Sentenza del 15/07/2015 n. 14800 - Corte di Cassazione
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE - Agevolazioni previste dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 - Ambito di applicazione - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza di merito che aveva riconosciuto l'applicazione delle agevolazioni previste dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 a contratti di mutuo a tasso zero concessi dalla Provincia di Bolzano per consentire a cittadini meno abbienti l'acquisto di abitazioni nell'ambito dell'edilizia agevolata. Secondo l'Amministrazione, tali agevolazioni erano applicabili esclusivamente agli atti relativi ai programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge n. 865 del 1971 e non a programmi di finanziamento istituiti autonomamente da altri enti pubblici, come una provincia o una regione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate nei confronti dei contribuenti che non avevano definito la propria posizione, ha cassato la sentenza d'appello e ha deciso la causa nel merito rigettando i ricorsi originari dei contribuenti. Per gli altri contribuenti il giudizio è stato dichiarato estinto a seguito della definizione agevolata prevista dal d.l. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate tra tutte le parti.
Norme richiamate
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 32, comma 2
Agevolazioni consistenti nell'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e nell'esenzione dalle imposte catastale e ipotecaria
Le agevolazioni si applicano esclusivamente agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi di edilizia residenziale previsti dal titolo IV della legge n. 865 del 1971, affidati a istituti autonomi, cooperative edilizie o società con prevalente partecipazione statale. Non si estendono a qualsiasi altro programma di edilizia agevolata, anche se introdotto o finanziato da un ente pubblico diverso da quelli indicati.
legge 22 ottobre 1971, n. 865, titolo IV
Individua i programmi di edilizia residenziale pubblica ai quali è collegato il regime agevolativo previsto dall'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 42
Abrogazione delle disposizioni concernenti esenzioni e agevolazioni diverse da quelle contenute nel decreto
La disposizione ha comportato l'abrogazione delle agevolazioni previste da norme esterne al d.P.R. n. 601 del 1973, impedendo di estendere automaticamente il beneficio fiscale a programmi regionali o provinciali di edilizia residenziale.
legge n. 865 del 1971, art. 70
Estensione delle agevolazioni ed esenzioni alle opere realizzate in base a leggi delle regioni a statuto speciale
La norma non può essere utilizzata per estendere le agevolazioni dopo la sua abrogazione derivante dall'art. 42 del d.P.R. n. 601 del 1973.
d.l. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Ha consentito ad alcuni contribuenti di definire la propria posizione, determinando l'estinzione del giudizio nei loro confronti.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione: non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti dalla norma.
- Per beneficiare del regime dell'art. 32, comma 2, del d.P.R. n. 601 del 1973 non è sufficiente che l'operazione riguardi edilizia agevolata o soggetti economicamente svantaggiati; occorre che rientri nei programmi e nei soggetti attuatori individuati dal titolo IV della legge n. 865 del 1971.
- Un mutuo o contributo concesso da una regione o da una provincia per l'acquisto di una casa non beneficia automaticamente delle imposte agevolate previste per l'edilizia residenziale pubblica statale.
- La finalità sociale dell'intervento non sostituisce il requisito formale e oggettivo richiesto dalla norma tributaria.
- Eventuali agevolazioni previste da leggi regionali o provinciali devono trovare una specifica base normativa vigente e non possono essere ricavate per analogia da una disciplina statale più favorevole.
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