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Sentenza

Sentenza n. 16793/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'ottemperanza della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III bis, n. 12112/2024, pubblicata in data 14 giugno 2024, emessa all’esito del procedimento R.G. n. 14788/2022.

Giustizia amministrativa202505094

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: asserita mancata esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12112/2024, che aveva annullato l’esclusione del Comune da una procedura relativa all’avviso pubblico del 2 dicembre 2021 e ordinato il riesame della candidatura

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comune ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Lazio n. 12112/2024, pubblicata il 14 giugno 2024, che aveva accolto il ricorso contro la sua esclusione dalla procedura di cui all’avviso pubblico prot. n. 48048 del 2 dicembre 2021 e imposto il riesame della proposta di candidatura nel rispetto dell’effetto conformativo della pronuncia. Il Ministero ha eccepito che la sentenza era già stata eseguita, prima dell’instaurazione del giudizio, mediante il decreto ministeriale n. 262 del 19 settembre 2024. In camera di consiglio il Comune ha dichiarato, senza comprovarlo, di aver appreso dell’esecuzione soltanto nel maggio 2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l’Amministrazione aveva già eseguito la sentenza azionata prima dell’instaurazione del giudizio di ottemperanza. La dichiarazione del Comune circa la conoscenza dell’avvenuta esecuzione solo nel maggio 2025 non è stata comprovata e non ha impedito la pronuncia d’improcedibilità. Le spese sono state integralmente compensate in ragione della reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

    La disposizione è richiamata quale base processuale del giudizio di ottemperanza, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione.

  • art. 35 c.p.a.

    Ritenuto che tale circostanza importi comunque l’improcedibilità del gravame, per la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del presente ricorso

    Il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile quando, prima della decisione, l’Amministrazione abbia già eseguito la sentenza azionata, determinando la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando l’Amministrazione abbia già dato esecuzione alla sentenza azionata prima della decisione del giudizio.
  • La mera dichiarazione della parte circa la data in cui ha appreso dell’avvenuta esecuzione, se non comprovata, non impedisce di dichiarare improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

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