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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/2359

Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione, del 21 settembre 2017, che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi di informazione e le norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R2359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra la direttiva (UE) 2016/97 precisando, in modo uniforme per tutta l’Unione, le regole di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi. Definisce criteri per individuare e gestire conflitti di interesse e incentivi, nonché standard dettagliati per la valutazione di idoneità e adeguatezza dei prodotti offerti ai clienti. Introduce inoltre obblighi di documentazione, informativa periodica e conservazione delle evidenze, con applicazione dal 23 febbraio 2018.

Disciplina gli obblighi di informazione, gestione dei conflitti di interesse, incentivi e regole di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi.

Ambito di applicazione

Si applica alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi svolta da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione. Riguarda quindi le attività di consulenza e vendita, sia con consulenza sia senza consulenza, incluse le situazioni di consulenza automatizzata o semiautomatizzata, la distribuzione in contesti di assicurazione collettiva e le attività connesse alla gestione di conflitti di interesse, incentivi, valutazione di idoneità e adeguatezza, conservazione delle registrazioni e comunicazioni al cliente. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal 23 febbraio 2018.

Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione

Il regolamento integra la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, precisando le regole di comportamento applicabili ai prodotti di investimento assicurativi. La finalità è garantire un quadro uniforme nell’Unione per la tutela del cliente, la gestione dei conflitti di interesse, la disciplina degli incentivi e la correttezza delle valutazioni di idoneità e adeguatezza.

Ambito di applicazione e definizioni

Il regolamento si applica esclusivamente alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi effettuata da intermediari assicurativi o imprese di assicurazione (art. 1). Ai fini del testo assumono rilievo, tra l’altro, i "soggetti rilevanti", cioè amministratori, dirigenti, dipendenti e altre persone che operano sotto il controllo dell’intermediario o dell’impresa, nonché i soggetti coinvolti in accordi di esternalizzazione finalizzati alla distribuzione. Sono inoltre definiti l’"incentivo", inteso come qualsiasi onorario, commissione o vantaggio non monetario, e lo "schema di incentivazione" come l’insieme delle regole che disciplinano il pagamento degli incentivi (art. 2).

Conflitti di interesse: individuazione e politica interna

L’art. 3 impone agli operatori di individuare i conflitti di interesse valutando se essi, i soggetti rilevanti o soggetti controllati abbiano un interesse nel risultato della distribuzione distinto da quello del cliente e idoneo a influenzarlo negativamente. La norma indica, come criteri minimi, i casi in cui l’operatore possa realizzare un guadagno o evitare una perdita a danno del cliente, quando privilegi interessi di altri clienti o gruppi di clienti, o quando partecipi in modo sostanziale allo sviluppo dei prodotti o alla determinazione dei loro costi.

L’art. 4 richiede l’adozione di una politica scritta sui conflitti di interesse, efficace e proporzionata alla dimensione, organizzazione, natura, portata e complessità dell’attività. Se l’operatore fa parte di un gruppo, la politica deve tenere conto anche di circostanze relative agli altri membri del gruppo che possano generare conflitti. La politica deve individuare le circostanze che generano o potrebbero generare conflitti e descrivere le procedure e le misure per gestirli e prevenire effetti pregiudizievoli per il cliente.

Misure organizzative, comunicazione e riesame

L’art. 5 elenca misure organizzative esemplificative: segregazione dei flussi informativi tra soggetti rilevanti, vigilanza separata sulle persone coinvolte in attività potenzialmente confliggenti, separazione dei legami remunerativi, prevenzione dell’influenza indebita, controllo della partecipazione simultanea o successiva a attività distinte e policy su omaggi e benefici. Se tali misure non bastano a garantire il migliore interesse del cliente, devono essere adottate misure alternative adeguate.

La comunicazione del conflitto al cliente è considerata uno strumento residuale e deve essere usata solo quando le misure organizzative non sono sufficienti a escludere il rischio di pregiudizio (art. 6, par. 1). Quando necessaria, deve descrivere specificamente il conflitto, spiegarne natura e fonti, chiarire i rischi e le misure di attenuazione e precisare che le misure interne non sono sufficienti (art. 6, par. 2). La politica sui conflitti va riesaminata almeno una volta l’anno; deve essere tenuto un registro delle situazioni di conflitto effettive o potenziali e l’alta dirigenza deve ricevere relazioni scritte almeno annuali (art. 7).

