Regolamento (UE) 2020/870
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/870 of 24 June 2020 imposing a definitive countervailing duty and definitively collecting the provisional countervailing duty imposed on imports of continuous filament glass fibre products originating in Egypt, and levying the definitive countervailing duty on the registered imports of continuous filament glass fibre products originating in Egypt
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antisovvenzioni sui prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e istituisce dazi compensativi definitivi del 13,1% per Jushi Egypt e per tutte le altre imprese. La Commissione ritiene che le sovvenzioni derivino sia da misure dirette egiziane sia da finanziamenti preferenziali cinesi attribuiti all’Egitto in ragione della cooperazione nella Suez Economic and Trade Cooperation Zone. Dispone inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori e l’applicazione retroattiva, in misura dell’8,7%, alle importazioni registrate nel periodo di pre-divulgazione. Il regolamento conferma infine il nesso causale tra importazioni sovvenzionate e pregiudizio materiale all’industria dell’Unione.
Imposizione di dazi compensativi definitivi sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari dell’Egitto e riscossione definitiva dei dazi provvisori e delle importazioni registrate.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di chopped glass fibre strands di lunghezza non superiore a 50 mm, glass fibre rovings (con esclusione di quelli impregnati e rivestiti con perdita al fuoco superiore al 3% secondo ISO 1887) e mats di filamenti di vetro, esclusi i mats di lana di vetro, classificate ai codici CN 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00, originarie dell’Egitto. Riguarda in particolare i prodotti fabbricati da Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. e, in via residuale, tutte le altre imprese esportatrici egiziane. Si applica dal giorno successivo alla pubblicazione ed ha anche effetto sulle importazioni registrate ai sensi del regolamento di registrazione del 13 febbraio 2020, con riscossione retroattiva dei dazi secondo le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.
Dazi compensativi definitivi su prodotti in fibra di vetro originari dell’Egitto
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870 conclude l’inchiesta antisovvenzioni relativa ai continuous filament glass fibre products originari dell’Egitto e impone dazi compensativi definitivi per contrastare il pregiudizio materiale arrecato all’industria dell’Unione. La decisione si fonda sul regolamento (UE) 2016/1037, in particolare sugli articoli 15, 16 e 24, e segue l’adozione dei dazi provvisori con il regolamento (UE) 2020/379.
Contesto procedurale
L’inchiesta è stata avviata il 7 giugno 2019 a seguito di denuncia presentata dall’European Glass Fibre Producers Association per conto di produttori che rappresentavano il 71% della produzione dell’Unione. Nel corso dell’indagine la Commissione ha individuato ulteriori sovvenzioni e ha modificato il notice of initiation il 12 febbraio 2020; successivamente, a causa della pandemia COVID-19, non ha potuto verificare integralmente alcuni dati ma ha fatto ricorso, in via eccezionale, alle informazioni disponibili e presentate dalle parti.
Prodotto interessato
Il prodotto interessato comprende:
- chopped glass fibre strands di lunghezza non superiore a 50 mm;
- glass fibre rovings, con esclusione di quelli impregnati e rivestiti con loss on ignition superiore al 3%;
- mats di filamenti di vetro, con esclusione dei mats di lana di vetro.
I prodotti rientrano nei codici CN 7019 11 00, ex 7019 12 00 e 7019 31 00, con i relativi codici TARIC indicati nel dispositivo.
Quadro delle sovvenzioni esaminate
La Commissione ha esaminato diverse categorie di supporto:
- finanziamenti preferenziali, linee di credito, assicurazioni e garanzie;
- fornitura di beni e servizi a remunerazione insufficiente, in particolare energia e terreni;
- rinuncia a entrate fiscali per esenzioni o riduzioni di imposta diretta;
- rinuncia a entrate fiscali per esenzioni IVA e riduzioni/restituzioni di dazi su beni importati.
Cooperazione Egitto-Cina nella SETC-Zone
Il punto centrale della motivazione è la Suez Economic and Trade Cooperation Zone, sviluppata nell’ambito della cooperazione tra Egitto e Cina. La Commissione ritiene che il governo egiziano abbia accolto e fatto propri, nel quadro del Cooperation Agreement del 21 gennaio 2016 e dei meccanismi di consultazione a tre livelli, anche i finanziamenti e i supporti cinesi destinati alle imprese operanti nella zona.
