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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1275

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1275 del Consiglio del 21 luglio 2022 che attua il regolamento (UE) n. 36/2012 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria

Normativa europea32022R1275

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione aggiorna l'elenco delle persone fisiche e giuridiche soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (UE) n. 36/2012 sulla Siria. Il Consiglio aggiunge quattro persone e un'entità all'allegato II, ritenendo che essi sostengano il regime siriano o ne traggano vantaggio, anche in collegamento con attività connesse alla Federazione russa e al reclutamento di mercenari. L'atto entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 per inserire quattro persone e un'entità nella lista delle misure restrittive relative alla Siria.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012, nonché ai soggetti tenuti al rispetto delle misure restrittive previste da tale regolamento. L'intervento riguarda esclusivamente l'aggiornamento dell'elenco sanzionatorio relativo alla situazione in Siria, con efficacia dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Non disciplina esclusioni o deroghe ulteriori rispetto al rinvio al regolamento di base.

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1275 del Consiglio: aggiornamento delle misure restrittive contro la Siria

Il regolamento interviene sul sistema sanzionatorio dell'Unione relativo alla Siria, già istituito dal regolamento (UE) n. 36/2012. Alla luce del protrarsi del conflitto siriano e del sostegno del regime siriano all'aggressione russa contro l'Ucraina, il Consiglio dispone l'inserimento di nuovi nominativi e di una nuova entità nell'elenco delle persone e degli organismi soggetti a misure restrittive.

Base giuridica e finalità

L'atto è adottato in attuazione del regolamento (UE) n. 36/2012, in particolare dell'articolo 32, paragrafo 1. Il considerando rilevante sottolinea che il Consiglio continua a ritenere grave la situazione in Siria e che il regime siriano persevera nella repressione; viene inoltre richiamato il sostegno, anche militare, fornito alla Federazione russa nell'ambito dell'aggressione contro l'Ucraina.

Ambito dell'intervento

Il regolamento non riscrive il regime sanzionatorio generale, ma aggiorna esclusivamente l'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012. L'effetto pratico è l'estensione delle misure restrittive già previste a quattro persone fisiche e a un'entità, che vengono incluse negli elenchi sanzionatori dell'Unione.

Persone fisiche aggiunte alla sezione A dell'allegato II

Sono inseriti quattro nuovi nominativi:

  • Saleh AL-ABDULLAH: brigadier generale, comandante della 16a brigata affiliata al comando delle forze russe in Siria dal 2020; risulta coinvolto nel reclutamento di membri della 16a brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia. La motivazione dell'inserimento indica che è membro delle forze armate siriane con grado di colonnello o equivalente o superiore, in carica dopo maggio 2011.
  • Ahmed KHALIL KHALIL: comproprietario di Sanad Protection and Security Services, società di sicurezza privata attiva in Siria e controllata dal Wagner Group; la società è descritta come impegnata nella protezione di interessi russi e nel reclutamento di mercenari siriani per Libia e Ucraina. La motivazione è che sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.
  • Nasser Deeb DEEB: comproprietario di Sanad Protection and Security Services e, insieme a Khodr Ali Taher, comproprietario della società Ella Services. Anche per lui la motivazione è il sostegno al regime siriano e il vantaggio tratto dalle attività della società.
  • Issam SHAMMOUT: proprietario e presidente del consiglio di amministrazione della compagnia aerea Cham Wings e capo dello Shammout Group, operante in diversi settori economici. È qualificato come imprenditore di spicco operante in Siria.

Entità aggiunta alla sezione B dell'allegato II

Viene inserita Sanad Protection and Security Services, società siriana a responsabilità limitata, costituita il 22 ottobre 2017 e con sede a Damasco. La descrizione evidenzia che è controllata dal Wagner Group in Siria, attiva nella protezione di interessi russi legati a fosfati, gas e siti petroliferi, e coinvolta nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. La conseguenza normativa è la sua inclusione tra i soggetti che sostengono il regime siriano e ne traggono vantaggio.

Entrata in vigore e effetti per gli operatori

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Per gli operatori economici e i professionisti che effettuano verifiche sanzionatorie, ciò comporta l'obbligo di aggiornare immediatamente i controlli di compliance rispetto ai nuovi nominativi e alla nuova entità inseriti nell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012.

Disposizioni principali

Aggiornamento dell'elenco sanzionatorio

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato II del regolamento (UE) n. 36/2012 secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nell'inserimento di quattro persone nella sezione A (Persone) e di un'entità nella sezione B (Entità).

Nuove persone inserite in elenco

Sono aggiunti alla sezione A: Saleh AL-ABDULLAH, Ahmed KHALIL KHALIL, Nasser Deeb DEEB e Issam SHAMMOUT. Le motivazioni riportano, tra l'altro, il coinvolgimento di Saleh AL-ABDULLAH nel reclutamento di membri della 16a brigata per combattere in Ucraina a fianco della Russia; il sostegno al regime siriano e il vantaggio tratto dalle attività di Ahmed KHALIL KHALIL e Nasser Deeb DEEB tramite Sanad Protection and Security Services; e la qualifica di imprenditore di spicco operante in Siria di Issam SHAMMOUT, proprietario e presidente di Cham Wings.

Nuova entità inserita in elenco

È aggiunta alla sezione B Sanad Protection and Security Services, società siriana di sicurezza privata costituita nel 2017, con sede a Damasco, controllata dal Wagner Group in Siria e attiva nella protezione di interessi russi e nel reclutamento di mercenari siriani da inviare in Libia e Ucraina. La società è qualificata come soggetto che sostiene il regime siriano e ne trae vantaggio.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemisure restrittivepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni internazionalirelazioni esternesiria

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