Cassazione Civile, Ordinanza n. 29820/2025 del 12/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di un dipendente addetto a turni, che aveva ottenuto in primo e secondo grado il riconoscimento di un'indennità per riposi settimanali non integralmente fruiti, per un importo complessivo di euro 11.439,61 oltre accessori. La società datrice di lavoro ha impugnato la decisione d'appello davanti alla Cassazione con due motivi. Con il primo ha denunciato violazione di legge sostenendo che, per il personale turnista, il riposo settimanale di 24 ore deve decorrere dall'inizio del turno non lavorato, in applicazione analogica della L. n. 370/1934, art. 3, comma 3, e che il giudice di merito avrebbe errato nel valorizzare l'art. 32, comma 3, del CCNL di settore, il quale stabilisce che la giornata lavorativa va dalle ore 0 alle ore 24 "a tutti gli effetti del contratto". Ha inoltre richiamato il d.lgs. n. 66/2003 e la direttiva 1999/63/CE, sostenendo che il computo del riposo per i lavoratori turnisti debba essere in ore e non in giornate. Con il secondo motivo ha dedotto violazione del principio iura novit curia e omesso esame di un fatto decisivo, assumendo che in appello erano state invocate anche norme di legge ulteriori rispetto al contratto collettivo e che la sentenza avrebbe deciso su basi non specificamente devolute. La Cassazione ha però rilevato che i motivi erano inammissibili: da un lato, per la parte ex art. 360, n. 5, c.p.c., perché si era in presenza di doppia conforme e la ricorrente non aveva indicato specifiche divergenze tra le due motivazioni di merito; dall'altro, perché il ricorso difettava di specificità e autosufficienza, non essendo stato prodotto integralmente il CCNL né indicata la sua esatta collocazione nei fascicoli, e non essendo state trascritte o indicate puntualmente le deduzioni di appello che avrebbero investito le norme invocate. La Corte ha inoltre osservato che le questioni riferite al d.lgs. n. 66/2003 e alla direttiva richiamata erano nuove e non risultavano trattate nei gradi di merito. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società datrice di lavoro. Ha ritenuto i motivi inammissibili sia nella parte relativa al vizio motivazionale, per la presenza di doppia conforme, sia per difetto di specificità/autosufficienza, poiché non era stato prodotto integralmente il contratto collettivo né erano state indicate con precisione le sedi processuali dei documenti e dei motivi di appello su cui le censure si fondavano. Ha anche rilevato che alcune questioni di diritto prospettate erano nuove rispetto al giudizio di merito. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente, oltre agli effetti di legge ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 380 bis 1 c.p.c.
norma richiamata per il deposito dell'ordinanza in camera di consiglio
art. 3, comma 3, L. n. 370/1934
invocato dalla ricorrente come base per il computo del riposo settimanale dei lavoratori turnisti
d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66
richiamato dalla ricorrente a sostegno della tesi sul riposo dei lavoratori turnisti
art. 17 direttiva 1999/63/CE
richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che la questione era nuova e comunque il richiamo risultava inconferente
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
mezzo dedotto per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
mezzo dedotto per omesso esame; dichiarato inammissibile in presenza di doppia conforme
art. 113 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per invocare il principio iura novit curia
art. 1363 c.c.
richiamato per l'interpretazione sistematica del contratto collettivo, che esige il testo integrale del CCNL
artt. 1362 e segg. c.c.
richiamati come canoni ermeneutici del contratto collettivo
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
richiede la specifica indicazione di atti, documenti e contratti collettivi su cui il ricorso si fonda; requisito autonomo e imprescindibile
art. 369, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato come distinto requisito di procedibilità, diverso dall'onere di specifica indicazione ex art. 366, n. 6
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla strumentalità delle forme processuali e alla ragionevole durata del processo
art. 6 CEDU
richiamato in connessione con il principio di ragionevole durata e decisione di merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che investa l'interpretazione di un contratto collettivo di diritto privato è necessario indicare specificamente il testo contrattuale rilevante, producendo il documento integrale o comunque indicando con precisione dove esso sia reperibile nei fascicoli di causa; il mero richiamo generico al fascicolo di merito non soddisfa l'onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
- L'interpretazione del contratto collettivo deve essere controllabile dalla Corte di cassazione attraverso il testo integrale del CCNL, poiché solo così possono operare correttamente i canoni ermeneutici degli artt. 1362 e seguenti c.c., in particolare il criterio sistematico di cui all'art. 1363 c.c.
- Quando esiste doppia conforme tra primo e secondo grado, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile se il ricorrente non indica specificamente le divergenze tra le due decisioni di merito.
- Le questioni di diritto non trattate nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione sotto forma di violazione di legge o di invocazione del principio iura novit curia, se ciò implica l'esame di temi nuovi rispetto al devolutum.
- L'onere di specificità del ricorso per cassazione è autonomo rispetto al requisito di procedibilità: il ricorrente deve sia indicare con precisione gli atti e i documenti rilevanti, sia consentire alla Corte di verificarne immediatamente la portata senza ricorrere a fonti esterne.
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