Secondo la Commissione, questo consente di qualificare come sovvenzioni attribuibili all’Egitto anche misure materialmente poste in essere da enti o autorità cinesi, purché riconosciute e adottate dall’Egitto come proprie.
Mancata cooperazione e uso dei fatti disponibili
La Commissione fa ampio ricorso all’articolo 28 del regolamento di base per mancata cooperazione parziale del governo egiziano, di Jushi Egypt, di CNBM e di altri soggetti interessati. La mancata produzione di documentazione completa sulla governance della zona, sui finanziamenti e sulla provenienza delle risorse ha comportato il ricorso ai fatti disponibili per la qualificazione giuridica e la quantificazione delle sovvenzioni.
Finanziamenti agevolati e banche pubbliche cinesi
La Commissione conclude che EXIM e CDB, nonché le altre banche cinesi coinvolte, sono public bodies ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento di base, oppure, in subordine, enti entrusted or directed ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv). Tale conclusione poggia sul quadro normativo cinese, che orienta gli istituti finanziari verso gli obiettivi di politica industriale statale, e su precedenti giurisprudenziali e regolamentari dell’Unione.
Specificità delle misure
La Commissione ritiene che i vantaggi concessi siano specifici perché riservati a imprese localizzate nella SETC/SCZone e quindi a una determinata area geografica. In particolare, i finanziamenti agevolati, la fornitura di terreni e le agevolazioni fiscali sono accessibili solo nell’ambito della zona economica speciale, il che integra il requisito di specificità degli articoli 4, paragrafi 2-4.
Supporto di capitale tramite CNBM, SASAC e Silk Road Fund
Una parte rilevante del caso riguarda gli aumenti di capitale in Jushi Egypt e nelle società della catena partecipativa Jushi Group e China Jushi, finanziati in ultima analisi da CNBM. La Commissione ricostruisce che CNBM abbia ricevuto risorse da SASAC e/o dal Silk Road Fund per attuare politiche governative di espansione all’estero, in particolare nell’ambito della Belt and Road Initiative e delle politiche di going out.
La Commissione quantifica il vantaggio usando un approccio prudenziale e conclude che il supporto di capitale attribuibile a tali fonti pubbliche genera una sovvenzione del 2,01%.
Fornitura di terreni a condizioni preferenziali
La vendita e l’assegnazione dei terreni nella SCZone sono considerate una fornitura di beni a remunerazione insufficiente. La Commissione evidenzia che i prezzi sono fissati in modo non trasparente dalle autorità egiziane e che i terreni sono stati ceduti a Jushi Egypt da soggetti pubblici o privati diretti dallo Stato a condizioni preferenziali. Il vantaggio è calcolato con riferimento a benchmark basati su valori di usufrutto, costi di sviluppo e adeguamenti per inflazione e localizzazione, con un’aliquota finale del 2,02%.
IVA, dazi e cash-flow advantage
Per gli acquisti di attrezzature e di input importati, la Commissione distingue tra il regime della SCZone e quello ordinario egiziano. Le imprese nella zona non devono pagare l’IVA upfront, mentre quelle esterne devono anticiparla e attendere rimborsi spesso ritardati; da qui un vantaggio di liquidità qualificato come revenue foregone. La metodologia finale non considera l’intero importo nominale, ma solo il cash-flow advantage, applicando il tasso medio sui depositi in Egitto (12,03%).
Le aliquote di sovvenzione risultano pari a:
- 0,02% per le esenzioni IVA sui macchinari;
- 0,17% per gli sgravî daziari sui macchinari;
- 1,08% per le esenzioni IVA sui materiali;
- 0,24% per gli sgravî daziari sui materiali.
Pregiudizio e nesso causale
La Commissione conferma che le importazioni sovvenzionate dall’Egitto hanno causato undercutting e depressione dei prezzi dell’industria unionale, con conseguente perdita di quota di mercato e di redditività. Sono confermati anche gli accertamenti sull’industria dell’Unione, sul consumo, sugli indicatori macro e microeconomici e sull’assenza di fattori alternativi idonei a spezzare il nesso causale in modo determinante.
