Sentenza del 14/03/2017 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
Utilizzo di fatture per operazioni inesistenti - raddoppio dei termini di decadenza dell'accertamento - notizia di reato - presentazione - attestazione nel processo verbale della guardia di finanza - rilevanza - querela di falso - necessità. - Efficacia retroattiva della previsione contenuta nella l. n. 208 del 2015 - esclusione - Sanzione per irregolare tenuta delle scritturecontabile - è dovuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava quattro avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2003, 2004, 2006 e 2008, emessi sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza. L’Amministrazione contestava l’utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti, con conseguente recupero di maggiori imposte, IVA e sanzioni; per il 2008 contestava inoltre costi per carburante documentati da schede irregolari. Il contribuente eccepiva, tra l’altro, la decadenza dell’Amministrazione per mancato o insufficiente presupposto del raddoppio dei termini, l’assenza di una valida notizia di reato, carenza di motivazione e prova, nonché l’illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate e rigettato l’appello incidentale del contribuente, riformando la decisione di primo grado. Sono stati integralmente confermati tutti gli avvisi di accertamento per gli anni 2003, 2004, 2006 e 2008. Il giudice ha ritenuto provata, fino a querela di falso, l’avvenuta presentazione della notizia di reato attestata nel processo verbale della Guardia di Finanza; ha quindi riconosciuto la tempestività degli accertamenti per effetto del raddoppio dei termini. È stata inoltre confermata la ripresa relativa alle schede carburanti irregolari e la sanzione per irregolare tenuta della contabilità, ritenuta insita nell’annotazione di fatture per operazioni inesistenti. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese di entrambi i gradi, liquidate in 10.000 euro oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 37, commi 24 e 25, D.L. n. 223/2006
Il raddoppio dei termini opera "in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale".
Il raddoppio dei termini di accertamento opera quando dagli elementi disponibili emerge un obbligo obiettivo di denuncia per un reato tributario, senza che sia necessario dimostrare l’effettiva definizione o condanna penale.
Art. 331 c.p.p.
I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che hanno notizia di un reato perseguibile d'ufficio devono farne denuncia per iscritto.
La comunicazione di notizia di reato costituisce denuncia ai fini del raddoppio dei termini; nel caso concreto, l’attestazione contenuta nel processo verbale è stata ritenuta sufficiente.
Art. 2700 c.c.
Il processo verbale redatto da un pubblico ufficiale fa piena prova, fino a querela di falso, dei fatti attestati come avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.
Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973
La disposizione consente il raddoppio dei termini per gli accertamenti sulle imposte dirette quando sussiste l’obbligo di denuncia per reati tributari.
Art. 57, D.P.R. n. 633/1972
Per l’IVA, i termini ordinari e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie originariamente diverse: il termine raddoppiato è applicabile quando la violazione comporta obbligo di denuncia.
Art. 1, comma 132, legge n. 208/2015
La modifica dei termini di accertamento non è stata applicata retroattivamente alle annualità oggetto della causa; il regime transitorio introdotto riguarda fattispecie non già disciplinate dal precedente regime transitorio.
Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 128/2015
Il precedente regime transitorio, non abrogato, continua a disciplinare determinate fattispecie anteriori, in particolare gli atti notificati o conosciuti dal contribuente entro le date previste dalla norma.
Art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 471/1997
La sanzione per irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili è applicabile quando la contabilità registra imponibili e imposte riferiti a operazioni inesistenti, poiché l’irregolarità è considerata insita in tale annotazione.
Art. 7, legge n. 212/2000 e art. 3, legge n. 241/1990
L’obbligo di motivazione dell’avviso può essere assolto anche mediante rinvio a un processo verbale già conosciuto dal contribuente, purché siano riportati o resi conoscibili gli elementi essenziali della contestazione.
Art. 1656 c.c.
Nel subappalto è richiesta l’autorizzazione del committente; la mancata documentazione dei rapporti di subappalto e delle prestazioni di manodopera può indebolire la prova dell’effettività delle operazioni fatturate.
Art. 15, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
Le spese processuali seguono la soccombenza; il contribuente, risultato soccombente in entrambi i gradi, è stato condannato a rifondere le spese all’Amministrazione.
Massime di principio
- Quando un processo verbale della Guardia di Finanza attesta l’avvenuta presentazione di una comunicazione di notizia di reato, tale attestazione è normalmente assistita da fede privilegiata e può essere contestata quanto ai fatti attestati, in linea generale, solo mediante querela di falso.
- Il raddoppio dei termini di accertamento dipende dall’esistenza di elementi obiettivi che rendano obbligatoria la denuncia penale, non necessariamente dall’effettiva presentazione tempestiva della denuncia, dall’esito del procedimento penale o da una condanna.
- Le modifiche legislative successive sui termini di accertamento non si applicano automaticamente retroattivamente: occorre verificare la disciplina transitoria vigente per la specifica annualità e per la data di notifica dell’atto.
- In presenza di indizi gravi, precisi e concordanti circa la natura di cartiera del fornitore, l’Amministrazione può contestare la detrazione IVA e la deduzione dei costi anche sulla base di presunzioni; il contribuente deve dimostrare concretamente l’effettività dell’operazione e non può limitarsi a esibire fatture o pagamenti formalmente regolari.
- La motivazione per relationem a un processo verbale è generalmente valida se il verbale è conosciuto dal contribuente e l’avviso consente di comprendere con chiarezza presupposti, elementi probatori e criteri di calcolo.
- Le schede carburanti devono essere compilate integralmente secondo i requisiti normativi: irregolarità formali rilevanti possono impedire la deduzione del costo o la detrazione dell’IVA, senza che la contabilizzazione o la buona fede costituiscano necessariamente un rimedio.
- L’annotazione in contabilità di fatture per operazioni inesistenti può integrare, di per sé, l’irregolare tenuta delle scritture contabili e giustificare la relativa sanzione.
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