Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1269

Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

Normativa europea32022R1269

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo significativo il pacchetto sanzionatorio UE contro la Russia, ampliando il divieto su oro e prodotti collegati, estendendo il divieto di accesso a porti e chiuse, rafforzando il divieto di depositi e chiarendo talune deroghe. Introduce inoltre nuove precisazioni sugli appalti pubblici, sulle operazioni consentite per finalità umanitarie, mediche e di accesso alla giustizia, nonché nuovi obblighi di notifica alle autorità e alla Commissione. Numerosi allegati sono sostituiti o integrati con liste aggiornate di beni, tecnologie e soggetti sottoposti a restrizione.

Modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 rafforzando e precisando le misure restrittive dell’Unione contro la Russia, con nuove limitazioni su oro, porti/chiuse, depositi, appalti pubblici, servizi e beni/tecnologie sensibili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri dell’Unione ed è direttamente applicabile. Riguarda operatori economici, esportatori, importatori, enti creditizi, autorità competenti nazionali, stazioni appaltanti/enti concedenti e, più in generale, persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive del regolamento (UE) n. 833/2014. Le misure incidono principalmente su rapporti economici, finanziari, commerciali e di trasporto con la Russia, con talune estensioni a merci/servizi collegati o a soggetti stabiliti anche fuori dall’Unione ma controllati da russi. Sono previste esclusioni e deroghe mirate, in particolare per usi umanitari, medici o farmaceutici, sicurezza informatica, accesso alla giustizia, attività diplomatiche/consolari, cooperazione ICAO, alcuni scambi transfrontalieri non vietati e, per specifiche fattispecie, operazioni relative a prodotti agricoli, alimentari, petrolio e prodotti petroliferi.

Regolamento (UE) 2022/1269 del Consiglio: modifica del regolamento (UE) n. 833/2014 sulle misure restrittive contro la Russia

Il regolamento interviene sul quadro sanzionatorio dell’Unione in risposta alle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina. La logica del testo è duplice: da un lato rafforzare i divieti esistenti e ampliare gli elenchi di beni e soggetti colpiti; dall’altro precisare talune deroghe operative per evitare effetti sproporzionati su esigenze umanitarie, mediche, diplomatiche, giurisdizionali e di sicurezza informatica.

Ambito generale e finalità

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 833/2014, che dà attuazione a misure restrittive già previste dalla decisione PESC corrispondente. Le nuove misure, adottate sulla base dell’articolo 215 TFUE, sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri e mirano sia a contrastare il rafforzamento militare e tecnologico della Federazione russa, sia a ridurre le possibilità di elusione delle restrizioni esistenti.

Esportazioni, notifiche e cibersicurezza

Gli articoli 2 e 2 bis vengono coordinati per rafforzare gli oneri in capo agli esportatori. Viene soppresso un’ipotesi di eccezione e viene imposto che l’esportatore dichiari in dogana il ricorso alla pertinente eccezione, notificando all’autorità competente il primo utilizzo entro 30 giorni dalla prima esportazione. È inoltre inserita un’ulteriore eccezione relativa a prodotti destinati alla garanzia della cibersicurezza e della sicurezza dell’informazione di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in Russia, con esclusione del governo russo e delle imprese da esso controllate.

Deroghe autorizzative e obblighi di comunicazione

Più disposizioni rafforzano il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorità nazionali competenti. In particolare, lo Stato membro interessato deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione nei casi previsti dagli articoli 3 ter, 3 septies, 3 duodecies e 5 quindecies. Sul piano sostanziale, l’articolo 3 quater è integrato con una deroga per lo scambio di informazioni in sede ICAO finalizzato alla definizione di norme tecniche in materia aeronautica.

Porti, chiuse e navigazione

L’articolo 3 sexies bis viene reso più severo: alle navi battenti bandiera russa è vietato l’accesso ai porti dell’Unione dal 16 aprile 2022 e, dal 29 luglio 2022, anche alle chiuse situate nel territorio dell’Unione, salvo il caso in cui l’accesso alla chiusa sia necessario per uscire dal territorio dell’Unione. Restano possibili autorizzazioni in deroga in presenza di esigenze specifiche; per le navi che abbiano cambiato bandiera o registrazione prima del 16 aprile 2022, è prevista una deroga aggiuntiva se la bandiera russa era richiesta contrattualmente e l’accesso è necessario per scaricare merci strettamente necessarie al completamento di progetti nel settore delle energie rinnovabili nell’Unione.

