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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/879

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/879 della Commissione del 23 giugno 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per quanto riguarda le disposizioni specifiche al fine di allineare le disposizioni relative all'attuazione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato con le misure specifiche adottate in risposta alla pandemia di Covid‐19

Normativa europea32020R0879

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento adegua, in via eccezionale, il regime applicabile ai programmi di cooperazione transfrontaliera dello strumento europeo di vicinato alle difficoltà operative e finanziarie causate dalla pandemia di Covid-19. Introduce misure di flessibilità su cofinanziamento, ammissibilità delle spese, proroga dei termini di attuazione e chiusura, audit, selezione dei progetti e pagamento del saldo finale. L’obiettivo è consentire ai programmi di reagire rapidamente alla crisi e completare ordinatamente l’esecuzione e la chiusura dei progetti.

Modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per adattare i programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dallo strumento europeo di vicinato alle misure straordinarie connesse alla pandemia di Covid-19.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati nel quadro dello strumento europeo di vicinato, alle relative autorità di gestione e di audit, ai beneficiari dei progetti e, più in generale, ai soggetti coinvolti nell’attuazione, selezione, controllo, chiusura e pagamento finale dei programmi. Le modifiche riguardano in particolare i periodi contabili e di esecuzione, l’ammissibilità delle spese, le procedure di selezione dei progetti e le modalità di audit, con efficacia diretta negli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. Sono previste deroghe specifiche e limitate nel tempo legate alla pandemia di Covid-19.

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014 per la risposta alla pandemia di Covid-19

Il regolamento interviene sul regime di esecuzione dei programmi di cooperazione transfrontaliera finanziati dallo strumento europeo di vicinato, con l’obiettivo di introdurre misure straordinarie e di allineare, per quanto possibile, tali programmi alle flessibilità già previste per la cooperazione territoriale europea in risposta alla crisi Covid-19. La Commissione richiama espressamente le difficoltà operative, i ritardi di attuazione e le esigenze di ripresa socioeconomica nelle aree di programma.

Ambito e finalità delle modifiche

Le misure riguardano l’intero ciclo di gestione dei programmi: finanziamento, esecuzione, selezione dei progetti, controlli, chiusura e pagamento finale. Il regolamento è fondato sul regolamento (UE) n. 232/2014, in particolare sull’articolo 12, paragrafo 1, e sul regolamento (UE) n. 236/2014, articolo 6, paragrafo 2, e modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 897/2014.

Cofinanziamento e flessibilità finanziaria

Una delle principali misure è la deroga al cofinanziamento per il contributo dell’Unione relativo alle spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l’esercizio contabile dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021. In tale periodo non è richiesto alcun cofinanziamento, così da ridurre gli oneri di bilancio per i paesi partecipanti o per i beneficiari dell’assistenza UE.

Proroga dei termini di attuazione e di chiusura

Il regolamento proroga di un anno il termine generale di esecuzione dei programmi, spostandolo dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025. Parallelamente:

  • il termine per la firma di tutti i contratti, salvo quelli già conclusi riguardanti grandi progetti infrastrutturali, passa al 31 dicembre 2022;
  • il termine per la conclusione delle attività dei progetti passa al 31 dicembre 2023.

La disciplina della chiusura è poi coordinata con un periodo specifico tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024, durante il quale possono essere realizzate solo le attività di chiusura dei progetti da parte dei beneficiari e le attività di chiusura dei programmi nell’ambito dell’assistenza tecnica.

Ammissibilità delle spese

In via eccezionale, i costi dei progetti finalizzati a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020. Il regolamento precisa inoltre che, salvo quanto previsto per le attività di chiusura di cui all’articolo 19, paragrafo 1, le spese pagate dopo il 31 dicembre 2023 non sono ammissibili ai fini del contributo dell’Unione.

Per quanto riguarda i costi di progetto, viene chiarito che:

  • i costi devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali dei progetti;
  • possono essere pagati successivamente solo se elencati nella relazione finale e corredati dalla data prevista di pagamento;
  • fanno eccezione i costi relativi alle relazioni finali dei progetti, compresi verifica delle spese, audit e valutazione finale, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione.

Audit e controlli

Per il periodo contabile dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, la pandemia di Covid-19 è qualificata come caso debitamente giustificato che l’autorità di audit può invocare, sulla base del proprio giudizio professionale, per utilizzare un metodo di campionamento non statistico. La previsione risponde alle difficoltà derivanti dalle misure di contenimento e dalla limitazione degli audit in loco.

Selezione dei progetti senza invito a presentare proposte

Il regolamento introduce la possibilità di selezionare, in casi eccezionali e debitamente giustificati connessi alla pandemia, progetti destinati a promuovere la capacità di risposta alla crisi senza invito a presentare proposte. In tali casi, la Commissione valuta il progetto sulla base di una sintesi, senza richiedere la proposta completa; la decisione deve essere comunicata all’autorità di gestione entro due mesi dalla presentazione, salvo proroga, e in caso di valutazione negativa devono essere indicate le ragioni.

