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Ordinanza

Ordinanza n. 2145/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202603246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Questura di Roma sull’istanza di rilascio di un titolo di viaggio per stranieri presentata il 1° dicembre 2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Roma sull’istanza di rilascio del titolo di viaggio per stranieri. In via incidentale ha chiesto misure cautelari. La Questura ha rappresentato che non era stato possibile provvedere perché l’istanza era stata trasmessa via PEC e non presentata personalmente. Secondo l’amministrazione, la procedura richiede la presentazione fisica della documentazione e la contestuale rilevazione delle impronte digitali mediante fotosegnalamento, necessaria per l’identificazione del richiedente e per il rilascio del documento elettronico.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare ritenendo, nella fase di cognizione sommaria, insussistenti i presupposti per la concessione di misure cautelari. La Questura aveva chiarito che l’istanza non era stata presentata personalmente e che occorreva recarsi presso gli uffici per depositare fisicamente la documentazione e sottoporsi al fotosegnalamento. Il giudice ha ritenuto che tale indicazione superasse anche le difficoltà operative prospettate dal ricorrente, consentendogli di adempiere agli incombenti richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il TAR ha fissato l’udienza camerale del 25 giugno 2026 per la trattazione del ricorso sul silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.; pertanto, l’ordinanza non definisce la domanda principale.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto che, allo stato degli atti e nella cognizione sommaria, tali presupposti non sussistessero.

  • art. 117 c.p.a.

    Il ricorso principale è stato proposto per la tutela avverso il silenzio-inadempimento; la trattazione della domanda principale è stata rinviata a un’udienza camerale successiva.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare relativa a un ricorso avverso il silenzio della pubblica amministrazione, non sussistono i presupposti per adottare misure cautelari quando l’amministrazione dimostri che l’istanza non è stata validamente perfezionata secondo le modalità procedurali necessarie e abbia indicato al richiedente gli adempimenti ancora da eseguire.
  • Quando il rilascio di un documento elettronico richiede l’identificazione fisica del richiedente e la rilevazione delle impronte digitali, la trasmissione della documentazione via PEC non sostituisce necessariamente la presentazione personale e il fotosegnalamento richiesti dalla procedura.
  • La fissazione dell’udienza camerale per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. consente di respingere la sola istanza cautelare senza definire la domanda principale relativa all’accertamento dell’illegittimità del silenzio.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTermini e notificazione del ricorsoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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