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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18574/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un erede di un avvocato deceduto ha chiesto, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 150/2011, la liquidazione dei compensi per l'attività giudiziale svolta dal de cuius in favore di un istituto bancario in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito con verbale di conciliazione. La banca ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, invocando una convenzione tra le parti del 23 luglio 2015 contenente una clausola di foro esclusivo in favore di Milano. Il Tribunale ha accolto l'eccezione e dichiarato la propria incompetenza. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza articolando tre motivi: (1) nullità delle clausole vessatorie per difetto di specifica approvazione scritta e violazione delle regole sull'onere della prova della trattativa individuale; (2) nullità o invalidità dell'accordo quadro del 23 luglio 2015, che costituirebbe il fatto costitutivo dell'eccezione di incompetenza; (3) errata applicazione di una convenzione successiva e non pertinente, anziché di quella del 2010, firmata da entrambe le parti e priva di foro esclusivo. La Corte ha esaminato prioritariamente il secondo motivo, rilevando che la convenzione del 2015 non risultava perfezionata per mancanza dell'accettazione scritta della banca, richiesta ad substantiam per gli accordi sul compenso professionale tra avvocato e cliente. Ha inoltre affermato che la non contestazione non può supplire al difetto di forma scritta e che la clausola del 2010, pur valida, prevedeva solo un foro facoltativo e non esclusivo; pertanto, l'eccezione di incompetenza formulata dalla banca era inammissibile perché non contestava tutti i fori concorrenti.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo del ricorso per regolamento di competenza, dichiarando assorbiti gli altri. Ha ritenuto non utilizzabile, ai fini della competenza, la convenzione del 23 luglio 2015 per mancata prova del perfezionamento e per difetto della forma scritta ad substantiam dell'accordo sul compenso professionale; ha quindi applicato la convenzione del 2010, che attribuiva il foro di Milano in termini non esclusivi. Poiché la banca aveva eccepito l'incompetenza richiamando un foro esclusivo inesistente, la relativa eccezione è stata giudicata inammissibile. La Corte ha dichiarato la competenza territoriale del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dinanzi al quale le parti dovranno riassumere il giudizio nei termini di legge; lo stesso tribunale provvederà anche sulle spese del regolamento di competenza.

Norme richiamate

  • art. 14 d.lgs. 150/2011

    individua il rito per la domanda di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato.

  • art. 1341, comma 2, c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie.

  • art. 1418 c.c.

    richiamato per sostenere la nullità della clausola o dell'accordo invocato dalla banca.

  • art. 1325 c.c.

    richiamato in relazione agli elementi essenziali del contratto e alla validità dell'accordo quadro.

  • art. 1326 c.c.

    richiamato per il perfezionamento del contratto mediante proposta e accettazione.

  • art. 1350 c.c.

    richiamato quanto alla forma scritta richiesta per determinati atti e, nel caso, per l'accordo sul compenso professionale.

  • art. 1352 c.c.

    richiamato in tema di forma convenzionale dell'atto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati per l'interpretazione della convenzione e della clausola di foro.

  • art. 1423 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel quadro delle dedotte nullità.

  • art. 2233 c.c.

    l'accordo di determinazione del compenso professionale tra avvocato e cliente deve rivestire la forma scritta ad substantiam, a pena di nullità.

  • art. 13 bis l. 247/2012

    richiamato dal ricorrente; la Corte osserva che la disciplina successiva non ha inciso sul requisito della forma scritta per l'accordo sul compenso.

  • art. 360 c.p.c.

    base del secondo motivo per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    base del terzo motivo per omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 115 c.p.c.

    la non contestazione non opera quando il fatto costitutivo del diritto o dell'eccezione consiste in un atto che richiede la forma scritta ad substantiam.

  • art. 47, comma 5, c.p.c.

    richiamato per il deposito di scritture difensive e documenti in sede di regolamento di competenza.

  • art. 380-ter c.p.c.

    richiamato per le memorie del Procuratore Generale.

  • artt. 2724 e 2725 c.c.

    la prova per presunzioni e quella testimoniale sono ammissibili solo nei casi di perdita incolpevole del documento richiesto ad substantiam.

Massime di principio

  • Nei procedimenti di regolamento di competenza la Corte di cassazione può esaminare anche il fatto, sulla base di tutti gli elementi acquisiti al processo, senza essere vincolata al solo contenuto dell'ordinanza impugnata o alle preclusioni del giudizio di merito.
  • Quando la legge richiede la forma scritta ad substantiam per l'accordo sul compenso professionale tra avvocato e cliente, il contratto si perfeziona solo con proposta e accettazione entrambe in forma scritta; in mancanza dell'accettazione scritta, l'accordo non è valido e non può essere utilizzato per fondare eccezioni processuali o disciplinare la competenza.
  • La non contestazione ex art. 115 c.p.c. non può supplire alla mancanza della forma scritta richiesta a pena di nullità: il fatto costitutivo del diritto o dell'eccezione non diventa provato per il solo fatto di non essere contestato quando la legge impone un documento scritto.
  • La clausola di deroga della competenza territoriale è valida solo se risulta da pattuizione inequivoca; il foro è esclusivo soltanto se le parti manifestano in modo espresso la volontà di escludere gli altri fori concorrenti.
  • Se la clausola convenzionale indica un foro senza qualificarlo come esclusivo, essa attribuisce un foro facoltativo e, in caso di eccezione d'incompetenza, la parte che la solleva deve confrontarsi con tutti i fori concorrenti previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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