Incentivi e schemi di incentivazione

L’art. 8 stabilisce quando un incentivo o uno schema di incentivazione può incidere negativamente sulla qualità del servizio al cliente: ciò avviene quando, per natura o portata, induce a distribuire prodotti in modo non coerente con l’obbligo di agire onestamente, equamente e professionalmente nel migliore interesse del cliente. La valutazione deve essere globale e considerare tutti i fattori rilevanti, nonché le misure organizzative adottate dall’operatore. Tra i criteri espressamente menzionati vi sono il rischio di raccomandare prodotti non adatti alle esigenze del cliente, la prevalenza di criteri quantitativi o qualitativi nel sistema di incentivazione, il valore dell’incentivo, il momento del pagamento, l’eventuale rimborso in caso di cessazione anticipata o pregiudizio per il cliente e la presenza di soglie o acceleratori legati ai volumi di vendita.

Valutazione di idoneità: informazioni, consulenza e dichiarazione

Per la consulenza su prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari e le imprese devono raccogliere informazioni sufficienti sul cliente o potenziale cliente per verificare che la raccomandazione sia coerente con obiettivi di investimento, tolleranza al rischio, situazione finanziaria, capacità di sostenere perdite e conoscenze ed esperienza nel campo pertinente (art. 9). Se le informazioni necessarie non vengono acquisite, la consulenza non può essere fornita; se nessun prodotto è adeguato, non può essere formulata alcuna raccomandazione. In caso di consulenza che comporti il cambio delle attività sottostanti, occorre acquisire informazioni sulle attività esistenti e su quelle raccomandate e svolgere un’analisi costi-benefici che dimostri la prevalenza dei benefici attesi rispetto ai costi.

Le informazioni raccolte devono essere affidabili: l’operatore deve rendere il cliente consapevole dell’importanza di fornire dati accurati e aggiornati, usare strumenti di profilazione adeguati allo scopo e porre domande chiare e comprensibili, verificando la coerenza dei dati quando necessario (art. 10). La comunicazione al cliente non deve generare ambiguità sulle responsabilità dell’operatore e deve chiarire che la valutazione è effettuata nel migliore interesse del cliente (art. 11). La responsabilità permane anche quando la consulenza è fornita, in tutto o in parte, da sistemi automatici o semiautomatici (art. 12).

Per l’assicurazione collettiva, l’operatore deve adottare una politica che identifichi il soggetto da sottoporre a valutazione e disciplini le modalità di raccolta delle informazioni, con particolare riferimento a conoscenze, situazione finanziaria e obiettivi di investimento (art. 13). La dichiarazione di idoneità deve includere una sintesi della consulenza e le ragioni per cui la raccomandazione è idonea rispetto a obiettivi, situazione finanziaria e conoscenze/esperienza del cliente; deve inoltre segnalare la probabilità che il cliente debba chiedere periodicamente una revisione della propria situazione (art. 14). Se è prevista una valutazione periodica, le successive dichiarazioni possono limitarsi alle variazioni intervenute. La revisione deve avvenire almeno annualmente e con frequenza maggiore quando le caratteristiche del cliente o del prodotto lo richiedano (art. 14, par. 4).

Valutazione di adeguatezza e prodotti non complessi

Per la vendita senza consulenza, l’operatore deve verificare se il cliente possiede conoscenze ed esperienza sufficienti a comprendere i rischi del prodotto o servizio proposto o richiesto (art. 15). L’art. 16 definisce i requisiti perché un prodotto di investimento assicurativo sia considerato non complesso ai fini dell’art. 30, par. 3, lett. a), punto ii), della direttiva 2016/97: deve prevedere un valore minimo garantito a scadenza almeno pari ai premi versati al netto dei costi legittimi, non deve consentire all’impresa di alterare materialmente natura, rischio o profilo di pay-out, deve offrire possibilità di riscatto o realizzo a valore disponibile per il cliente, non deve imporre oneri sproporzionati che penalizzino irragionevolmente il cliente e non deve presentare strutture tali da rendere difficoltosa la comprensione del rischio assunto.

Informazioni sul cliente, reportistica e conservazione delle registrazioni

L’art. 17 specifica le informazioni da ottenere sulle conoscenze ed esperienza del cliente: tipologie di prodotti o servizi conosciuti, natura, numero, valore e frequenza delle operazioni e livello di istruzione e professione. Il cliente non deve essere scoraggiato dal fornire i dati richiesti; se le informazioni sono già state raccolte ai sensi dell’art. 20 della direttiva 2016/97, non vanno richieste nuovamente. L’operatore può fare affidamento sulle informazioni fornite salvo che sappia, o dovrebbe sapere, che sono obsolete, imprecise o incomplete.

