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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2358

Regolamento delegato (UE) 2017/2358 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2358

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2016/97 sui requisiti di product governance per i prodotti assicurativi. Stabilisce obblighi organizzativi e procedurali per soggetti che realizzano prodotti e per distributori, con focus su individuazione del mercato di riferimento, test del prodotto, monitoraggio continuo, canali di distribuzione e flussi informativi tra fabbricanti e distributori. L’obiettivo è ridurre il rischio di pregiudizio per i clienti e assicurare che i prodotti siano progettati e distribuiti in modo coerente con interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato target.

Requisiti di governo e controllo del prodotto per imprese di assicurazione e distributori di prodotti assicurativi prima della loro immissione sul mercato e lungo il ciclo di vita del prodotto

Ambito di applicazione

Si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire ai clienti, nonché ai distributori di prodotti assicurativi che offrono consulenza o propongono prodotti non realizzati in proprio. Riguarda i nuovi prodotti assicurativi e gli adeguamenti significativi di prodotti assicurativi esistenti, dal processo di approvazione alla distribuzione e alla revisione, con applicazione dal 23 febbraio 2018 in tutti gli Stati membri. Restano rilevanti le esclusioni implicite dei meri adattamenti/personalizzazioni per clienti individuali, che non integrano la "realizzazione" del prodotto ai sensi del regolamento.

Regolamento delegato (UE) 2017/2358: governo e controllo del prodotto assicurativo

Il regolamento integra la direttiva (UE) 2016/97 disciplinando in modo uniforme i presidi di product governance per i prodotti assicurativi. La logica sottesa, richiamata nei considerando, è quella di rafforzare la tutela del cliente, assicurare coerenza tra prodotto, mercato di riferimento e canali distributivi, e introdurre un quadro omogeneo per tutti gli operatori.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi, nonché ai distributori che offrono consulenza o propongono prodotti non realizzati in proprio. Riguarda i nuovi prodotti e gli adeguamenti significativi dei prodotti esistenti, prima della loro immissione sul mercato o distribuzione ai clienti. La data di applicazione è fissata al 23 febbraio 2018; il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Nozione di soggetto che realizza il prodotto

Ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, un intermediario assicurativo è considerato soggetto che realizza il prodotto quando, sulla base di un’analisi globale della sua attività, assume un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo del prodotto. Tale ruolo ricorre, in particolare, quando determina autonomamente elementi essenziali quali copertura, tariffe, costi, mercato di riferimento, diritti di risarcimento e di garanzia.

Non rientrano nella realizzazione del prodotto la mera personalizzazione per singoli clienti, l’adeguamento di prodotti esistenti o la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente. Quando intermediario e impresa di assicurazione realizzano insieme il prodotto, devono sottoscrivere un accordo scritto che regoli la collaborazione, le procedure di individuazione del mercato di riferimento e i rispettivi ruoli nel processo di approvazione.

Processo di approvazione del prodotto

I soggetti che realizzano prodotti assicurativi devono adottare, gestire e controllare un processo di approvazione per ogni nuovo prodotto e per ogni modifica significativa di un prodotto esistente. Il processo deve essere formalizzato in una politica scritta e reso disponibile al personale interessato.

La struttura interna responsabile del prodotto deve approvare e rispondere in ultima istanza della definizione, attuazione e revisione del processo, verificandone costantemente la conformità interna. Il soggetto che realizza il prodotto conserva la piena responsabilità anche quando affida a un terzo la progettazione del prodotto.

Il processo deve essere proporzionato alla complessità e ai rischi del prodotto e dell’attività svolta, e deve garantire che la progettazione:

  • tenga conto di obiettivi, interessi e caratteristiche dei clienti;
  • non arrechi danno ai clienti;
  • prevenga o attenui il pregiudizio per il cliente;
  • supporti una corretta gestione dei conflitti di interesse.

Mercato di riferimento

Per ciascun prodotto deve essere individuato un mercato di riferimento sufficientemente dettagliato, tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto. I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono individuare anche gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono generalmente compatibili con il prodotto, possibilità evidenziata in particolare per i prodotti di investimento assicurativi.

Il prodotto deve essere progettato e commercializzato solo se compatibile con il mercato di riferimento. Nella valutazione della compatibilità devono essere considerati anche il livello di informazioni disponibili per i clienti del mercato target e le loro conoscenze in materia finanziaria. Il personale coinvolto nella progettazione e realizzazione deve possedere competenze, conoscenza ed esperienza adeguate per comprendere il prodotto e il mercato di riferimento.

Test del prodotto

Prima dell’immissione sul mercato, di un adeguamento significativo o quando il mercato di riferimento cambia in modo rilevante, i soggetti che realizzano il prodotto devono testarlo in modo appropriato, inclusa, se del caso, l’analisi di scenari. Il test deve verificare che il prodotto soddisfi esigenze, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento per l’intera durata di vita.

