributive per le quali non è ancora stata completata l’acquisizione dei versamenti.
Oneri economici a carico della CONFIMPRENDITORI
La Confederazione si impegna a rimborsare all’INPS le spese sostenute per il servizio di esazione. I costi indicati dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 sono quelli relativi alla gestione della delega sul singolo modello F24, alla nuova delega, conferma o revoca, all’annullamento della delega con riemissione dei modelli F24 e alla riscossione della quota associativa e dei contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10, secondo gli importi riportati nella circolare.
Restano inoltre a carico della Confederazione ogni altro onere, compreso quello fiscale, con specifico riferimento a eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, per la riscossione mediante F24.
Responsabilità, durata e rinnovo della convenzione
L’INPS è esonerato da ogni responsabilità verso gli associati, anche in caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi, e verso terzi. Gli eventuali rapporti relativi alla restituzione di somme versate a titolo di contributi associativi sono gestiti direttamente tra le strutture provinciali della CONFIMPRENDITORI e gli associati interessati.
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale deve pervenire all’Istituto, mediante lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza. L’INPS si riserva di valutare, dopo un congruo periodo dall’entrata in vigore, la consistenza associativa della Confederazione in rapporto al flusso complessivo delle deleghe, per verificare la compatibilità dell’eventuale proroga con i propri fini istituzionali.
Punti principali
Oggetto e finalità della convenzione
L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla CONFIMPRENDITORI, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311. La riscossione avviene congiuntamente ai contributi previdenziali obbligatori, mediante modello F24, senza interferire con le attività istituzionali dell’Istituto.
Modalità di riscossione e informativa ai contribuenti
Il contributo associativo è riscosso insieme ai contributi obbligatori con le stesse modalità e periodicità previste per questi ultimi. Nell’avviso di pagamento inviato ai contribuenti l’INPS deve indicare l’importo della quota associativa e la dicitura "quota associativa CONFIMPRENDITORI". È espressamente escluso per l’INPS l’obbligo di riscossione coattiva del contributo associativo.
Determinazione dell’importo e decorrenza
L’ammontare della quota associativa è stabilito annualmente dalla CONFIMPRENDITORI, anche in misura differenziata per Provincia, e deve essere comunicato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno. La misura decorre dal 1° gennaio successivo e non può essere modificata nel corso dell’anno.
Acquisizione delle deleghe e convalida degli associati
La Confederazione presenta alle Strutture periferiche INPS, secondo il codice di avviamento postale, le deleghe sottoscritte dagli associati, in duplice copia, alle scadenze del 15 ottobre e 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. La sottoscrizione è autenticata dall’organizzazione territoriale CONFIMPRENDITORI. I depositi delle firme dei rappresentanti locali devono essere effettuati presso le Strutture territoriali INPS competenti. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’anno successivo. Se per uno stesso associato pervengono due o più deleghe a favore di diverse organizzazioni sindacali, l’INPS non prende in considerazione alcuna delega ai fini della riscossione.
Flussi telematici e abbinamento dati
CONFIMPRENDITORI trasmette alla Direzione generale INPS – Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici i supporti telematici con i dati dei nuovi associati e con i nominativi di chi ha revocato la delega, alle scadenze del 30 settembre e 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso. I supporti devono contenere, tra gli altri dati, Struttura territoriale competente, Comune sede dell’impresa, cognome e nome, data di nascita, codice INPS e controcodice salvo nuove iscrizioni, indirizzo e CAP. L’INPS rende disponibili i dati alle Strutture territoriali per la convalida e comunica entro cinque giorni gli esiti dell’abbinamento, con elenco dei nominativi non abbinati.
Revoca della delega
Il rapporto intercorre tra l’associato e la CONFIMPRENDITORI. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca, la Struttura territoriale acquisisce la revoca entro tre mesi dal ricevimento e l’INPS non include più la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi dovuti per l’esercizio successivo.
Rapporti finanziari, acconti e rendicontazione
L’INPS versa alla CONFIMPRENDITORI un acconto entro il giorno 5 del mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione trimestrale in cifra fissa, calcolato secondo una percentuale derivante dal rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione, ridotta di due punti. Gli acconti sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari vengono definiti senza interessi per ciascuna emissione e l’INPS trasmette un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese, IVA, acconti e saldo. Entro il mese successivo alla rendicontazione viene fornito anche l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi. Entro il 31 marzo di ogni anno l’INPS invia un prospetto con la situazione finanziaria delle emissioni non ancora completamente acquisite.
Costi del servizio a carico della Confederazione
CONFIMPRENDITORI rimborsa all’INPS le spese sostenute per il servizio di esazione. I costi indicati dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009 sono: gestione delega singolo mod. F24 euro 0,11; nuova delega, conferma o revoca euro 1,74; annullamento delega con riemissione dei modelli F24 euro 8,16; riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10 euro 1,37. Restano a carico della CONFIMPRENDITORI anche ogni altro onere, incluso quello fiscale, e in particolare i costi eventualmente imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi della legge n. 286 del 2006, art. 2, commi 16 e 17.
Responsabilità delle parti e durata
L’INPS è esonerato da responsabilità nei confronti degli associati, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi, e nei confronti di terzi. I rapporti relativi a eventuali restituzioni delle somme versate per contributi associativi sono gestiti direttamente tra le strutture provinciali della CONFIMPRENDITORI e gli associati interessati. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010 e il rinnovo deve essere richiesto con raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, almeno tre mesi prima della scadenza. L’INPS si riserva inoltre di valutare la consistenza associativa della Confederazione per verificare la compatibilità dell’eventuale proroga con i propri fini istituzionali.
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