L’art. 18 impone una relazione periodica su supporto durevole, almeno annuale, con un resoconto imparziale dei servizi prestati e delle operazioni eseguite per conto del cliente, includendo se rilevanti le spese totali e il valore di ciascuna attività sottostante. L’art. 19 disciplina la conservazione delle registrazioni: devono essere conservate le valutazioni di idoneità e adeguatezza, insieme alle informazioni ottenute dal cliente e ai documenti concordati, per tutta la durata del rapporto. In caso di valutazione di idoneità, il fascicolo deve contenere il risultato, la raccomandazione e la dichiarazione di idoneità, nonché le eventuali modifiche rilevanti; in caso di valutazione di adeguatezza, devono risultare anche le avvertenze rese al cliente quando il prodotto è potenzialmente inadeguato o quando il cliente non ha fornito informazioni sufficienti. Le registrazioni devono essere conservate in modo accessibile all’autorità competente e tale da consentire una ricostruzione chiara e rapida delle modifiche e dei contenuti precedenti.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 23 febbraio 2018 (art. 20). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo e definizioni

L’ambito di applicazione è limitato alla distribuzione assicurativa di prodotti di investimento assicurativi da parte di intermediari assicurativi e imprese di assicurazione (art. 1). L’art. 2 definisce il "soggetto rilevante", includendo amministratori, dirigenti, dipendenti, altre persone sotto controllo dell’intermediario o dell’impresa e soggetti coinvolti nell’esternalizzazione della distribuzione; definisce inoltre "incentivo" come onorario, commissione o vantaggio non monetario e "schema di incentivazione" come l’insieme di regole che disciplinano il pagamento degli incentivi.

Conflitti di interesse: identificazione, politica e misure organizzative

Gli intermediari e le imprese devono individuare i conflitti di interesse verificando se essi, soggetti rilevanti o soggetti controllati abbiano un interesse nel risultato della distribuzione distinto da quello del cliente e in grado di influenzarlo negativamente (art. 3). Devono considerare, almeno, situazioni di vantaggio o evitamento di perdite a scapito del cliente, preferenza per altri clienti o gruppi e partecipazione sostanziale allo sviluppo dei prodotti o alla determinazione dei loro costi. L’art. 4 impone una politica sui conflitti di interesse scritta, efficace e proporzionata alla dimensione, organizzazione, natura, portata e complessità dell’attività, tenendo conto anche dei rischi derivanti dal gruppo di appartenenza. L’art. 5 elenca misure e procedure esemplificative, tra cui segregazione delle informazioni, vigilanza separata, separazione delle remunerazioni, prevenzione dell’influenza indebita, controllo di partecipazioni simultanee o successive e policy su omaggi e benefici; se tali misure non bastano, devono essere adottate misure alternative adeguate.

Comunicazione dei conflitti e riesame periodico

La comunicazione al cliente è una misura di ultima istanza: può essere utilizzata solo se le disposizioni organizzative e amministrative non sono sufficienti a prevenire con ragionevole certezza il rischio di danno agli interessi del cliente (art. 6, par. 1). Quando è necessaria, la comunicazione deve descrivere specificamente il conflitto, spiegarne natura e fonti, indicare i rischi e le misure di mitigazione e chiarire che le misure interne non sono sufficienti (art. 6, par. 2). La politica sui conflitti deve essere riesaminata almeno annualmente; inoltre deve essere tenuto e aggiornato un registro delle situazioni di conflitto insorte o potenziali, e l’alta dirigenza deve ricevere relazioni scritte almeno annuali (art. 7).

Incentivi e schemi di incentivazione

Un incentivo o uno schema di incentivazione è considerato idoneo a incidere negativamente sulla qualità del servizio quando, per natura o portata, induce a distribuire prodotti non conformemente all’obbligo di agire onestamente, equamente e professionalmente nel migliore interesse del cliente (art. 8, par. 1). La valutazione deve essere complessiva e tener conto di tutti i fattori rilevanti e delle misure organizzative adottate; tra i criteri specifici figurano il rischio di raccomandare prodotti non coerenti con le esigenze del cliente, il carattere prevalentemente quantitativo o qualitativo del sistema, il valore dell’incentivo, il momento del pagamento, l’eventuale meccanismo di rimborso e la presenza di soglie variabili, contingenti o acceleratori legati ai volumi di vendita (art. 8, par. 2).

