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Ordinanza

Ordinanza n. 15561/2026 - Roma, Sezione 3B

per l’ottemperanza della sentenza n. 2390/2025, pubblicata in data 26.02.2025, emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, all’esito del procedimento di cui al R.G. n. 25717/2024, nella parte in cui ha disposto la liquidazione delle spese legali in favore del difensore antistatario.

Giustizia amministrativa202513087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 2390/2025, nella parte relativa alla liquidazione delle spese legali in favore del difensore antistatario

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il difensore antistatario ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 2390/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 26 febbraio 2025, limitatamente alla liquidazione delle spese legali in suo favore. Il TAR ha rilevato d’ufficio una questione di rito: agli atti risulta il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma, ma manca l’attestazione del Tribunale, prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c., del passaggio in giudicato della sentenza. Manca inoltre la prova della notificazione della sentenza all’Avvocatura dello Stato e presso la sede reale del Ministero; la copia analogica, non asseverata, di una PEC generica non collega la comunicazione alla sentenza azionata né al giudizio ordinario sottostante.

La decisione

Il TAR non ha ancora definito il ricorso. Ha disposto che il ricorrente depositi, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, la documentazione richiesta per comprovare la definitività del titolo e la sua notificazione. Ha precisato che la dimostrazione della definitività del provvedimento giurisdizionale di condanna costituisce presupposto processuale di ammissibilità dell’ottemperanza e ha avvisato che, in mancanza del deposito, il ricorso sarà dichiarato inammissibile. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 25 novembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    Rilevato che la parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma (doc. 3), ma non anche l’attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;

    Nel giudizio di ottemperanza occorre documentare il passaggio in giudicato della sentenza azionata; il solo certificato di non proposizione dell’appello non è stato ritenuto sufficiente nel caso concreto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Ritenuto, pertanto, di disporre a carico del ricorrente il deposito di quanto sopra, dando avviso sin d’ora, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che, in mancanza, il ricorso sarà dichiarato inammissibile;

    La questione di rito rilevata d’ufficio è sottoposta al contraddittorio: il ricorrente è avvisato della possibile declaratoria d’inammissibilità e può depositare la documentazione mancante entro il termine assegnato.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Rilevato che la parte ricorrente ha depositato agli atti del giudizio il certificato di non proposto appello rilasciato dalla Corte d’Appello di Roma (doc. 3), ma non anche l’attestazione - rilasciata dal Tribunale ai sensi dell’art. 124, disp. att. c.p.c. - di passaggio in giudicato della sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza, necessaria ai sensi dell’art. 114, comma 2, c.p.a.;

    Per comprovare il giudicato della sentenza azionata, il TAR richiede l’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dal Tribunale ai sensi della disposizione, non ravvisando tale prova nella documentazione depositata.

Massime di principio

  • La dimostrazione della definitività del provvedimento giurisdizionale di condanna costituisce presupposto processuale di ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il certificato attestante che non è stato proposto appello non sostituisce, di per sé, l’attestazione del passaggio in giudicato richiesta per comprovare la definitività del titolo.
  • Una copia analogica non asseverata di una PEC generica, priva di elementi che la colleghino alla sentenza azionata e al giudizio sottostante, non prova la notificazione del titolo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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