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Ordinanza

Ordinanza n. 1662/2026 - Torino, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600662

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Ha ritenuto necessario acquisire documentati chiarimenti: la difesa dell'amministrazione deve comprovare documentalmente il pagamento indicato, mentre la difesa della ricorrente deve chiarire se l'importo sia stato effettivamente percepito. Il Collegio ha quindi disposto un incombente istruttorio e ha fissato una nuova camera di consiglio per il 24 novembre 2026.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 371/2025, relativa all'accredito del beneficio di 500 euro per l'anno scolastico 2024/2025

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottenere l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Vercelli n. 371/2025, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto a beneficiare di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente e aveva condannato il Ministero a provvedere all'erogazione del beneficio per l'anno scolastico 2024/2025. Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione ha depositato una nota dell'Ufficio Scolastico Regionale attestante che l'accredito sarebbe avvenuto il 6 maggio 2025. La ricorrente ha contestato, o comunque non risultava aver confermato, l'effettiva percezione dell'importo. Il Collegio ha rilevato che la mera attestazione amministrativa non costituisce, di per sé, prova del pagamento.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 107/2015

    beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

    La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto alla docente il diritto al beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica, con riferimento all'anno scolastico 2024/2025.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'attestazione dell'amministrazione relativa all'avvenuto accredito di una somma non è sufficiente, da sola, a dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato quando non risulti provata l'effettiva disponibilità o percezione dell'importo da parte del beneficiario.
  • Quando la definizione del giudizio di ottemperanza dipende dall'accertamento dell'effettivo pagamento di una somma, il giudice può ordinare all'amministrazione di depositare la documentazione comprovante il pagamento e alla parte beneficiaria di chiarire se abbia ricevuto l'importo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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