Ordinanza n. 940/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1. del Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026 del minore -OMISSIS- con Prot. n. -OMISSIS-ISSIS- dal Gruppo di Lavoro Operativo per l'inclusione; 2. del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno prot. n. -OMISSIS- -OMISSIS-, con il quale è stato assegnato al minore un insegnante di sostegno per sole 18 ore settimanali a fronte di un orario scolastico complessivo di 30 ore; 3. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Piano Educativo Individualizzato per l'anno scolastico 2025/2026 e provvedimento di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore, o di frequenza effettiva di 27 ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il PEI e il provvedimento dirigenziale con cui al minore, riconosciuto portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992 e affetto da disturbo rientrante nello spettro dell'autismo, sono state assegnate soltanto 18 ore settimanali di sostegno. È stato dedotto, in particolare, il difetto di motivazione della quantificazione, ritenuta insufficiente rispetto alle 30 ore di orario scolastico, o alle 27 ore di frequenza effettiva dovute a visite mediche. La documentazione sanitaria indicava la necessità di un rapporto di sostegno 1:1 per l'intero tempo scuola. Inoltre, una nota della dirigente scolastica prospettava per l'anno scolastico successivo un incremento delle ore fino alla copertura integrale dell'orario, in ragione dei maggiori carichi prestazionali e della necessità di supporto costante, circostanza ritenuta illogicamente incompatibile con l'assegnazione di sole 18 ore nell'anno in corso. È stata proposta domanda cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris, ravvisando un difetto di motivazione del provvedimento dirigenziale: non erano esplicitati i presupposti di fatto e di diritto posti a base della quantificazione in 18 ore, nonostante la gravità della disabilità, l'orario scolastico e la documentazione specialistica attestante la necessità di sostegno 1:1. Il Collegio ha inoltre rilevato l'illogicità della previsione, contenuta nella nota della dirigente, di una futura copertura integrale dell'orario, a fronte dell'insufficiente copertura disposta per l'anno scolastico in corso. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, considerato l'avvio dell'anno scolastico. È stata quindi accolta la domanda cautelare con effetti conformativi, ordinando all'Amministrazione scolastica di rideterminarsi sul fabbisogno effettivo e di riformulare il PEI, assegnando 30 ore settimanali di sostegno, ovvero 27 ore in corrispondenza della frequenza effettiva indicata in atti, entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notifica dell'ordinanza. La trattazione del merito è stata fissata alla prima udienza pubblica di marzo 2027. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido alle spese della fase cautelare, liquidate in 750 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
Il riconoscimento della situazione di handicap grave costituisce il presupposto della tutela rafforzata e della determinazione del sostegno scolastico necessario.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto il giudice ha ravvisato sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato insieme alle ulteriori disposizioni in materia di protezione dei dati personali quale base per l'oscuramento delle generalità e dei dati sanitari.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la tutela dei dati relativi alla salute contenuti nel provvedimento.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute e di oscuramento del provvedimento.
Massime di principio
- In presenza di una situazione di disabilità grave, la quantificazione delle ore di sostegno deve essere determinata sulla base dell'effettivo fabbisogno individuale dell'alunno, in rapporto alle concrete esigenze educative e di integrazione scolastica.
- Il PEI costituisce l'atto collegiale adottato dall'organo specializzato nel quale deve essere determinato il fabbisogno di sostegno scolastico; la relativa assegnazione non può essere validamente fissata senza coerenza con tale determinazione.
- Un provvedimento che assegni un numero di ore di sostegno significativamente inferiore all'orario scolastico deve indicare specificamente i presupposti di fatto e di diritto della quantificazione; in mancanza, sussiste un difetto di motivazione.
- La previsione amministrativa di una futura copertura integrale dell'orario scolastico può evidenziare l'illogicità dell'assegnazione di un numero molto inferiore di ore nell'anno scolastico in corso, se non sono esplicitate le ragioni del diverso trattamento.
- Nelle situazioni di disabilità grave, il sostegno può estendersi sino alla copertura integrale del tempo-scuola necessario a garantire il diritto all'istruzione e all'integrazione, senza che esigenze organizzative o di contenimento della spesa possano giustificare una riduzione non correlata all'effettivo fabbisogno.
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