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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16279/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Giaquinta aveva insinuato al passivo un credito di Euro 8.118,11 relativo a quote di TFR maturato trattenuto in azienda e non versato al fondo di previdenza complementare. Il Giudice delegato aveva escluso l'ammissione per difetto di legittimazione attiva del lavoratore, ritenendo che il "conferimento" del TFR al fondo comporti di regola una cessione del credito a favore del fondo (con conseguente legittimazione esclusiva di quest'ultimo), salvo la possibilità di surroga del Fondo di garanzia INPS in caso di inerzia del fondo complementare. Giaquinta impugnava sostenendo che il conferimento va ricostruito come delegazione di pagamento (o comunque va verificato caso per caso) e che, in mancanza di prova della cessione, la legittimazione ad insinuarsi al passivo spetta al lavoratore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'espressione normativa "conferimento" (art. 8 d.lgs. 252/2005) è atecnica e non esclude che si tratti tanto di delegazione di pagamento quanto di cessione di credito futuro: la qualificazione negoziale deve emergere dall'istruttoria e dalla documentazione prodotta. Di regola, in caso di fallimento del datore di lavoro la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e non versate spetta al lavoratore, dato che la delegazione di pagamento si scioglie con la dichiarazione di fallimento (art. 78, comma 2, l.fall.), salvo che risulti provata una effettiva cessione del credito a favore del fondo. La Corte ha quindi cassato la decisione impugnata e ha disposto il seguito secondo il principio affermato (rinvio per nuovo esame conforme).

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (disciplina della previdenza complementare)

    art. 1, comma 2; art. 3; art. 8 (commi 1 e 7); art. 11; art. 14; art. 3, 12, 13 richiamati

    L'espressione "conferimento" contenuta nell'art. 8 è atecnica e non impone automaticamente la qualificazione come cessione del credito: può ricondursi a diversi strumenti negoziali (delegazione o cessione) e pertanto occorre accertare la natura effettiva dell'operazione dalle parti/documents. Gli istituti della portabilità e del riscatto non escludono la necessità della qualificazione negoziale.

  • Decreto legislativo 29 marzo 1991, n. 103 modificato (istituzione Fondo di garanzia) / D.lgs. 80/1992

    Il lavoratore, in caso di insoddisfazione in sede concorsuale, può richiedere l'intervento del Fondo di Garanzia INPS per integrare i contributi omessi; in tal caso il Fondo di Garanzia è surrogato di diritto nel lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi. Ciò avvalora la regola che la legittimazione a insinuare al passivo compete in primo luogo al lavoratore.

  • Legge fallimentare

    Il contratto di mandato/delegazione di pagamento si scioglie con la dichiarazione di fallimento; ciò sostiene la regola per cui, in mancanza di cessione provata, la delegazione non trasferisce la legittimazione al fondo.

  • Codice civile

    art. 1260 (cessione del credito); art. 1268/1269/1270 (delegazione e sue regole)

    La distinzione tra cessione di credito futuro (art. 1260 c.c.) e delegazione di pagamento (art. 1268 e segg.) è centrale: la qualificazione determina la titolarità del credito e quindi la legittimazione processuale. La disciplina civile va applicata tenendo conto della specialità della normativa sulla previdenza complementare.

  • Circolare INPS

    Circolare INPS n. 23 del 22/02/2008

    Conferma che, ai fini dell'intervento del Fondo di Garanzia INPS, il lavoratore deve ottenere l'accertamento del credito mediante l'ammissione al passivo della procedura; ciò rafforza la regola secondo cui è il lavoratore in primo luogo ad insinuarsi al passivo.

  • Legge-delega n. 243 del 2004

    art. 1, comma 2, lett. e), n. 8 (richiamata)

    La previsione non attuata di una possibile contitolarità del diritto alla contribuzione tra fondi e iscritti è richiamata quale elemento esplicativo dell'esistenza di aporie normative che il giudice invita il legislatore a chiarire; non modifica però l'interpretazione applicata nel caso concreto.

Massime di principio

  • Il termine "conferimento" del TFR alle forme pensionistiche complementari non determina automaticamente una cessione del credito al fondo: è necessario accertare, caso per caso, la natura negoziale dell'operazione (cessione vs delegazione).
  • Regola generale: in caso di fallimento del datore di lavoro, salvo prova di cessione del credito al fondo, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di TFR maturate e non versate spetta al lavoratore, perché la delegazione si scioglie con il fallimento.
  • Se il lavoratore ottiene ammissione al passivo e il credito resta insoddisfatto, può attivare il Fondo di Garanzia INPS che, integrando i contributi omessi, si surroga nel lavoratore per l'equivalente dei contributi.
  • In sede probatoria il soggetto che sostiene la cessione (di solito curatela o il fondo) deve dimostrare documentalmente l'effettiva cessione del credito; in mancanza di tale prova prevale la titolarità del lavoratore.
  • Gli statuti/regolamenti dei fondi (portabilità, riscatto, regole di gestione) sono rilevanti ma non risolvono automaticamente la questione della titolarità del credito in caso di omissione del datore di lavoro: occorre valutare la concreta volontà negoziale e gli atti formali intervenuti.
  • In una situazione analoga, è consigliabile: a) produrre e conservare documentazione che dimostri la natura dell'adesione (atto scritto che dimostri cessione o delegazione); b) se si è lavoratore, proporre tempestiva insinuazione al passivo in mancanza di prova di cessione; c) se si è curatela/fondo, dimostrare la cessione con elementi documentali precisi o altrimenti agire per la surroga attraverso il Fondo di Garanzia se previsto.

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