Oro e beni collegati

Una delle novità più rilevanti è l’inserimento dell’articolo 3 sexdecies. Il divieto riguarda l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, di oro originario della Russia e esportato dopo il 22 luglio 2022, nonché di prodotti elencati negli allegati XXVI e XXVII quando riconducibili all’oro russo. Il divieto si estende ai servizi accessori e al finanziamento o all’assistenza finanziaria relativi ai beni vietati. Sono però previste deroghe per missioni diplomatiche e consolari, organizzazioni internazionali con immunità, uso personale di specifici articoli di gioielleria/oreficeria e beni culturali in prestito nell’ambito della cooperazione culturale ufficiale.

Energia, materie prime e attività economiche essenziali

L’articolo 5 bis bis viene ampliato per consentire, entro limiti precisi, operazioni strettamente necessarie per gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro, destinati all’Unione, allo Spazio economico europeo, alla Svizzera o ai Balcani occidentali. Viene inoltre chiarito che sono ammesse operazioni necessarie alla liquidazione, entro il 31 dicembre 2022, di joint venture o strutture analoghe costituite prima del 16 marzo 2022. La disciplina estende poi la possibilità di operare, salvo altri divieti applicabili, su petrolio e prodotti della raffinazione, nonché su prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, frumento e fertilizzanti. Resta altresì consentito quanto necessario per l’accesso alla giustizia e per il riconoscimento o l’esecuzione di sentenze e lodi arbitrali negli Stati membri.

Settore finanziario e depositi

L’articolo 5 ter viene riscritto per ampliare il divieto di accettazione dei depositi. Il divieto riguarda non solo cittadini russi e residenti in Russia, ma anche persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia e soggetti stabiliti in paesi terzi i cui diritti di proprietà siano detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o residenti in Russia, purché il valore complessivo dei depositi superi 100.000 EUR per ente creditizio. È inoltre soppresso il previgente paragrafo 4.

Appalti pubblici e concessioni

Un ulteriore intervento importante riguarda il procurement pubblico. L’articolo 5 duodecies, così come riformulato, vieta l’aggiudicazione o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione rientranti nelle direttive UE richiamate e nel regolamento finanziario, quando la controparte sia un soggetto russo o comunque un soggetto controllato da soggetti russi o che agisca per loro conto o sotto la loro direzione. Il divieto si estende anche a subappaltatori, fornitori o soggetti avvalsi che incidano per oltre il 10% del valore del contratto.

Dati personali e cooperazione amministrativa

L’articolo 12 bis chiarisce che le autorità competenti, incluse quelle di contrasto e gli amministratori dei registri pubblici, possono trattare e scambiare informazioni, compresi dati personali, con altre autorità degli Stati membri e con la Commissione. Il trattamento deve essere conforme al regolamento e ai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, e limitato alla misura necessaria per applicare efficacemente le misure restrittive.

Aggiornamento degli allegati

Il regolamento sostituisce o modifica numerosi allegati, introducendo liste più ampie di beni soggetti a restrizioni tecnologiche e commerciali, moduli aggiornati per notifiche e autorizzazioni, nonché nuovi elenchi di soggetti e merci colpiti dalle misure. In particolare, vengono aggiunti nuovi allegati sull’oro e sui prodotti auriferi, e vengono aggiornati gli elenchi relativi a tecnologie, beni industriali, beni dual use, apparecchiature e materiali di vario genere.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifiche alle autorizzazioni ed eccezioni su esportazioni verso la Russia

Negli articoli 2 e 2 bis del regolamento (UE) n. 833/2014 sono soppresse alcune eccezioni (lettera f del paragrafo 3) ed è inserito un nuovo obbligo per l’esportatore di dichiarare nella dichiarazione doganale che i prodotti sono esportati ai sensi della pertinente eccezione, notificando all’autorità competente il primo uso dell’eccezione entro 30 giorni dalla prima esportazione. È inoltre aggiunta l’eccezione per beni destinati a garantire la cibersicurezza e la sicurezza dell’informazione di persone fisiche e giuridiche, entità e organismi in Russia, esclusi governo e imprese controllate dal governo.

Obblighi di notifica sulle autorizzazioni

Per più regimi autorizzativi è introdotto l’obbligo per lo Stato membro interessato di informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione, in particolare ai sensi degli articoli 3 ter, 3 septies, 3 duodecies e 5 quindecies.

Deroga tecnica ICAO

All’articolo 3 quater è previsto che il divieto di cui al paragrafo 4, lettera a), non si applichi allo scambio di informazioni volto alla definizione di norme tecniche in sede ICAO per beni e tecnologie del settore aeronautico.

Divieto di accesso ai porti e alle chiuse

L’articolo 3 sexies bis è modificato per vietare alle navi battenti bandiera russa l’accesso ai porti dell’Unione dal 16 aprile 2022 e, dal 29 luglio 2022, anche alle chiuse situate nel territorio dell’Unione, salvo uscita dal territorio dell’Unione. Sono previste autorizzazioni in deroga per casi specifici e, per le navi passate dalla bandiera/registrazione russa a un’altra bandiera prima del 16 aprile 2022, una deroga ulteriore se la bandiera/registrazione russa era richiesta per contratto e l’accesso è necessario per scaricare merci indispensabili a progetti di energie rinnovabili nell’Unione.

