Cassazione Penale, Sentenza n. 40725/2024 del 06/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione per errata applicazione di legge penale con riferimento alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida: il Procuratore generale ha dedotto che, essendo il veicolo intestato a terzi, la sospensione prevista dall'art.187 comma 1 cod. strada (1-2 anni) doveva essere raddoppiata, portando la fascia a 2-4 anni, e che il giudice di merito aveva irrogato una durata inferiore al minimo previsto dalla legge, applicando altresì impropriamente la riduzione della metà prevista in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla durata della sospensione della patente di guida, determinandola in anni due (riconoscendo il raddoppio del minimo previsto dalla legge). Ha lasciato impregiudicata la possibilità per il giudice di merito di disporre l'ulteriore riduzione prevista dall'art.187 comma 8-bis in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità. Restano confermate le altre statuizioni (pena principale e sostituzione con lavoro di pubblica utilità) rese ai sensi dell'art.444 c.p.p.
Norme richiamate
art. 187 cod. strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285)
Prevede la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a due anni per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti; stabilisce che la durata è raddoppiata se il veicolo appartiene a persona estranea al reato; contiene inoltre la previsione di riduzione in caso di esito positivo del lavoro di pubblica utilità (comma 8-bis)
art. 186-bis cod. strada
Articolo richiamato nel capo d'imputazione quale norma collegata alla fattispecie di circolazione stradale contestata; nella decisione non è stato necessario interpretarne ulteriormente il contenuto rispetto all'art.187
art. 444 cod. proc. pen.
Indica la procedura di applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento); la sentenza di merito è stata pronunciata ai sensi di questa norma
art. 620 lett. 1) cod. proc. pen.
Consente alla Corte di cassazione, quando la legge permette la determinazione della sanzione, di annullare senza rinvio la statuizione errata e di determinare direttamente la misura, come avvenuto per la sospensione della patente fissata in anni due
D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada)
Quadro normativo di riferimento da cui sono tratti gli articoli citati
Massime di principio
- Se il veicolo è intestato a persona estranea al reato, la misura legale della sospensione della patente prevista dall'art.187 comma 1 (1-2 anni) va raddoppiata (diventando 2-4 anni) prima di valutare eventuali riduzioni
- La riduzione prevista per l'esito positivo del lavoro di pubblica utilità (art.187 comma 8-bis) si applica dopo aver determinato la durata della sanzione tenendo conto del raddoppio; non può portare la sanzione al di sotto del minimo stabilito dalla legge una volta applicato il raddoppio, salvo diversa determinazione motivata del giudice nei limiti normativi
- Il giudice di merito deve calcolare e motivare correttamente la sanzione accessoria tenendo conto delle regole di raddoppio e delle eventuali riduzioni; in caso di errore su questo punto la Cassazione può annullare la statuizione e determinare direttamente la misura, ai sensi dell'art.620 c.p.p.
- L'applicazione della procedura di cui all'art.444 c.p.p. non esonera il giudice dall'osservanza delle prescrizioni di legge relative alle sanzioni accessorie
- In fase di controllo giurisdizionale, l'ordine corretto è: (1) determinare la misura legale base, (2) applicare fattispecie che comportano aggravio automatico (es. raddoppio per intestazione a terzi), (3) valutare e applicare benefici o riduzioni previsti dalla legge, sempre nei limiti consentiti
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