Interesse dell’Unione
La Commissione ritiene che l’imposizione dei dazi sia nell’interesse dell’Unione, anche tenuto conto degli interessi dell’industria unionale, degli importatori, degli utilizzatori e della necessità di ripristinare una concorrenza effettiva non distorta dalle sovvenzioni.
Registrazione e riscossione retroattiva
Le importazioni sono state registrate con il regolamento (UE) 2020/199. Per il periodo di tre settimane di pre-divulgazione, la Commissione considera sussistenti le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 4: registrazione, possibilità di commento, importazioni massive in un breve periodo, danno difficile da riparare e necessità di evitare la reiterazione del pregiudizio. Per tale periodo, i dazi sono riscossi retroattivamente all’8,7%, cioè al livello del dazio provvisorio.
Dispositivo
Il regolamento:
- impone un dazio compensativo definitivo del 13,1% su Jushi Egypt e su tutte le altre imprese per i prodotti originari dell’Egitto;
- applica un dazio del 8,7% alle importazioni registrate;
- dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori;
- entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Avvio dell’inchiesta e fasi procedurali
L’inchiesta antisovvenzioni è stata avviata il 7 giugno 2019 su denuncia presentata dall’European Glass Fibre Producers Association, a nome di produttori che rappresentavano il 71% della produzione unionale. Dopo l’emersione di ulteriori prove su sovvenzioni rilevanti, la Commissione ha ampliato il perimetro dell’inchiesta con avviso modificativo del 12 febbraio 2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Sono stati adottati dazi provvisori con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/379 del 7 marzo 2020, riferiti al periodo d’inchiesta 1 aprile 2018 - 31 marzo 2019 e al periodo considerato dal 1 gennaio 2016 alla fine del periodo d’inchiesta.
Prodotto interessato e assenza di osservazioni sul perimetro
In assenza di osservazioni sul product scope, la Commissione conferma la definizione del prodotto interessato già contenuta nel regolamento provvisorio: prodotti in fibra di vetro a filamento continuo, con specifiche esclusioni tecniche per alcuni rovings e mats, classificati nei codici CN/TARIC indicati.
Schema delle sovvenzioni esaminate
Sono state esaminate sovvenzioni sotto forma di finanziamenti agevolati, fornitura di beni e servizi a remunerazione insufficiente, rinuncia a entrate fiscali e agevolazioni su imposte indirette e dazi. Le misure riguardano, tra l’altro, prestiti preferenziali, linee di credito, assicurazioni e garanzie, fornitura di energia e terreni sotto costo, esenzioni EIT per imprese in zona economica speciale, esenzioni IVA e sgravio dazi su attrezzature e input importati destinati a beni esportati.
Attribuzione delle misure cinesi all’Egitto nella SETC-Zone
La Commissione considera che la cooperazione tra governo egiziano e governo cinese nella China-Egypt Suez Economic and Trade Cooperation Zone comporti l’attribuzione all’Egitto anche dei finanziamenti e supporti cinesi, in base all’adozione e riconoscimento di tali misure come proprie da parte dell’Egitto. La conclusione si fonda sul Cooperation Agreement del 21 gennaio 2016, sui meccanismi di consultazione a tre livelli e sulla cooperazione istituzionalizzata tra le autorità dei due Paesi.
Uso dei fatti disponibili per mancata cooperazione
La Commissione applica l’articolo 28 del regolamento di base per la mancata cooperazione parziale del governo egiziano, di Jushi Egypt, di enti cinesi e di talune banche. In particolare, ritiene di non aver ricevuto informazioni cruciali sulla governance della SETC-Zone, sul ruolo delle banche pubbliche cinesi, sul finanziamento del gruppo Jushi e sulla provenienza delle risorse destinate agli aumenti di capitale.
Finanziamenti agevolati e qualificazione delle banche cinesi
Le banche di policy cinesi, in particolare EXIM e CDB, sono qualificate come public bodies ai sensi dell’articolo 2, lettera b), e dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base. La Commissione richiama il quadro normativo cinese, inclusi Bank Law, General Rules on Loans, Decision No 40 e le misure CBIRC, per affermare che gli istituti finanziari operano in un contesto che li orienta verso gli obiettivi di politica industriale del governo. In via subordinata, anche le banche private risultano entrusted or directed ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv).
