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Sentenza

Sentenza del 05/12/2016 n. 37 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

Oggetto: CONTRADDITTORIO -natura del termine ex art. 12 comma 7 L. n. 212/2000

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

È stata contestata l'emissione dell'avviso di accertamento prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla conclusione delle operazioni di accesso, ispezione o verifica presso la sede dell'attività. Tale termine può essere derogato soltanto in presenza di una situazione di comprovata e motivata urgenza. Non sono sufficienti motivazioni generiche, apparenti o basate sul semplice richiamo alla normativa vigente.

La decisione

La sentenza afferma che il termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 ha natura perentoria quando l'accertamento deriva da accessi, ispezioni o verifiche fiscali presso la sede del contribuente. Se l'avviso viene emesso prima della scadenza dei 60 giorni e l'Ufficio non dimostra una concreta, specifica e adeguatamente motivata situazione di urgenza, l'atto risulta illegittimo. Nel caso descritto, le motivazioni dell'Ufficio sono state ritenute meramente apparenti e generiche, con conseguente soccombenza dell'Amministrazione e accoglimento della contestazione del contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Prima di emanare l'avviso di accertamento, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste, che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

    Il termine di 60 giorni tutela il contraddittorio endoprocedimentale ed è perentorio in caso di accessi, ispezioni e verifiche fiscali presso la sede del contribuente. La deroga per urgenza è eccezionale e richiede una motivazione concreta, specifica e verificabile; non sono sufficienti formule generiche o il mero richiamo a disposizioni normative.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento segue un accesso, un'ispezione o una verifica presso la sede dell'attività, l'Amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni dalla consegna del processo verbale di chiusura prima di emettere l'avviso.
  • L'emissione anticipata dell'atto non determina automaticamente la sua validità: l'Ufficio deve indicare e dimostrare una concreta situazione di urgenza, spiegando perché non fosse possibile attendere la scadenza del termine.
  • La motivazione sull'urgenza deve essere riferita alle circostanze specifiche del caso e non può consistere in espressioni standardizzate, astratte o in un semplice richiamo alla legge.
  • In assenza di urgenza adeguatamente motivata, la violazione del termine può comportare l'illegittimità dell'avviso di accertamento, con possibilità per il contribuente di impugnarlo.
  • La regola riguarda in particolare le verifiche svolte presso i locali del contribuente; per fattispecie diverse occorre verificare la disciplina applicabile e l'eventuale presenza di specifiche deroghe legislative.

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