Sentenza del 05/12/2016 n. 6448 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Socio di società di persone - Recesso non pubblicizzato - Inopponibilità ai terzi - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. Nelle società in nome collettivo, il mutamento relativo alla posizione del socio, compreso il recesso, diventa opponibile ai terzi dalla pubblicazione nel registro delle imprese oppure dalla prova che essi ne abbiano avuto conoscenza mediante mezzi idonei. In assenza di tali adempimenti o prove, il socio uscente continua a essere considerato responsabile nei confronti dei terzi inconsapevoli senza colpa.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il proprio recesso dalla società avesse fatto cessare la responsabilità per le obbligazioni sociali successive all'uscita. Tuttavia, il recesso non era stato pubblicizzato mediante iscrizione nel registro delle imprese né risultava portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. La questione riguardava quindi l'efficacia del recesso nei confronti dei terzi che ne erano rimasti ignari senza colpa.
Norme richiamate
Disciplina della società in nome collettivo e pubblicità nel registro delle imprese
La responsabilità del socio uscente cessa nei confronti dei terzi dal momento in cui il mutamento viene pubblicato presso il registro delle imprese, ovvero dal momento in cui è portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Il recesso o l'uscita del socio non è automaticamente opponibile ai terzi. La pubblicità legale o la prova della conoscenza effettiva tramite mezzi idonei sono necessarie per escludere la responsabilità verso i terzi che abbiano ignorato il mutamento senza colpa.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'uscita di un socio deve essere resa pubblica tempestivamente per poter essere opposta ai terzi.
- L'iscrizione del recesso nel registro delle imprese costituisce il principale strumento per far cessare la responsabilità del socio uscente nei rapporti con i terzi.
- In mancanza di pubblicità, il socio può liberarsi dalla responsabilità solo dimostrando che il singolo terzo conosceva effettivamente il recesso o ne era stato informato con mezzi idonei.
- La semplice decisione interna di recedere dalla società non è sufficiente a tutelare il socio nei confronti dei terzi inconsapevoli senza colpa.
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