Regolamento (UE) 2020/864
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/864 della Commissione del 22 giugno 2020 recante fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 23 giugno 2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i dazi all’importazione applicabili nel settore dei cereali a decorrere dal 23 giugno 2020, sulla base del meccanismo previsto dal regolamento (UE) n. 642/2010. I dazi sono determinati per singoli codici NC e accompagnati dagli elementi di calcolo utilizzati dalla Commissione, inclusi prezzi rappresentativi, quotazioni di mercato e spese di nolo. Il provvedimento è direttamente applicabile e resta valido fino a una nuova fissazione.
Fissazione dei dazi all’importazione per taluni cereali a decorrere dal 23 giugno 2020.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea dei prodotti del settore dei cereali elencati all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, individuati per specifici codici NC (frumento duro e tenero, segale, granturco, sorgo). È rilevante per gli importatori e per l’applicazione uniforme nei 27 Stati membri; non disciplina esportazioni o altri settori agricoli. Per taluni prodotti originari del Canada si applica una regola specifica di calcolo richiamata dal regolamento (UE) n. 642/2010.
Fissazione dei dazi all’importazione nel settore dei cereali applicabili dal 23 giugno 2020
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/864 della Commissione aggiorna, per un determinato periodo, i dazi all’importazione applicabili ai cereali nell’Unione. Il provvedimento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1308/2013 e delle modalità applicative del regolamento (UE) n. 642/2010, che disciplina il meccanismo di calcolo dei dazi nel settore.
Quadro normativo di riferimento
La Commissione richiama anzitutto il regolamento (UE) n. 642/2010, che prevede un dazio all’importazione basato sul prezzo d’intervento maggiorato del 55% e ridotto del prezzo cif all’importazione della singola spedizione, con il limite massimo dell’aliquota doganale comune. Il calcolo si fonda su prezzi rappresentativi cif all’importazione determinati regolarmente e, per i prodotti considerati, sul prezzo rappresentativo giornaliero.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda i prodotti cerealicoli identificati dai codici NC elencati nell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010, in particolare:
- frumento duro e frumento tenero;
- segale;
- granturco;
- sorgo.
L’effetto è rivolto agli operatori che importano tali merci nell’Unione. La disciplina si applica dal 23 giugno 2020 fino all’entrata in vigore di una nuova fissazione dei dazi.
Dazi fissati dall’allegato I
L’articolo 1 rinvia all’allegato I per i valori da applicare. I principali importi riportati sono i seguenti:
- 0,00 EUR/t per il frumento duro da seme e per il frumento duro di alta qualità, diverso da quello da seme;
- 0,00 EUR/t per il frumento tenero da seme e per il frumento tenero di alta qualità, diverso da quello da seme;
- 4,65 EUR/t per la segale da seme e non destinata alla semina;
- 4,65 EUR/t per il granturco da seme, diverso dal granturco ibrido, e per il granturco diverso dal granturco da seme;
- 4,65 EUR/t per il sorgo da granella e per il sorgo da granella diverso da quello destinato alla semina.
L’allegato contiene inoltre due meccanismi di diminuzione del dazio in funzione del porto di sbarco e della via di ingresso nell’Unione:
- riduzione di 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova sul mare Mediterraneo, oltre lo stretto di Gibilterra, o sul Mar Nero e le merci entrano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico o il Canale di Suez;
- riduzione di 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, Estonia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia, Svezia, Regno Unito o sulle coste atlantiche della penisola iberica e le merci entrano nell’Unione attraverso l’Oceano Atlantico.
Per i prodotti del granturco, l’allegato prevede inoltre una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Regola speciale per il Canada
Il regolamento richiama la disciplina speciale introdotta dal 21 settembre 2017 per alcuni prodotti originari del Canada: per i codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Elementi di calcolo riportati nell’allegato II
L’allegato II indica i dati di base utilizzati per la fissazione dei dazi, tra cui:
- le medie del periodo di riferimento dei prezzi/quotazioni sui mercati di Minneapolis e Chicago;
- il premio sul Golfo e il premio sui Grandi Laghi;
- le spese di nolo Golfo del Messico–Rotterdam e Grandi Laghi–Rotterdam.
È inoltre precisato che un premio positivo di 14 EUR/t è incluso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa espressamente la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la sua diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Fissazione dei dazi dal 23 giugno 2020
L’articolo 1 stabilisce che, a decorrere dal 23 giugno 2020, i dazi all’importazione nel settore dei cereali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 642/2010 sono quelli indicati nell’allegato I, calcolati sulla base degli elementi dell’allegato II.
Ambito dei prodotti interessati e importi
L’allegato I reca i dazi per i codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20, ex 1001 99 00, 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 e 1007 90 00. I dazi risultano pari a 0,00 EUR/t per i frumenti indicati, e a 4,65 EUR/t per segale, granturco e sorgo. Sono previste riduzioni di 3 EUR/t o 2 EUR/t in casi specifici di porto di sbarco e itinerario di arrivo, nonché una riduzione forfettaria di 24 EUR/t per il granturco se ricorrono le condizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) n. 642/2010.
Regola speciale per i prodotti originari del Canada
Per i prodotti dei codici NC 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 99 00, 1002 10 00 e 1002 90 00 originari del Canada, il dazio è calcolato conformemente all’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Elementi di calcolo e prezzi di riferimento
L’allegato II indica gli elementi utilizzati per il calcolo: medie nel periodo di riferimento dei prezzi/quotazioni di frumento tenero e granturco sui mercati di Minneapolis e Chicago, premi sul Golfo e sui Grandi Laghi, nonché le spese di nolo Golfo del Messico–Rotterdam e Grandi Laghi–Rotterdam. È richiamato anche il premio positivo di 14 EUR/t incluso ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L’articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 22 giu 2020Regolamento (UE) 2020/863
- Regolamento · 23 giu 2020Regolamento (UE) 2020/890
- Regolamento · 23 giu 2020Regolamento (UE) 2020/879
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/908
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/880
- Regolamento · 24 giu 2020Regolamento (UE) 2020/870
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →