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Circolare

Circolare numero 92 del 19-07-2010

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica la stipula della convenzione tra INPS e FISASCAT per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. Vengono disciplinate le modalità di riscossione insieme ai contributi obbligatori, la trasmissione e convalida delle deleghe, i flussi telematici, i rapporti finanziari, i rimborsi spese e le responsabilità delle parti. La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010, con rinnovo da richiedere entro il 30 settembre di ogni anno.

Convenzione INPS-FISASCAT per la riscossione dei contributi associativi di artigiani e commercianti

Convenzione INPS-FISASCAT per la riscossione dei contributi associativi degli artigiani e dei commercianti

La circolare dà notizia della convenzione stipulata tra INPS e FISASCAT per la riscossione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti all’Associazione. L’accordo disciplina l’acquisizione delle deleghe, la riscossione tramite modello F24 insieme ai contributi obbligatori, la gestione dei flussi informatici, i rapporti economici tra le parti e le responsabilità conseguenti.

Ambito di applicazione e finalità

La convenzione riguarda gli associati FISASCAT che sono tenuti anche all’obbligo di assicurazione I.V.S. In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi, che vengono riscossi con le modalità previste per i contributi previdenziali obbligatori.

Modalità di riscossione

La riscossione del contributo associativo avviene congiuntamente alla riscossione dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale, secondo la periodicità prevista dalla normativa richiamata. L’INPS, negli avvisi di pagamento inviati ai contribuenti, deve evidenziare sia l’importo della quota associativa sia l’associazione destinataria, con la specifica dicitura "quota associativa FISASCAT".

La convenzione precisa inoltre che per l’INPS non sussiste alcun obbligo di esazione coattiva del contributo associativo.

Determinazione dell’importo della quota associativa

L’ammontare del contributo associativo è stabilito annualmente dalla FISASCAT in misura fissa capitaria, eventualmente differenziata per Provincia. L’importo deve essere notificato all’INPS con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno entro il 30 novembre di ciascun anno e decorre dal 1° gennaio successivo. Una volta fissato, non può essere modificato nel corso dell’anno.

Acquisizione delle deleghe e gestione degli associati

L’identificazione degli associati e l’acquisizione delle deleghe seguono una procedura articolata. La FISASCAT presenta alle strutture periferiche INPS, in base al codice di avviamento postale, un elenco in duplice copia con le deleghe sottoscritte dal singolo associato. Le scadenze ordinarie sono il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, il 28 gennaio dell’anno stesso.

La sottoscrizione della delega deve essere autenticata dall’organizzazione territoriale FISASCAT con firma del responsabile e timbro dell’organizzazione. I nominativi e le firme dei legali rappresentanti territoriali, o dei loro delegati, devono essere depositati presso le strutture territoriali INPS competenti.

Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti per l’INPS dall’anno successivo. Inoltre, se nel corso dell’anno pervengono due o più deleghe riferite a organizzazioni sindacali distinte, l’INPS non prende in considerazione alcuna di esse ai fini della riscossione.

Supporti telematici, abbinamento e convalida

Per la riscossione delle quote associative di ciascun anno, la FISASCAT trasmette alla Direzione generale INPS - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - i supporti telematici contenenti i dati identificativi dei nuovi associati e i nominativi dei soggetti per i quali sia intervenuta revoca della delega. Le trasmissioni avvengono alle date del 30 settembre e del 15 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 18 gennaio dell’anno stesso.

I supporti devono contenere:

  • identificazione della struttura territoriale INPS competente;
  • Comune sede dell’impresa;
  • cognome e nome dell’associato;
  • data di nascita;
  • codice INPS e relativo controcodice, salvo nuove iscrizioni;
  • indirizzo e CAP della sede dell’impresa;
  • ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici rende disponibili alle strutture territoriali il contenuto dei supporti per la convalida delle deleghe. Entro cinque giorni dal ricevimento dei supporti telematici, la Direzione generale comunica alla FISASCAT l’esito dell’abbinamento, fornendo anche un supporto telematico con i nominativi non abbinati. L’INPS declina responsabilità nei casi in cui supporti telematici o deleghe non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Revoca della delega

Il rapporto è dichiarato intercorrere tra l’associato e la FISASCAT. Le eventuali comunicazioni relative al rapporto devono essere indirizzate all’organizzazione competente. Se l’INPS riceve direttamente dall’associato la comunicazione di revoca della delega, la struttura territoriale deve acquisirla entro tre mesi dal ricevimento. Di conseguenza, l’INPS non includerà la quota associativa nell’avviso di pagamento dei contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale dovuti per l’esercizio successivo.

Rapporti finanziari tra INPS e FISASCAT

La Direzione generale INPS cura la tenuta e la definizione dei rapporti finanziari con la FISASCAT. Entro il giorno 5 del mese successivo alla scadenza del versamento della contribuzione trimestrale dovuta per legge, l’INPS corrisponde un acconto calcolato sull’importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione e per ciascuna struttura territoriale, applicando una percentuale determinata in base al rapporto tra riscossioni e importi posti in riscossione nella precedente scadenza, ridotta di due punti.

Gli acconti periodici sono corrisposti al netto del rimborso spese e dell’IVA. I rapporti finanziari sono definiti, senza interessi, per ogni singola emissione al termine delle relative elaborazioni. In occasione della definizione, l’INPS trasmette alla FISASCAT un rendiconto con:

  • ammontare delle quote associative riscosse;
  • ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, compresi gli oneri fiscali previsti dalla normativa vigente;
  • acconti corrisposti per l’emissione contributiva di riferimento;
  • eventuale conguaglio a saldo.

