Sentenza del 05/12/2016 n. 3529 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Aiuti di stato - risparmio di imposta - singolo aiuto - è tale - recupero - atto autonomo e distinto - è necessario - interessi - tasso vigente - momento del dovuto versamento - si applicano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ingiunzione di recupero delle imposte non versate, relative agli esercizi 1996-1999, derivanti dal regime agevolativo previsto dall’art. 3, comma 60, della legge n. 549/1995 e dall’art. 66, comma 14, del d.l. n. 331/1993. Tali agevolazioni erano state dichiarate dalla Commissione europea aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune. La controversia riguardava soprattutto le modalità di calcolo degli interessi: l’Ufficio aveva applicato per l’intero periodo il tasso vigente nel 1997, mentre la società contestava tale criterio e chiedeva che ogni annualità fosse trattata separatamente, applicando il tasso vigente per ciascun aiuto e aggiornandolo annualmente.
La decisione
La Commissione ha stabilito che ogni singolo risparmio d’imposta conseguito in una diversa annualità costituisce un aiuto di Stato autonomo e distinto. Di conseguenza, l’Amministrazione deve recuperare ciascuna somma con un atto separato e calcolare gli interessi per ogni singolo aiuto. Il tasso iniziale è quello vigente quando l’imposta avrebbe dovuto essere versata; gli interessi sono composti e, se il recupero avviene oltre un anno dalla fruizione dell’aiuto, il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali sulla base di quello vigente al momento del ricalcolo, fino all’integrale pagamento. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
d.l. n. 10/2007, convertito nella legge n. 46/2007
Il recupero degli aiuti equivalenti alle imposte non corrisposte e dei relativi interessi [...] in relazione a ciascun periodo di imposta nel quale l'aiuto è stato fruito, è effettuato dall'Agenzia delle entrate.
La norma impone il recupero dell’aiuto per ciascun periodo d’imposta e consente la notifica di atti distinti per ogni annualità interessata.
d.l. n. 185/2008, art. 24, convertito nella legge n. 2/2009
Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
La disposizione nazionale è stata interpretata alla luce del diritto dell’Unione, distinguendo ogni singolo aiuto annuale e applicando il tasso pertinente al momento in cui ciascun risparmio d’imposta è stato goduto.
regolamento CE n. 794/2004, artt. 9 e 11
Il tasso di interesse è applicato secondo il regime dell'interesse composto fino alla data di recupero dell'aiuto.
Gli interessi sono composti; se intercorre più di un anno tra la fruizione dell’aiuto e il recupero, il tasso deve essere ricalcolato a intervalli annuali in base al tasso vigente al momento del ricalcolo.
decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Le esenzioni fiscali costituiscono aiuti di Stato incompatibili con il mercato comune.
Le agevolazioni fiscali concesse alle società a prevalente capitale pubblico sono state qualificate come aiuti di Stato illegittimi e devono essere recuperate.
sentenza CGUE, sez. V, 3 settembre 2015, n. 89, causa A2A
Gli articoli 11 e 13 del regolamento n. 794/2004 [...] non ostano a una normativa nazionale [...] che preveda l'applicazione di interessi composti al recupero degli aiuti di Stato.
Il calcolo degli interessi composti può essere applicato anche quando la decisione europea di recupero è anteriore all’entrata in vigore del regolamento n. 794/2004.
regolamento UE n. 2282/2015
Ha modificato e aggiornato il quadro regolamentare europeo relativo alle modalità di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato e sul recupero degli interessi.
Massime di principio
- Quando un’agevolazione fiscale è qualificata come aiuto di Stato illegittimo, ogni distinto risparmio d’imposta realizzato in una diversa annualità deve essere considerato un aiuto autonomo.
- Il recupero deve essere analitico: l’Amministrazione deve separare le annualità e determinare per ciascuna l’imposta non versata e i relativi interessi.
- Gli interessi sul recupero hanno funzione di reintegrare il vantaggio finanziario ottenuto dal beneficiario, non natura sanzionatoria; perciò il loro calcolo deve riflettere il periodo effettivo di disponibilità dell’aiuto.
- Gli interessi possono essere composti, ma il tasso non deve necessariamente rimanere invariato per tutto il periodo: trascorso un anno, deve essere aggiornato secondo i criteri previsti dalla disciplina europea.
- In situazioni analoghe è opportuno verificare separatamente la legittimità dell’aiuto, l’effettiva fruizione per ciascuna annualità, la correttezza degli atti notificati e il metodo di calcolo degli interessi.
- L’eventuale contestazione può riguardare non solo l’an dell’obbligo restitutorio, ma anche il quantum, la deducibilità o computabilità delle ritenute e la corretta applicazione dei tassi annuali.
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