Cassazione Civile, Ordinanza n. 28766/2024 del 07/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una locazione abitativa di un immobile in comproprietà. Il conduttore aveva stipulato il contratto con uno solo dei comproprietari; l’altro comproprietario aveva agito in giudizio chiedendo il rilascio dell’immobile per intervenuta scadenza del contratto e, secondo la ricostruzione della ricorrente, anche il pagamento dei canoni residui e/o di un’indennità per occupazione senza titolo. Il tribunale aveva respinto la domanda, ritenendo che l’attore non avesse dimostrato adeguatamente la propria qualità di comproprietario e che, comunque, potesse chiedere solo la quota dei canoni. La corte d’appello, invece, aveva ritenuto l’attore legittimato ad agire, ma aveva rilevato il difetto di integrità del contraddittorio nei confronti dell’altra comproprietaria-locatrice e aveva rimesso la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c. Contro questa decisione la conduttrice proponeva sei motivi: (1) e (2) deduceva la violazione dell’art. 2909 c.c. per asserito giudicato interno su capi della sentenza di primo grado; (3) censurava l’affermazione sulla prova della comproprietà e sosteneva che l’azione dovesse essere qualificata come rivendicazione; (4) e (5) contestava la possibilità per il comproprietario non locatore di chiedere l’intero pagamento dei canoni e la restituzione dell’immobile, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite; (6) lamentava la violazione degli artt. 102 e 354 c.p.c., sostenendo che l’integrazione del contraddittorio non fosse necessaria perché l’attore non avrebbe avuto legittimazione ad agire per l’intero ma soltanto pro quota.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha preliminarmente ricordato che la sentenza di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è immediatamente ricorribile per cassazione, ma solo nei limiti delle censure attinenti al vizio che sorregge la rimessione. Ha quindi dichiarato inammissibili i primi cinque motivi perché estranei al tema decidendum proprio della sentenza di rimessione e, in parte, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e del merito o privi di specifica indicazione dell’appello. Ha ritenuto infondato il sesto motivo: se il comproprietario aveva agito per il pagamento dei canoni e per il rilascio anche per l’intero, la verifica della sua legittimazione e della necessità del contraddittorio della comproprietaria doveva essere compiuta con la partecipazione di tutti i soggetti interessati; non era dunque corretto escludere il litisconsorzio necessario assumendo in via astratta che l’attore potesse chiedere solo pro quota. Ne è derivata la conferma della rimessione al primo giudice e la condanna della ricorrente al pagamento del contributo unificato დამატivo, se dovuto.
Norme richiamate
art. 354 c.p.c.
La sentenza di rimessione al primo giudice per difetto di contraddittorio è immediatamente ricorribile per cassazione, ma il sindacato è limitato alla verifica del vizio che ha determinato la rimessione.
art. 102 c.p.c.
Quando la domanda è proposta in modo tale da incidere sulla posizione di un altro comproprietario/contitolare del rapporto, il contraddittorio deve essere integrato nei confronti di tutti i necessari litisconsorti.
art. 2909 c.c.
La censura sul giudicato interno è inammissibile se non sono specificamente indicati contenuto della decisione di primo grado e termini dell’appello avversario.
art. 948 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere una diversa qualificazione dell’azione, ma la Corte non accoglie la censura e la considera estranea al thema decidendum della rimessione.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla prova della comproprietà; la Corte non esamina nel merito la prova, perché la relativa censura è inammissibile in questa sede.
art. 832 c.c.
Norma richiamata dalla ricorrente tra quelle che disciplinano i poteri del proprietario; non costituisce la base decisoria della pronuncia.
art. 1100 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di comunione e poteri del comproprietario, senza accoglimento della censura.
art. 1102 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di uso della cosa comune, senza rilievo decisivo nel giudizio.
art. 1103 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di disposizione della quota, senza accoglimento della censura.
art. 1104 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di obblighi dei partecipanti alla comunione, senza rilievo decisivo.
art. 1105 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di amministrazione della cosa comune, senza rilievo decisivo.
art. 1108 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in tema di atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, senza accoglimento.
art. 1372 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’efficacia del contratto rispetto al comproprietario non stipulante; la censura non viene accolta.
art. 1703 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al mandato e ai poteri del mandatario; non assume rilievo decisivo.
art. 1705 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la limitazione della facoltà del comproprietario non locatore di agire solo sui crediti da contratto; la Corte non aderisce alla tesi come formulata.
art. 1710 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sul mandato, senza incidenza decisoria.
art. 1722 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme sul mandato, senza incidenza decisoria.
art. 2041 c.c.
Richiamato nella ricostruzione dei fatti per l’ulteriore domanda di indennità per arricchimento senza causa, ma non è oggetto di decisione autonoma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, sussiste l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 360 c.p.c.
Le censure vengono prospettate come violazioni di legge, ma la Corte distingue tra motivi scrutinabili e motivi inammissibili perché estranei al limite del controllo sulla sentenza di rimessione.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito previsto.
Massime di principio
- La sentenza di rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c. è immediatamente ricorribile per cassazione, ma il controllo di legittimità è circoscritto al solo errore che giustifica la rimessione e non consente di riesaminare liberamente il merito della controversia.
- Se il giudice d’appello rimette la causa al primo giudice per difetto di integrità del contraddittorio, sono inammissibili le censure che investano questioni di merito o di qualificazione del rapporto non pertinenti alla necessità del litisconsorzio.
- La deduzione di un giudicato interno o implicito richiede una puntuale specificazione del contenuto della decisione di primo grado e dei capi effettivamente devoluti in appello; in mancanza, il motivo è inammissibile.
- In presenza di domande che incidono sul rapporto sostanziale facente capo a più contitolari, la verifica della legittimazione e dell’estensione del potere di azione non può essere risolta in astratto contro l’integrazione del contraddittorio, perché la fondatezza della pretesa va esaminata con la partecipazione di tutti i necessari litisconsorti.
- Il comproprietario di un immobile oggetto di locazione può proporre azioni che riguardino il rapporto locatizio solo nei limiti consentiti dalla struttura della comunione e del rapporto contrattuale; se però la domanda è formulata per l’intero e non solo pro quota, la partecipazione dell’altro comproprietario può risultare necessaria ai fini del contraddittorio.
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