Sentenza del 05/12/2016 n. 2159 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento sintetico - Dimostrazione, da parte del contribuente, di un reddito sufficiente a coprire le spese che avevano dato origine all'accertamento sintetico - Inapplicabilità del redditometro - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa basata sul redditometro è stata ritenuta non applicabile, poiché il contribuente aveva dimostrato di avere conseguito un reddito complessivo sufficiente a coprire le spese che avevano originato l'accertamento. Il riscatto della polizza non doveva essere considerato proporzionalmente ai mesi residui dell'anno, ma come reddito disponibile rilevante per il periodo d'imposta.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava l'accertamento sintetico fondato sugli indicatori di capacità contributiva del redditometro, sostenendo di aver dimostrato la disponibilità di un reddito sufficiente a finanziare le spese considerate dall'Amministrazione. In particolare, rilevava che il riscatto di una polizza assicurativa costituiva reddito disponibile per l'intero periodo d'imposta, mentre l'Ufficio ne aveva considerato soltanto i due dodicesimi perché il riscatto era avvenuto nel mese di novembre.
Norme richiamate
Disciplina dell'accertamento sintetico e del cosiddetto redditometro
Gli indicatori di capacità contributiva possono giustificare l'accertamento sintetico solo se il contribuente non dimostra l'esistenza di redditi o di altre disponibilità finanziarie idonee a sostenere le spese contestate.
Massime di principio
- Il redditometro non può essere applicato automaticamente sulla base delle sole spese o degli indicatori di capacità contributiva, quando il contribuente fornisce una prova concreta della provenienza e della sufficienza delle risorse finanziarie.
- Nel verificare la copertura delle spese, occorre considerare il reddito effettivamente disponibile nel periodo d'imposta, senza ridurlo necessariamente in proporzione al mese in cui è stato percepito o realizzato.
- Il contribuente deve documentare in modo puntuale l'origine delle somme utilizzate, la loro effettiva disponibilità e il collegamento con le spese contestate.
- La prova della capacità economica può derivare anche da entrate straordinarie, come il riscatto di una polizza, purché siano adeguatamente documentate e idonee a spiegare la sostenibilità delle spese.
- Quando la prova fornita dal contribuente supera gli indicatori presuntivi utilizzati dall'Amministrazione, viene meno il presupposto per l'accertamento sintetico.
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