Regolamento (UE) 2020/908
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/908 della Commissione del 24 giugno 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pomme de terre de Noirmoutier» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione del nome "Pomme de terre de Noirmoutier" nel registro delle DOP e IGP dell’Unione, in quanto indicazione geografica protetta. La Commissione constata che la domanda francese era stata pubblicata e che non era stata presentata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto produce effetti direttamente applicabili in tutti gli Stati membri dalla sua entrata in vigore.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta "Pomme de terre de Noirmoutier" come IGP.
Ambito di applicazione
Si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome "Pomme de terre de Noirmoutier" quale indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. Riguarda i prodotti della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione di "Pomme de terre de Noirmoutier" come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/908 della Commissione procede alla registrazione del nome "Pomme de terre de Noirmoutier" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’atto si inserisce nella procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e prende atto dell’assenza di opposizioni alla domanda francese pubblicata in precedenza.
Presupposti procedurali della registrazione
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la fase prevista dall’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome è disposta senza ulteriori ostacoli procedurali.
Effetti della registrazione
Con l’articolo 1, il nome "Pomme de terre de Noirmoutier" acquista lo status di IGP a livello unionale. La denominazione è collegata alla classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, che costituisce la base applicativa per la classificazione del prodotto.
Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento interno senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Registrazione della denominazione
L’articolo 1 registra il nome "Pomme de terre de Noirmoutier" come IGP. La denominazione identifica un prodotto della classe 1.6 "Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti della registrazione
Nei considerando si dà atto che la domanda presentata dalla Francia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non è stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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