Cassazione Penale, Ordinanza n. 19281/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha osservato che i motivi erano non consentiti in sede di legittimità perché meramente reiterativi delle doglianze già sottoposte al giudice di appello e già disattese con motivazione congrua e logica. Conseguentemente ha condannato ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di due imputati, già giudicati con rito abbreviato, per una pluralità di cessioni di sostanze stupefacenti, previa riqualificazione dei fatti nell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e con esclusione di un'aggravante relativa al concorso di tre o più persone per alcuni capi. In appello erano state mantenute le attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle residue aggravanti, la continuazione e la pena già determinata dal primo giudice, con diversa misura per ciascun imputato. Con il ricorso per cassazione, proposto con unico difensore comune, gli imputati hanno dedotto: vizio di motivazione su tutti i capi di imputazione; vizio di motivazione sul mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti, invocando una diversa lettura dei fatti e della condotta processuale; vizio di motivazione sulla dosimetria della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto che le doglianze si limitassero a riprodurre censure già formulate in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva spiegato l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, la distinzione tra le posizioni dei due imputati, il giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti generiche e aggravanti, nonché i criteri adottati per la quantificazione della pena e degli aumenti per i singoli episodi in continuazione.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
La fattispecie è stata riqualificata nell'ipotesi di lieve entità per i fatti di cessione di stupefacenti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state ritenute equivalenti alle residue aggravanti, senza riconoscerne la prevalenza.
art. 81 c.p.
È stata ritenuta la continuazione tra i vari episodi di cessione, con aumento di pena per ciascun fatto.
art. 591 c.p.p.
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per motivi non consentiti in cassazione e meramente ripetitivi rispetto all'appello.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità dei ricorsi è conseguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limita a riproporre, senza specifico confronto critico, le stesse censure già dedotte in appello e motivatamente respinte dal giudice di merito.
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito delle prove quando la sentenza impugnata abbia fornito una motivazione congrua e non manifestamente illogica sull'attendibilità delle fonti e sulla distinzione delle posizioni dei coimputati.
- Il giudizio di bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti, così come la determinazione della pena e degli aumenti per la continuazione, sono apprezzamenti di merito censurabili in cassazione solo per specifici vizi logico-giuridici della motivazione, non mediante una generica contestazione della quantificazione adottata.
- Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da motivi non consentiti, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero specificamente ravvisabili.
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