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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 38057/2021 del 02/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La societa' impugnava l'intimazione di pagamento relativa all'anno 1995 (IRES, IRAP e accessori) lamentando, tra l'altro, notifiche irregolari (contestata la consegna al civico 247 anziche' 248 e la consegna a persona non abilitata), la tardivita' del ricorso contro l'intimazione e l'irregolarita' della pretesa impositiva originata da processo verbale della Guardia di Finanza. In appello l'Agenzia e l'Incaricato per la riscossione hanno eccepito la tardivita' del ricorso e prodotto atti dimostranti il trasferimento della sede e la mancata impugnazione della cartella.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilita' sopravvenuta del ricorso per difetto di interesse, rilevando che la ricorrente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193/2016 (convertito), il che ha fatto venir meno l'interesse alla impugnazione. Pur rilevando che la documentazione prodotta dalla societa' non era completa e non provava pienamente la riconducibilita' dei versamenti alla definizione, il Collegio ha ritenuto sufficiente l'indicazione del venir meno dell'interesse e ha quindi dichiarato l'inammissibilita' sopravvenuta. Sono compensate le spese di lite e non e' stato attribuito l'obbligo del doppio contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma richiamata per individuare i motivi di ricorso per cassazione (omessa o insufficiente motivazione e violazione di norme di diritto). La Corte ha trattato i motivi ma ha deciso per inammissibilita' sopravvenuta per difetto di interesse.

  • art. 145 cod. proc. civ.

    richiamato nel motivo relativo alla validita' della notifica

    Richiamato dalla ricorrente per censurare la ritenuta validita' della notifica all'esterno della sede e a persona non abilitata; la Corte non ha pronunciato nel merito sul punto perche' ha dichiarato l'inammissibilita' sopravvenuta.

  • art. 329 cod. proc. civ.

    richiamato nel motivo relativo alla omissione di valutazione della prescrizione/decadenza

    La ricorrente sosteneva che la CTR non avesse valutato un'autonoma ragione di annullamento (prescrizione) pronunciata in primo grado; la Corte non e' intervenuta sul merito per effetto dell'estinzione del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 6 d.l. n. 193/2016 (conv.)

    La Corte ha ritenuto che l'adesione alla definizione agevolata potesse far venir meno l'interesse ad ottenere una pronuncia sulla controversia fiscale, determinando l'inammissibilita' sopravvenuta del ricorso.

  • artt. 372 e 390 cod. proc. civ.

    richiamati in relazione all'onere di notifica della documentazione alle controparti

    La Corte ha osservato che la documentazione depositata dalla ricorrente non dimostrava adeguatamente di essere stata notificata alle controparti secondo le previsioni di legge, rendendo la prova non pienamente efficace.

  • Giurisprudenza Corte di Cassazione

    Cass. sez. VI-II, 2.7.2015, n. 13636; Cass. sez. III, 10.2.2017, n. 3542; Cass. sez. V, 7.12.2018, n. 31732

    Principio richiamato sulla non applicabilita' del 'doppio contributo' in caso di inammissibilita' sopravvenuta per difetto di interesse: il contributo unificato aggiuntivo mira a scoraggiare impugnazioni pretestuose e si applica all'inammissibilita' originaria, non a quella sopravvenuta.

Massime di principio

  • L'adesione del contribuente a una procedura di definizione agevolata puo' determinare il venir meno dell'interesse a proseguire i gravami e portare all'inammissibilita' sopravvenuta del ricorso; e' quindi essenziale valutare tempestivamente se sia in corso o sia stata perfezionata una definizione che riguarda la stessa materia.
  • Quando si chiede l'estinzione per cessazione della materia del contendere e' necessario depositare documentazione chiara e completa che dimostri la riconducibilita' dei pagamenti alla definizione e provi la notifica degli atti alle controparti; in mancanza, il giudice puo' ritenere non provata l'estinzione ma comunque dichiarare l'inammissibilita' sopravvenuta se risulta comunque venuto meno l'interesse.
  • La Corte puo' compensare le spese e, in caso di sopravvenuto difetto di interesse, non applica l'aggravio del cosiddetto 'doppio contributo' unificato, sulla base della giurisprudenza consolidata.
  • Le censure procedurali sulla regolarita' delle notifiche e sulla tardivita' dei ricorsi vanno comunque documentate e tempestivamente svolte; la produzione di documenti in grado di provare trasferimenti di sede o destinatari delle notifiche puo' essere decisiva ma deve essere tempestiva e coerente con le regole probatorie e di notifica agli avversari.
  • Anche se la pronuncia del giudice di primo grado contiene una motivazione autonoma (es. per prescrizione), le controparti che non impugnano quella decisione possono comunque ottenere il beneficio derivante dalla definizione o dalla sopravvenuta estinzione del processo; il giudizio di merito sulle censure resta pero' precluso se viene meno l'interesse a proseguire.

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