Il test può essere qualitativo e, a seconda del tipo di prodotto e dei relativi rischi, anche quantitativo. Se i risultati mostrano che il prodotto non soddisfa il mercato target, il prodotto non può essere immesso sul mercato.

Monitoraggio, revisione e azioni correttive

I soggetti che realizzano prodotti assicurativi devono monitorare continuamente e rivedere regolarmente i prodotti già immessi sul mercato per individuare eventi che possano incidere in modo sostanziale su caratteristiche principali, copertura del rischio o garanzie. Devono anche verificare se il prodotto resta coerente con il mercato di riferimento e se viene distribuito a clienti coerenti con tale mercato o a clienti esterni ad esso.

Gli intervalli di revisione devono essere determinati in modo appropriato, tenendo conto di dimensione, portata, durata contrattuale, complessità del prodotto, canali distributivi e fattori esterni rilevanti, come modifiche normative, sviluppi tecnologici o cambiamenti di mercato. Se emergono circostanze suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente, devono essere adottate misure appropriate per attenuare la situazione e prevenire il ripetersi di eventi negativi, informando immediatamente distributori e clienti interessati.

Canali di distribuzione e informazioni ai distributori

I soggetti che realizzano prodotti assicurativi devono scegliere con attenzione canali di distribuzione adeguati al mercato di riferimento. Devono inoltre fornire ai distributori tutte le informazioni necessarie sul prodotto, sul mercato target e sulla strategia distributiva suggerita, compresi elementi essenziali, caratteristiche principali, rischi, costi, costi impliciti e possibili conflitti di interesse. Le informazioni devono essere chiare, complete e aggiornate.

Tali informazioni devono consentire ai distributori di comprendere il prodotto, capire il mercato di riferimento, individuare i clienti non compatibili e distribuire il prodotto nel migliore interesse dei clienti, in coerenza con l’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97. I soggetti che realizzano devono inoltre monitorare, con controlli ragionevoli rispetto ai canali distributivi, che i distributori agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto e che la distribuzione avvenga nel mercato di riferimento.

Se la distribuzione non rispetta tali obiettivi, i soggetti che realizzano devono adottare azioni correttive. Tutte le azioni rilevanti devono essere documentate e conservate per audit, con possibilità di esibizione alle autorità competenti su richiesta.

Obblighi dei distributori di prodotti assicurativi

Anche i distributori devono dotarsi di meccanismi di distribuzione del prodotto, formalizzati in un documento scritto e resi disponibili al personale. Tali meccanismi devono consentire di ottenere dal soggetto che realizza il prodotto tutte le informazioni necessarie e di comprendere pienamente i prodotti offerti, in funzione della complessità e dei rischi dei prodotti e dell’attività distributiva.

I meccanismi devono mirare a prevenire e attenuare il pregiudizio per il cliente, gestire correttamente i conflitti di interesse e tener conto degli obiettivi, interessi e caratteristiche dei clienti. Qualsiasi strategia di distribuzione definita o applicata dal distributore deve essere coerente con la strategia e il mercato di riferimento stabiliti dal soggetto che realizza il prodotto.

I distributori devono rivedere regolarmente i propri meccanismi, modificarli se necessario e verificare, in sede di revisione, che i prodotti siano distribuiti nel mercato di riferimento. Devono inoltre fornire, su richiesta, al soggetto che realizza il prodotto le informazioni sulle vendite pertinenti, incluse quelle sui controlli periodici dei meccanismi di distribuzione.

Informazione al soggetto che realizza e documentazione

Se il distributore viene a conoscenza del fatto che un prodotto non è in linea con gli interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento, o che altre circostanze legate al prodotto possono danneggiare il cliente, deve informare prontamente il soggetto che realizza il prodotto e, se del caso, adeguare la propria strategia distributiva.

Anche le azioni adottate dai distributori in relazione ai propri meccanismi di distribuzione devono essere debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 23 febbraio 2018. Il testo conclude ribadendo la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Oggetto e finalità

Il regolamento disciplina l’adozione, la gestione e il controllo dei meccanismi di governo e controllo del prodotto per i prodotti assicurativi e per gli adeguamenti significativi ai prodotti esistenti prima della loro immissione sul mercato o distribuzione, nonché i meccanismi di distribuzione del prodotto.

Ambito soggettivo

Si applica ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, ossia imprese di assicurazione e intermediari assicurativi che assumono un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo del prodotto, e ai distributori che offrono consulenza o propongono prodotti non realizzati in proprio.

