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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 4274/2023 del 10/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguardava la disconoscimento, da parte dell'Agenzia, della deducibilità fiscale di costi sostenuti per sponsorizzazione di una società sportiva (calcio a cinque) relativi all'anno 2007. L'Amministrazione aveva motivato la ripresa per l'antieconomicità della spesa e per l'assenza di un collegamento tra gli spettatori e l'attività della società contribuente. In sede di cassazione Lonardo ha dedotto molteplici vizi della decisione dei giudici di merito (nullità per decisione su diversa controversia, carenze motivazionali, violazioni procedurali e di contraddittorio, errata ripartizione dell'onere della prova, illegittimità dell'accertamento induttivo, firma non legittimata dell'atto impositivo).

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi per inammissibilità, mancata specificità o preclusione processuale, ma ha accolto parzialmente il quinto motivo: la CTR ha illegittimamente valutato la deducibilità delle spese di sponsorizzazione facendo leva su una presunta antieconomicità, senza tener conto della presunzione legale di inerenza/deducibilità prevista dalla normativa sulle sponsorizzazioni di società sportive dilettantistiche. La sentenza della CTR è stata cassata limitatamente a questo profilo e la Corte ha deciso la causa nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente. Le spese processuali sono state integralmente compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 98, comma 8, l. 27 dicembre 2002, n. 289

    Nella parte iniziale della sentenza è richiamata quale disposizione che regola la natura pubblicitaria delle spese di sponsorizzazione; la Corte, richiamando la giurisprudenza, afferma comunque che per le sponsorizzazioni a società sportive dilettantistiche opera una presunzione legale di natura pubblicitaria (vedi richiamo alla normativa equivalente/contestuale art. 90 comma 8), per cui, se ricorrono i presupposti normativi, la spesa deve considerarsi deducibile.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002

    Secondo la giurisprudenza richiamata e applicata dalla Corte, le spese di sponsorizzazione verso compagini sportive dilettantistiche sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria se ricorrono i requisiti previsti (soggetto sponsorizzato dilettantistico, limiti quantitativi, finalità promozionale, attività promozionale posta in essere), senza che possa essere valutata l'antieconomicità della spesa per escluderne la deducibilità.

  • art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata sul potere dell'Amministrazione di desumere l'inesistenza di passività e altre irregolarità anche mediante presunzioni semplici. La Corte ribadisce che le presunzioni devono essere gravi, precise e concordanti; se l'Ufficio fornisce tali presunzioni incombe poi al contribuente l'onere di proporre la prova contraria.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Analoga funzione per l'IVA: consente accertamenti basati su presunzioni purché gravi, precise e concordanti; la Corte richiama il principio della valutazione degli elementi presuntivi e della successiva prova contraria a carico del contribuente.

  • art. 12 della l. 27 luglio 2000, n. 212

    Regola il contraddittorio endoprocedimentale e il termine dilatorio di 60 giorni decorrente dal rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni. La Corte precisa che la sanzione dell'illegittimità per violazione del termine concerne solo i casi di accesso/ispezione/verifica nei locali dell'impresa; per le verifiche a tavolino non opera l'obbligo del processo verbale di constatazione e, per tributi non armonizzati, non sussiste obbligo di contraddittorio endoprocedimentale.

  • art. 2967 cod. civ.

    Richiamato nella censura sull'onere della prova: la Corte conferma l'orientamento secondo cui, dopo che l'Amministrazione ha fondato l'accertamento su presunzioni adeguate, grava sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria ai sensi degli articoli civili pertinenti.

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Norma processuale che individua i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha valutato i diversi motivi alla luce dei requisiti di ammissibilità, specificità e tempestività richiesti dalla giurisprudenza, rigettando molteplici censure per preclusione, novità o mancanza di specificità.

  • art. 21 octies della l. 7 agosto 1990, n. 241

    La sentenza richiama la disciplina sulla sottoscrizione degli atti amministrativi (nullità per mancanza di legittimazione) ma dichiara la censura in proposito inammissibile per essere stata sollevata per la prima volta in cassazione.

  • art. 348-ter cod. proc. civ.

    Richiamato indirettamente in relazione ai limiti della sindacabilità in cassazione dei giudizi di merito (’doppia conforme’): la Corte osserva che i motivi di fatto dedotti rientrano nella valutazione di merito e non possono essere riesaminati in cassazione se non nei casi tassativi previsti.

Massime di principio

  • Le spese di sponsorizzazione verso società sportive dilettantistiche, se rispondono ai presupposti normativi, godono di una presunzione legale di natura pubblicitaria che ne impone la deducibilità senza ulteriori accertamenti sull'antieconomicità.
  • L'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni semplici purché siano gravi, precise e concordanti; una volta che tali presunzioni sono state valorizzate, grava sul contribuente l'onere di provare il contrario.
  • Obiezioni procedurali e di legittimità dell'atto (es. difetto di sottoscrizione, violazioni del contraddittorio) devono essere tempestivamente sollevate nei gradi di merito; sollevarle per la prima volta in cassazione è, in genere, precluso.
  • Il termine dilatorio e il contraddittorio endoprocedimentale legato al processo verbale di chiusura operazioni operano principalmente per le verifiche con accesso/ispezione nei locali; per le verifiche a tavolino l'obbligo è più limitato e varia anche in base alla natura armonizzata o meno del tributo.
  • In cassazione molteplici profili di fatto sono inammissibili se mirano a una rivalutazione del merito: il ricorso deve indicare con precisione i vizi di diritto e rispettare i limiti di specificità e tempestività richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza.

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