Sentenza del 05/12/2016 n. 6422 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
AVVISO DI ACCERTAMENTO - Rettifica dell'imponibile - Manifestazioni di spesa non giustificate - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la determinazione sintetica di un maggior imponibile, ritenendo non legittimo fondare la rettifica su manifestazioni di spesa non adeguatamente giustificate rispetto al reddito dichiarato.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la rettifica dell'imponibile quando l'Amministrazione dimostra fatti o spese che presuppongono la disponibilità di un reddito superiore a quello dichiarato. Le manifestazioni di spesa non giustificate costituiscono elementi idonei a fondare la rideterminazione sintetica del reddito, salvo prova contraria del contribuente circa la provenienza delle somme o la natura non reddituale delle disponibilità utilizzate.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico del reddito
L'Amministrazione finanziaria può rettificare le dichiarazioni e determinare sinteticamente un imponibile maggiore di quello dichiarato in presenza di fatti che, provando un certo ammontare di spesa, presuppongono la disponibilità di un corrispondente reddito.
La capacità di sostenere determinate spese può costituire un indice presuntivo della disponibilità di un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato.
Massime di principio
- Una spesa rilevante e non giustificata rispetto al reddito dichiarato può legittimare l'Amministrazione a presumere l'esistenza di redditi ulteriori.
- L'accertamento sintetico è ammissibile quando le manifestazioni di spesa risultano concretamente incompatibili con la situazione reddituale dichiarata.
- Il contribuente può contestare la presunzione dimostrando che le spese sono state finanziate con risparmi pregressi, redditi esenti o già tassati, finanziamenti, donazioni o altre disponibilità non riconducibili a redditi occultati.
- La mera contestazione dell'accertamento non è normalmente sufficiente: occorre fornire una spiegazione documentata dell'origine delle somme utilizzate.
- La valutazione deve riguardare il collegamento tra spesa sostenuta e capacità reddituale presunta, evitando di considerare automaticamente ogni spesa come prova definitiva di reddito non dichiarato.
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