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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1273

Regolamento (UE) 2022/1273 del Consiglio del 21 luglio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

Normativa europea32022R1273

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rafforza e aggiorna il quadro sanzionatorio UE nei confronti di soggetti legati alla situazione in Ucraina, modificando il regolamento (UE) n. 269/2014. Introduce nuove deroghe al congelamento dei beni per esigenze urgenti di salute, sicurezza e ambiente, per la chiusura ordinata di operazioni con determinate entità e per l’acquisto, importazione o trasporto di prodotti agricoli e alimentari. Inoltre impone nuovi obblighi di dichiarazione dei beni e di cooperazione, estendendo anche gli obblighi di comunicazione degli operatori per contrastare elusione e violazione delle misure restrittive.

Modifica il regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative a azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, introducendo nuove deroghe al congelamento dei beni e nuovi obblighi di dichiarazione e comunicazione.

Ambito di applicazione

Si applica a tutte le persone fisiche e giuridiche, entità e organismi soggetti alle misure restrittive del regolamento (UE) n. 269/2014, nonché alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori dell’Unione che detengono, amministrano o trattano fondi e risorse economiche congelati. Le nuove deroghe riguardano in particolare alcune entità specificamente elencate nell’allegato I, con riferimenti puntuali alle voci n. 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; alcune obbligazioni informative decorrono dal 1° settembre 2022, con termini ulteriori e deroghe temporanee previste per specifiche situazioni.

Modifica del regolamento (UE) n. 269/2014 sulle misure restrittive relative all’Ucraina

Il regolamento interviene sul sistema sanzionatorio UE collegato alle azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. La finalità dichiarata è duplice: da un lato, consentire alcune deroghe mirate al congelamento dei beni per esigenze umanitarie, ambientali, alimentari e di chiusura ordinata di operazioni; dall’altro, rafforzare l’efficacia delle misure restrittive contro l’elusione, imponendo nuovi obblighi di dichiarazione e cooperazione.

Ambito di applicazione e contesto

Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 269/2014, che attua le misure restrittive previste dalla decisione 2014/145/PESC. Le nuove disposizioni si applicano alle persone fisiche e giuridiche, entità e organismi inclusi nell’allegato I del regolamento, nonché alle autorità competenti degli Stati membri e agli operatori dell’Unione che detengono o trattano fondi e risorse economiche soggetti a congelamento. Il testo richiama espressamente la necessità di un’applicazione uniforme nell’Unione e l’esigenza di contrastare meccanismi di elusione.

Nuove deroghe al congelamento dei beni

L’articolo 6 ter viene esteso con ulteriori ipotesi autorizzative. In particolare, per l’entità indicata alla voce n. 108 dell’allegato I, le autorità competenti possono consentire lo svincolo di fondi o risorse economiche, o la loro messa a disposizione, se necessario per terminare entro il 22 agosto 2023 operazioni, contratti o accordi, compresi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 21 luglio 2022. È inoltre prevista una specifica deroga per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da tale entità a soggetti stabiliti nell’Unione.

La modifica dell’articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), aggiorna anche il termine generale per la vendita e il trasferimento di diritti di proprietà su soggetti stabiliti nell’Unione: il completamento deve avvenire entro il 31 dicembre 2022 o, se successiva, entro sei mesi dall’inserimento nell’allegato I.

Deroga per urgenze sanitarie, di sicurezza e ambientali

Con l’introduzione dell’articolo 6 quinquies, il regolamento consente lo svincolo di determinate risorse economiche congelate quando ciò sia necessario per prevenire o mitigare urgentemente un evento che potrebbe produrre conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente. La deroga è condizionata al mantenimento congelati dei proventi derivanti dallo svincolo. Ogni autorizzazione rilasciata va comunicata dallo Stato membro interessato agli altri Stati membri e alla Commissione entro due settimane.

Deroga per prodotti agricoli e alimentari

L’articolo 6 sexies introduce un’ulteriore eccezione per le entità elencate alle voci n. 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell’allegato I. In tali casi, le autorità competenti possono autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, o la loro messa a disposizione, se necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, inclusi frumento e fertilizzanti. Anche qui è previsto l’obbligo di informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall’autorizzazione.

Obblighi di comunicazione, cooperazione e dati personali

L’articolo 8 viene riscritto in senso più rigoroso. Le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi devono fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati tutte le informazioni utili a facilitare il rispetto del regolamento, incluse quelle sui conti e sugli importi congelati e quelle sui fondi e sulle risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti o riferibili ai soggetti inseriti nell’allegato I e non ancora trattati come congelati. Tali informazioni devono essere trasmesse anche alla Commissione, direttamente o tramite lo Stato membro, e gli interessati devono collaborare con l’autorità competente nella verifica.

Il testo chiarisce inoltre che le autorità competenti, comprese le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri, possono trattare e scambiare informazioni, anche personali, tra loro e con la Commissione. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto del regolamento, del regolamento (UE) 2016/679 e del regolamento (UE) 2018/1725, e solo nella misura necessaria all’applicazione delle misure restrittive e alla cooperazione amministrativa.