Sussidi specifici: finanziamenti, terreni e agevolazioni fiscali
La Commissione conclude che i supporti finanziari concessi a Jushi Egypt sono specifici, perché limitati alle imprese operanti nella SETC/SCZone e quindi a un’area geografica determinata, ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 2-4. Sono specifiche anche la fornitura di terreni a condizioni preferenziali e le agevolazioni fiscali riservate alle imprese insediate nella zona.
Supporto di capitale tramite CNBM, SASAC e Silk Road Fund
Jushi Egypt ha beneficiato di aumenti di capitale e di grant canalizzati attraverso CNBM, entità controllata dallo Stato cinese, con risorse riconducibili a SASAC e/o al Silk Road Fund. La Commissione attribuisce tali contributi allo Stato cinese e, per effetto dell’adozione da parte dell’Egitto, all’Egitto stesso. Il beneficio è quantificato usando un periodo di ammortamento di 12 anni e porta a un’aliquota del 2,01%.
Fornitura di terreni a remunerazione insufficiente
La Commissione ritiene che i terreni ceduti a Jushi Egypt nella SCZone siano stati forniti a prezzo preferenziale da enti pubblici o da soggetti privati incaricati o diretti dallo Stato. L’aiuto è qualificato come sovvenzione mediante fornitura di beni ex articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e articolo 3, paragrafo 2, ed è specifico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a). L’aliquota definitiva calcolata per questo capo è pari al 2,02%.
IVA e dazi: esenzioni e rimborsi
Per i beni strumentali importati e per gli input importati utilizzati in prodotti esportati, la Commissione riconosce un vantaggio di cash flow derivante dal fatto che le imprese nella SCZone non devono pagare l’IVA upfront, mentre le imprese esterne devono pagare e attendere rimborsi spesso ritardati. La metodologia è stata adattata per calcolare solo l’advantage finanziario, usando un tasso medio sui depositi in Egitto del 12,03%. Le aliquote di sovvenzione risultano pari allo 0,02% per le esenzioni IVA e allo 0,17% per le esenzioni dai dazi di importazione sui macchinari; per gli input materiali, 1,08% e 0,24% rispettivamente.
Valore complessivo delle sovvenzioni
Il tasso definitivo complessivo di sovvenzione è fissato al 13,1% per Jushi Egypt e, in via generale, per tutte le altre imprese. Il tasso è espresso come percentuale del prezzo CIF alla frontiera dell’Unione, dazio non pagato.
Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione
La Commissione conferma che le importazioni sovvenzionate dall’Egitto hanno sottoprezzato e depresso i prezzi dell’industria unionale, causando perdita di quota di mercato e redditività. Vengono inoltre confermati, in assenza di osservazioni decisive, gli accertamenti sulla definizione dell’industria dell’Unione, sul consumo, sugli indicatori economici e sull’interesse dell’Unione. La conclusione complessiva è che le misure sono necessarie per rimuovere il pregiudizio materiale.
Registrazione delle importazioni e riscossione retroattiva
Le importazioni sono state registrate con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/199 ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base. La Commissione ritiene soddisfatte le condizioni dell’articolo 16, paragrafo 4: registrazione, possibilità di commentare, circostanze critiche con importazioni massive in un breve periodo e necessità di evitare il ripetersi del pregiudizio. Per il periodo di tre settimane antecedente alla divulgazione, il dazio retroattivo è fissato all’8,7%, pari al livello del dazio provvisorio.
Misure definitive e riscossione dei dazi provvisori
L’articolo 1 impone i dazi compensativi definitivi sulle importazioni originarie dell’Egitto dei prodotti descritti, con codice addizionale TARIC C540 per Jushi Egypt e C999 per tutte le altre imprese. L’articolo 2 assoggetta a dazio definitivo le importazioni registrate, con aliquota dell’8,7% per Jushi Egypt e per tutte le altre imprese. L’articolo 3 dispone la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio ai sensi del regolamento (UE) 2020/379. L’articolo 4 stabilisce l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.
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