Divieto su oro e prodotti auriferi

È inserito l’articolo 3 sexdecies, che vieta l’acquisto, l’importazione o il trasferimento, diretti o indiretti, di oro di origine russa esportato dalla Russia dopo il 22 luglio 2022, nonché di prodotti dell’allegato XXVI che incorporano oro vietato e di oro dell’allegato XXVII se originario della Russia ed esportato nell’Unione dopo il 22 luglio 2022. Sono vietati anche assistenza tecnica, servizi di intermediazione, altri servizi connessi e finanziamenti o assistenza finanziaria relativi a tali beni. Sono previste deroghe per uso ufficiale di missioni diplomatiche/consolari e organizzazioni internazionali, per uso personale di determinate merci di gioielleria/oreficeria e per il trasferimento/importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale.

Estensione di deroghe per beni strategici e operazioni economiche essenziali

L’articolo 5 bis bis è modificato per ampliare le operazioni consentite: acquisto/importazione/trasporto di gas naturale, titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerali di ferro verso Unione, SEE, Svizzera o Balcani occidentali; operazioni strettamente necessarie per la liquidazione entro il 31 dicembre 2022 di joint venture o analoghi dispositivi costituiti prima del 16 marzo 2022; operazioni necessarie per petrolio e prodotti raffinati, salvo i divieti degli articoli 3 quaterdecies e 3 quindecies; operazioni relative a prodotti farmaceutici, medici, agricoli e alimentari, compresi frumento e fertilizzanti; operazioni necessarie per l’accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi o arbitrali e per il riconoscimento/esecuzione di decisioni o lodi in Stati membri, se coerenti con gli obiettivi del regolamento e del regolamento (UE) n. 269/2014.

Depositi bancari

L’articolo 5 ter è riscritto: è vietato accettare depositi di cittadini russi, persone fisiche residenti in Russia, persone giuridiche/entità/organismi stabiliti in Russia e anche di soggetti stabiliti fuori dall’Unione i cui diritti di proprietà siano detenuti per oltre il 50% da cittadini russi o residenti in Russia, quando il valore totale dei depositi supera 100.000 EUR per ente creditizio. È soppresso il paragrafo 4.

Scambi transfrontalieri non vietati

All’articolo 5 quater è aggiunta una deroga per operazioni necessarie agli scambi transfrontalieri non vietati di beni e servizi tra l’Unione e la Russia.

Servizi di rating del credito, trust e servizi vietati

L’articolo 5 sexies è limitato escludendo dal divieto cittadini di Stati membri, SEE o Svizzera e persone fisiche titolari di permesso di soggiorno in tali Stati. L’articolo 5 undecies vieta i servizi di rating del credito a cittadini russi, residenti in Russia e soggetti stabiliti in Russia. L’articolo 5 quaterdecies amplia l’esenzione per trust in favore di cittadini UE/SEE/Svizzera o titolari di permesso di soggiorno in tali Stati. L’articolo 5 quindecies mantiene la disciplina sui servizi con ulteriori precisazioni e prevede la notifica entro due settimane delle autorizzazioni rilasciate.

Appalti pubblici e concessioni

L’articolo 5 duodecies è sostituito per vietare l’aggiudicazione o la prosecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione rientranti nelle direttive indicate e nel regolamento finanziario UE/Euratom 2018/1046 quando la controparte è un cittadino russo, residente in Russia, un soggetto stabilito in Russia, un’entità controllata oltre il 50% da tali soggetti o un soggetto che agisce per loro conto o sotto la loro direzione. Il divieto si estende anche a subappaltatori, fornitori o soggetti avvalsi se rappresentano oltre il 10% del valore del contratto.

Trattamento e scambio di dati

L’articolo 12 bis introduce una base esplicita per il trattamento e lo scambio di informazioni, inclusi dati personali, tra autorità competenti degli Stati membri, autorità di contrasto, amministratori di pubblici registri e Commissione europea. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento e dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725, limitatamente a quanto necessario per l’applicazione delle misure e la cooperazione.

Aggiornamento degli allegati e nuovi elenchi

Sono modificati gli allegati IV, VII, IX, X, XXII, XXIII e XXIV e sono aggiunti gli allegati XXVI e XXVII. Gli allegati ampliano l’elenco dei soggetti sottoposti a restrizione, dei beni e delle tecnologie soggetti ad autorizzazione o divieto, e aggiornano i moduli di notifica/autorizzazione.

Come è indicizzato

Materiesanzionipolitica estera e di sicurezza comunecommercio internazionaleservizi finanziariappalti pubblici

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.