Divieto di elusione e dichiarazione dei beni da parte dei soggetti designati

L’articolo 9 rafforza il divieto di elusione stabilendo che è vietato partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività dirette a eludere le misure di congelamento di cui all’articolo 2. Le persone, entità e organismi elencati nell’allegato I devono dichiarare all’autorità competente, entro il 1° settembre 2022 o, se successiva, entro sei settimane dall’inserimento in elenco, i fondi e le risorse economiche presenti nella giurisdizione dello Stato membro di appartenenza, possesso, detenzione o controllo, e cooperare con l’autorità nella verifica delle informazioni.

La mancata osservanza dell’obbligo di dichiarazione è qualificata espressamente come partecipazione ad attività di elusione. Le informazioni acquisite possono essere utilizzate solo per le finalità per cui sono state fornite o ricevute.

Regime transitorio e applicazione territoriale

Per gli Stati membri che, prima del 21 luglio 2022, avevano già introdotto un obbligo nazionale analogo di comunicazione, l’obbligo di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1° gennaio 2023 per i fondi o le risorse economiche situati in tali Stati. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Disposizioni principali

Nuove deroghe per operazioni con l’entità di cui alla voce 108 dell’allegato I

L’articolo 6 ter è integrato con una deroga che consente alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati appartenenti all’entità indicata alla voce n. 108 dell’allegato I, oppure la messa a disposizione di tali risorse, quando siano necessarie per porre termine, entro il 22 agosto 2023, a operazioni, contratti o altri accordi, inclusi i rapporti bancari di corrispondenza, conclusi prima del 21 luglio 2022. È inoltre prevista una deroga per completare entro il 31 ottobre 2022 una vendita o un trasferimento di diritti di proprietà detenuti direttamente o indirettamente da tale entità verso soggetti stabiliti nell’Unione.

Deroga per la cessione di partecipazioni in soggetti stabiliti nell’Unione

La modifica dell’articolo 6 ter, paragrafo 3, lettera a), consente lo svincolo o la messa a disposizione di fondi o risorse economiche quando necessari per la vendita e il trasferimento dei diritti di proprietà su una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione, detenuti da soggetti elencati nell’allegato I. Il termine è il 31 dicembre 2022 oppure, se successiva, la data di sei mesi dall’inserimento nell’elenco.

Deroga per esigenze urgenti di salute, sicurezza e ambiente

È inserito l’articolo 6 quinquies, che permette alle autorità competenti di autorizzare lo svincolo di determinate risorse economiche congelate se necessario per prevenire o mitigare con urgenza un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sicurezza delle persone o sull’ambiente. I proventi derivanti dallo svincolo devono restare congelati. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane dall’autorizzazione.

Deroga per prodotti agricoli e alimentari

È inserito l’articolo 6 sexies, che autorizza, per le entità indicate alle voci n. 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 e 108 dell’allegato I, lo svincolo di fondi o risorse economiche congelati, o la loro messa a disposizione, quando necessari per l’acquisto, l’importazione o il trasporto di prodotti agricoli e alimentari, inclusi frumento e fertilizzanti. Anche in questo caso lo Stato membro deve informare gli altri Stati membri e la Commissione entro due settimane.

Obblighi di informazione e cooperazione degli operatori

L’articolo 8 è riscritto per imporre a persone fisiche e giuridiche, entità e organismi di fornire immediatamente all’autorità competente informazioni utili all’attuazione del regolamento, incluse quelle su conti e importi congelati ai sensi dell’articolo 2 e sui fondi o risorse economiche nel territorio dell’Unione appartenenti a soggetti elencati nell’allegato I e non ancora trattati come congelati. È inoltre imposto l’obbligo di cooperare con l’autorità competente nella verifica delle informazioni e di trasmetterle alla Commissione direttamente o tramite lo Stato membro.

Scambio di informazioni tra autorità e disciplina della protezione dati

Le autorità competenti, incluse le autorità di contrasto e gli amministratori di pubblici registri relativi a persone, entità e beni, sono abilitate a trattare e scambiare informazioni, compresi dati personali, con altre autorità competenti degli Stati membri e con la Commissione. Il trattamento dei dati personali deve rispettare il regolamento, il regolamento (UE) 2016/679 e il regolamento (UE) 2018/1725, limitandosi a quanto necessario per l’applicazione delle misure restrittive e per la cooperazione amministrativa.

Divieto di elusione e nuovo obbligo di dichiarazione per i soggetti designati

L’articolo 9 vieta di partecipare consapevolmente e deliberatamente ad attività volte a eludere le misure di congelamento previste dall’articolo 2. Le persone ed entità elencate nell’allegato I devono dichiarare all’autorità competente, entro il 1° settembre 2022 o, se successiva, entro sei settimane dall’inserimento nell’elenco, i fondi e le risorse economiche presenti nella giurisdizione dello Stato membro di cui sono titolari o che possiedono, detengono o controllano, e cooperare con l’autorità nella verifica. La mancata dichiarazione è qualificata espressamente come partecipazione a un’attività elusiva.

Regola transitoria per Stati membri con obblighi nazionali analoghi

L’obbligo di dichiarazione di cui all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), non si applica fino al 1° gennaio 2023 per i fondi o le risorse economiche situati in uno Stato membro che avesse già introdotto, prima del 21 luglio 2022, un analogo obbligo di comunicazione nel diritto nazionale.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanzioni internazionalipolitica estera e di sicurezza comunecongelamento di beniprotezione dei dati personalicommercio e pagamenti transfrontalieri

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