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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/890

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/890 della Commissione del 23 giugno 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Mele del Trentino» (IGP)]

Normativa europea32020R0890

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/890 dispone la registrazione del nome "Mele del Trentino" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, come IGP. La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata e che non sono state presentate opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti generali ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Iscrizione nel registro UE dell’indicazione geografica protetta "Mele del Trentino".

Ambito di applicazione

Si applica alla registrazione, nell’ambito dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari dell’Unione, del nome "Mele del Trentino" come indicazione geografica protetta (IGP). Riguarda il prodotto classificato nella classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Mele del Trentino (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/890 della Commissione iscrive il nome "Mele del Trentino" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e dà seguito alla procedura di registrazione avviata dall’Italia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama che la domanda di registrazione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 dispone la registrazione del nome "Mele del Trentino" (IGP). Il nome identifica un prodotto appartenente alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati", come previsto dall’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che disciplina le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore e effetti

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente efficacia uniforme nell’ordinamento degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP "Mele del Trentino"

L’articolo 1 stabilisce che il nome "Mele del Trentino" è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). La registrazione riguarda un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si dà atto che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, rendendo possibile la registrazione.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaindicazioni geograficheregimi di qualità dei prodotti alimentari

Testo integrale

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