Contestualmente all’invio del rendiconto, l’INPS versa il relativo conguaglio. Entro il mese successivo a quello di rendicontazione, la Direzione generale INPS - Direzione centrale sistemi informativi e tecnologici - fornisce alla FISASCAT l’elenco degli associati cui si riferiscono gli importi riscossi.

Entro il 31 marzo di ciascun anno l’INPS trasmette inoltre un prospetto riepilogativo della situazione finanziaria relativa alle emissioni contributive per le quali non è ancora stata completata l’acquisizione dei versamenti, indicando per ciascuna emissione l’importo annuo, gli acconti versati e l’ammontare delle quote associative riscosse.

Costi del servizio e oneri a carico della FISASCAT

La FISASCAT si impegna a ristorare l’INPS per le spese affrontate nell’espletamento del servizio di esazione. I costi applicabili sono quelli previsti dalla determinazione del Commissario Straordinario n. 29 del 4 marzo 2009, e riguardano in particolare:

  • gestione delega singolo mod. F24: € 0,11;
  • nuova delega o conferma di delega precedente o revoca: € 1,74;
  • annullamento delega con riemissione dei modelli F24: € 8,16;
  • riscossione quota associativa e contributi di assistenza contrattuale a mezzo DM10: € 1,37.

Oltre a tali spese, restano a carico della FISASCAT ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla convenzione. In particolare, è posto a carico dell’Associazione qualsiasi costo imputato dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi dell’art. 2, commi 16 e 17, della legge 24 novembre 2006, n. 286, per la riscossione delle quote associative mediante F24.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da ogni responsabilità nei confronti dei titolari di impresa associati alla FISASCAT, anche in caso di contestazione della loro inclusione negli elenchi trasmessi ai sensi dell’art. 4. Gli eventuali rapporti conseguenti, compresi quelli relativi alla restituzione delle somme versate per contributi associativi, sono regolati direttamente tra le strutture provinciali della FISASCAT e gli associati interessati.

La FISASCAT dichiara inoltre di sollevare l’INPS da qualsiasi responsabilità verso terzi, comunque derivante dall’applicazione della convenzione.

Durata della convenzione e rinnovo

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale da parte della FISASCAT deve essere inviata all’INPS a mezzo lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, quindi almeno tre mesi prima della scadenza.

Riferimenti organizzativi

La circolare indica che la FISASCAT ha sede legale in Via Livenza 7, 00198 Roma. La stipula dell’accordo è avvenuta il 28 aprile 2010 ed è richiamata l’approvazione con determinazione n. 34 del 18 febbraio 2010.

Punti principali

Oggetto della convenzione

L’INPS assume il servizio di esazione dei contributi associativi dovuti dagli artigiani e commercianti iscritti alla FISASCAT, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, mediante riscossione congiunta ai contributi obbligatori e con utilizzo del mod. F24.

Modalità di riscossione e indicazione in avviso

Il contributo associativo è riscosso unitamente ai contributi previdenziali in cifra fissa trimestrale. Nell’avviso di pagamento l’INPS deve evidenziare l’importo della quota associativa con la dizione specifica "quota associativa FISASCAT" e indicare l’Associazione destinataria.

Gestione delle deleghe e dei dati degli associati

La FISASCAT trasmette all’INPS i supporti telematici con i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione, nonché i nominativi di chi revoca l’adesione o dichiara di non voler più pagare la quota. Le strutture territoriali INPS convalidano le deleghe dopo l’abbinamento dei dati, mentre gli elementi necessari comprendono, tra l’altro, struttura territoriale competente, Comune della sede dell’impresa, generalità, data di nascita, codice INPS, indirizzo e CAP.

Scadenze per deleghe, nuove iscrizioni e revoche

Le deleghe vanno presentate alle strutture periferiche INPS entro il 15 ottobre e il 30 novembre dell’anno precedente e, per la parte residua, entro il 28 gennaio dell’anno stesso. Le deleghe presentate dopo il 28 gennaio producono effetti dall’anno successivo. I supporti telematici con nuovi associati e revoche sono inviati il 30 settembre, il 15 novembre e, per il residuo, entro il 18 gennaio.

Rapporti finanziari e rendicontazione

La Direzione generale INPS cura i rapporti finanziari con la FISASCAT. Entro il 5 del mese successivo al termine di versamento della contribuzione trimestrale viene corrisposto un acconto; i conguagli sono definiti per ciascuna emissione senza interessi. L’INPS invia un rendiconto con quote riscosse, rimborso spese e IVA, acconti versati ed eventuale saldo, oltre all’elenco degli associati riferiti agli importi riscossi.

Costi a carico della FISASCAT

La FISASCAT rimborsa le spese sostenute dall’INPS per l’esazione. I costi sono quelli della determinazione commissariale n. 29 del 4 marzo 2009, con importi specifici per gestione delega, nuova delega/conferma/revoca, annullamento delega con riemissione F24 e riscossione tramite DM10. Restano inoltre a carico dell’Associazione eventuali costi imputati dall’Agenzia delle Entrate all’INPS ai sensi della legge n. 286/2006.

Responsabilità e rapporti con gli associati

L’INPS è esonerato da responsabilità verso gli associati e verso terzi, anche in caso di contestazione dell’inclusione negli elenchi. I rapporti relativi alla quota associativa, compresi eventuali rimborsi, restano direttamente tra la FISASCAT e gli associati.

Durata e rinnovo della convenzione

La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2010. La richiesta di rinnovo annuale deve essere inviata dalla FISASCAT all’INPS con lettera raccomandata entro il 30 settembre di ogni anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

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