Nozione di realizzazione del prodotto e accordi scritti

L’intermediario assicurativo è considerato soggetto che realizza un prodotto quando, valutata globalmente la sua attività, decide autonomamente sugli elementi essenziali del prodotto (copertura, tariffe, costi, mercato di riferimento, diritti di risarcimento e garanzia). La mera personalizzazione per clienti individuali non rientra in tale nozione. Se intermediario e impresa di assicurazione realizzano congiuntamente il prodotto, devono sottoscrivere un accordo scritto che disciplini collaborazione, processo di individuazione del mercato di riferimento e rispettivi ruoli nel processo di approvazione.

Processo di approvazione del prodotto

I soggetti che realizzano prodotti assicurativi devono adottare, gestire e controllare un processo di approvazione per nuovi prodotti e modifiche significative, formalizzato in una politica scritta disponibile al personale. Il processo deve garantire che il prodotto tenga conto di obiettivi, interessi e caratteristiche dei clienti, non arrechi danno e supporti la corretta gestione dei conflitti di interesse. La funzione interna responsabile approva e controlla il processo e i soggetti restano responsabili anche se affidano a terzi la progettazione.

Mercato di riferimento

Per ogni prodotto deve essere identificato un mercato di riferimento sufficientemente dettagliato, tenendo conto di caratteristiche, profilo di rischio, complessità e natura del prodotto. È possibile individuare anche gruppi di clienti le cui esigenze non sono generalmente compatibili con il prodotto, soprattutto per prodotti di investimento assicurativi. I prodotti devono essere progettati e commercializzati solo se compatibili con il mercato target, considerando anche il livello di informazioni e di conoscenze finanziarie dei clienti del mercato stesso.

Test del prodotto e scenari

Prima dell’immissione sul mercato, dell’adeguamento significativo o quando cambia sensibilmente il mercato di riferimento, il prodotto deve essere testato in modo appropriato, anche mediante analisi di scenari se del caso. Il test verifica la coerenza del prodotto con esigenze, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento per l’intera durata di vita; i prodotti non possono essere immessi sul mercato se i test mostrano incompatibilità.

Monitoraggio e revisione da parte dei soggetti che realizzano

I soggetti che realizzano prodotti devono monitorare e rivedere regolarmente i prodotti già immessi sul mercato per individuare eventi che incidano sulle caratteristiche principali, sulla copertura o sulle garanzie. Devono verificare la persistenza della coerenza con il mercato di riferimento, determinare intervalli di revisione adeguati e adottare misure correttive se emergono circostanze potenzialmente dannose per i clienti, informando immediatamente distributori e clienti interessati.

Canali di distribuzione e informazioni ai distributori

I soggetti che realizzano devono selezionare canali di distribuzione adeguati al mercato di riferimento e fornire ai distributori informazioni chiare, complete e aggiornate su prodotto, mercato target, strategia distributiva, rischi, costi anche impliciti e possibili conflitti di interesse. Le informazioni devono consentire ai distributori di comprendere il prodotto, il mercato target, individuare clienti non compatibili e distribuire nel migliore interesse dei clienti.

Obblighi di monitoraggio e azioni correttive

I soggetti che realizzano devono monitorare che i distributori agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto e che i prodotti siano distribuiti nei mercati di riferimento individuati, con controlli ragionevoli rispetto ai canali distributivi. Se la distribuzione non è conforme, devono adottare azioni correttive. Tutte le azioni rilevanti devono essere documentate e conservate per audit, con esibizione alle autorità competenti su richiesta.

Meccanismi di distribuzione del prodotto dei distributori

I distributori devono predisporre meccanismi scritti di distribuzione del prodotto per ottenere le informazioni necessarie dal soggetto che realizza il prodotto e per comprendere pienamente i prodotti offerti. Tali meccanismi devono mirare a prevenire e attenuare il pregiudizio per il cliente, gestire correttamente i conflitti di interesse e tener conto degli obiettivi, interessi e caratteristiche dei clienti.

Coerenza della strategia distributiva e revisione

Ogni strategia di distribuzione definita o applicata dal distributore deve essere coerente con la strategia di distribuzione e con il mercato di riferimento stabiliti dal soggetto che realizza il prodotto. I distributori devono rivedere regolarmente i propri meccanismi, modificandoli se necessario, e verificare che i prodotti siano distribuiti sul mercato target. Devono inoltre fornire, su richiesta, informazioni sulle vendite e sui controlli periodici ai soggetti che realizzano i prodotti.

Informazione al soggetto che realizza il prodotto

Se il distributore viene a conoscenza che un prodotto non è in linea con gli interessi, obiettivi e caratteristiche del mercato di riferimento, o che altre circostanze legate al prodotto possono arrecare danno al cliente, deve informare prontamente il soggetto che realizza il prodotto e, se necessario, modificare la propria strategia distributiva.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 23 febbraio 2018. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

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