Valutazione di idoneità: informazioni, affidabilità e dichiarazione

Per la consulenza su prodotti di investimento assicurativi, gli intermediari e le imprese devono raccogliere informazioni sufficienti sui fatti essenziali del cliente e valutare che la raccomandazione sia coerente con obiettivi di investimento, situazione finanziaria e conoscenze ed esperienza del cliente (art. 9). Se mancano le informazioni richieste, la consulenza non può essere prestata; se nessun prodotto è adeguato, non può essere formulata alcuna raccomandazione. In caso di cambio delle attività sottostanti, occorre raccogliere le informazioni pertinenti e svolgere un’analisi costi-benefici. Le informazioni devono essere affidabili e il cliente deve essere reso consapevole dell’importanza di fornire dati accurati e aggiornati (art. 10). La valutazione va presentata in modo chiaro, senza ambiguità sulle responsabilità dell’intermediario o dell’impresa, e l’operatore deve spiegare che essa è svolta nel migliore interesse del cliente (art. 11). La responsabilità non viene meno se la consulenza è fornita da sistemi automatici o semiautomatici (art. 12). Per l’assicurazione collettiva, deve essere adottata una politica che individui il soggetto da sottoporre a valutazione e le modalità di raccolta delle informazioni (art. 13). La dichiarazione di idoneità deve includere una sintesi della consulenza e le ragioni dell’idoneità rispetto a obiettivi, situazione finanziaria e conoscenze/esperienza; deve anche segnalare la probabilità che il cliente debba chiedere una revisione periodica della propria situazione (art. 14). Se esiste una valutazione periodica di idoneità, le successive dichiarazioni possono limitarsi alle modifiche intervenute, e la revisione deve essere almeno annuale, con frequenza maggiore se necessaria in base alle caratteristiche del cliente o del prodotto (art. 14, par. 3-4).

Valutazione di adeguatezza e prodotti non complessi

Per la vendita senza consulenza, l’intermediario o l’impresa deve verificare se il cliente possiede conoscenze ed esperienza sufficienti per comprendere i rischi del prodotto o servizio proposto o richiesto (art. 15). L’art. 16 definisce i criteri affinché un prodotto di investimento assicurativo sia considerato non complesso ai fini dell’art. 30, par. 3, lett. a), punto ii), della direttiva 2016/97: deve prevedere un valore minimo garantito a scadenza pari almeno ai premi versati al netto dei costi legittimi, non deve consentire all’impresa di alterare materialmente natura, rischio o profilo di pay-out, deve offrire opzioni di riscatto o realizzo a un valore disponibile per il cliente, non deve imporre oneri tali da produrre uno svantaggio irragionevole e non deve avere strutture che rendano difficoltosa la comprensione del rischio.

Informazioni sul cliente, relazione periodica e conservazione delle registrazioni

Le informazioni da acquisire sulle conoscenze ed esperienza del cliente comprendono, se rilevanti, tipologie di prodotti/servizi conosciuti, natura, numero, valore e frequenza delle operazioni e livello di istruzione e professione (art. 17). L’intermediario o l’impresa non deve scoraggiare il cliente dal fornire informazioni e, se le informazioni sono già state ottenute ai sensi dell’art. 20 della direttiva 2016/97, non deve richiederle nuovamente; può fare affidamento su quanto dichiarato salvo che sia evidente che i dati siano non aggiornati, inesatti o incompleti (art. 17). Deve inoltre fornire al cliente una relazione periodica, su supporto durevole, almeno annuale, con resoconto imparziale dei servizi e delle operazioni svolte, incluse, se rilevanti, le spese totali e il valore di ciascuna attività sottostante (art. 18). Le registrazioni delle valutazioni di idoneità e adeguatezza devono essere conservate per tutta la durata del rapporto, includendo dati, documenti concordati, risultati delle valutazioni, avvertenze e dichiarazioni di idoneità; devono essere conservate in forma accessibile all’autorità competente e tale da consentire una ricostruzione chiara e immediata delle modifiche intervenute (art. 19).

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 23 febbraio 2018 (art. 20). È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedistribuzione assicurativatutela dei consumatoriconflitti di interesseincentiviservizi di investimento assicurativi

Testo integrale

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