Pagamento del saldo finale e chiusura contabile

L’articolo 64 è integralmente sostituito per disciplinare il pagamento del saldo finale. L’autorità di gestione presenta la domanda di pagamento corredata della documentazione prevista dagli articoli 68 e 77, paragrafo 5. Il saldo finale è corrisposto entro tre mesi dalla liquidazione dei conti dell’esercizio contabile finale oppure entro un mese dall’accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Nel saldo finale dell’esercizio contabile finale il pagamento può eccedere fino al 10% il contributo dell’Unione per ciascun obiettivo tematico, ma non può superare il contributo UE complessivo attribuito a ciascun programma.

Relazioni finali e ulteriori proroghe

All’articolo 77, paragrafo 5, il termine del 30 settembre 2024 viene sostituito dal 15 febbraio 2025. Inoltre, la Commissione può, in via eccezionale e previa comunicazione dell’autorità di gestione interessata, prorogare i termini di cui ai paragrafi 1 e 5 fino al 1o marzo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La sua applicazione è immediata e vincolante in tutti i suoi elementi in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Esenzione dal cofinanziamento per l’esercizio 2020/2021

È aggiunto all’articolo 12 il paragrafo 4: in deroga ai paragrafi 1 e 2 e in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, non è richiesto alcun cofinanziamento del contributo dell’Unione per le spese sostenute e pagate incluse nei conti annuali del programma per l’esercizio contabile dal 1o luglio 2020 al 30 giugno 2021.

Proroga del periodo di esecuzione dei programmi

All’articolo 15 la data finale del 31 dicembre 2024 è sostituita dal 31 dicembre 2025, estendendo di un anno il periodo di esecuzione dei programmi.

Proroga dei termini per la firma dei contratti e per la conclusione delle attività di progetto

All’articolo 18 il termine del 31 dicembre 2021, previsto per la firma di tutti i contratti salvo quelli già conclusi riguardanti grandi progetti infrastrutturali, è spostato al 31 dicembre 2022; il termine del 31 dicembre 2022 per la conclusione delle attività dei progetti è prorogato al 31 dicembre 2023.

Chiusura dei progetti e dei programmi tra il 1o gennaio 2024 e il 30 settembre 2024

L’articolo 19, paragrafo 1, è riscritto: solo le attività collegate alla chiusura dei progetti da parte dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), punto iii), o collegate alla chiusura dei programmi nell’ambito dell’assistenza tecnica possono essere realizzate nel periodo dal 1o gennaio 2024 al 30 settembre 2024.

Audit: possibilità di campionamento non statistico

All’articolo 28 è inserito il paragrafo 1 bis: per il periodo contabile dal 1o luglio 2019 al 30 giugno 2020, la pandemia di Covid-19 costituisce un caso debitamente giustificato che l’autorità di audit può invocare, sulla base del proprio giudizio professionale, per utilizzare un metodo di campionamento non statistico.

Selezione senza invito a presentare proposte per progetti Covid-19

All’articolo 41 è aggiunta la lettera c) al paragrafo 1, che consente la selezione di progetti finalizzati a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19. È inoltre introdotto il paragrafo 4 bis: tali progetti sono valutati dalla Commissione sulla base di una sintesi del progetto, senza necessità di presentazione della proposta completa; la Commissione comunica la valutazione all’autorità di gestione entro due mesi dalla presentazione, con possibile proroga, e in caso di esito negativo ne indica le motivazioni.

Ammissibilità delle spese e dei costi relativi alla chiusura dei progetti

All’articolo 48, paragrafo 2, lettera a), i punti ii) e iii) precisano che i costi devono essere pagati prima della presentazione delle relazioni finali dei progetti, ma possono essere pagati successivamente se elencati nella relazione finale con la data prevista di pagamento; è fatta eccezione per i costi delle relazioni finali, compresi verifica delle spese, audit e valutazione finale, che possono essere sostenuti dopo il periodo di attuazione. È aggiunto il paragrafo 2 bis, secondo cui, fatti salvi l’articolo 19, paragrafo 1, le spese pagate dopo il 31 dicembre 2023 non sono ammissibili per il contributo dell’Unione. È inoltre aggiunto il paragrafo 3 bis: i costi dei progetti volti a promuovere le capacità di risposta alla crisi nel contesto della pandemia di Covid-19 sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020.

Pagamento del saldo finale

L’articolo 64 è sostituito: l’autorità di gestione presenta la domanda di pagamento del saldo finale con i documenti di cui agli articoli 68 e 77, paragrafo 5; il pagamento avviene entro tre mesi dalla liquidazione dei conti dell’esercizio contabile finale o entro un mese dall’accettazione della relazione finale di esecuzione, se successiva. Nel saldo finale dell’esercizio contabile finale il pagamento può superare fino al 10% il contributo dell’Unione per ciascun obiettivo tematico, ma non può superare il totale del contributo dell’Unione attribuito a ciascun programma.

Proroga dei termini per la relazione finale di esecuzione e disciplina eccezionale

All’articolo 77, paragrafo 5, la data del 30 settembre 2024 è sostituita dal 15 febbraio 2025; è aggiunto il paragrafo 6, che consente alla Commissione di prorogare eccezionalmente i termini di cui ai paragrafi 1 e 5 al 1o marzo, previa comunicazione dell’autorità di gestione interessata.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecooperazione territoriale europeastrumenti di vicinatofondi e finanziamenti uecontrolli e auditemergenza covid-19

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