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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15373/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado e li aveva condannati per concorso in tentata rapina aggravata e per porto ingiustificato di arma da taglio. I motivi di ricorso denunciavano: (a) nullità dell'atto d'appello per mancata indicazione di elementi nuovi (art. 581 c.p.p.) e, in particolare, l'allegazione di un rinvenimento di un coltello non documentato; (b) carenza di motivazione "rafforzata" della Corte d'appello ai sensi dell'art. 546 c.p.p., con specifico riferimento all'inidoneità dei tabulati telefonici a localizzare il detentore del cellulare; (c) violazione della regola del giudizio oltre ogni ragionevole dubbio per aver sostituito il giudizio del GUP senza adeguata argomentazione; (d) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. In motivazione ha ritenuto infondati i rilievi sull'ammissibilità dell'appello (l'atto di gravame individuava adeguatamente i punti critici e chiedeva la rivalutazione delle prove), ha valutato che la Corte d'appello aveva fornito una motivazione "rafforzata" spiegando i motivi per cui l'identificazione possibile non si fondava solo sui tabulati ma anche su altri elementi (videosorveglianza, presenza della Fiat Punto intestata alla madre della Polimeni sul luogo, chiamate durante l'azione, incongruenze rispetto al domicilio del Tomasello, controllo che lo aveva trovato in compagnia della Polimeni, assenza di versione alternativa da parte dei ricorrenti). La Suprema Corte ha inoltre precisato che la non conformità del ragionamento del giudice di merito al criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio è sindacabile in Cassazione solo se assume la forma di una illogicità manifesta e decisiva, che non è stata dimostrata. Quanto alla pena, la Corte d'appello ha motivato la congruità in termini coerenti con l'art. 133 c.p.; il diniego delle attenuanti generiche è stato ritenuto legittimo in assenza di elementi positivi a favore. Per l'inammissibilità il Collegio ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e a euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Regola i requisiti dell'atto di appello: l'atto deve indicare con specificità i punti oggetto di doglianza e le ragioni del dissenso. La Corte ha ritenuto che l'atto d'appello fosse sufficientemente specifico per aprire il grado di appello.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiami normativi sull'ammissibilità dei mezzi di impugnazione, richiamato nel quadro dell'onere di specificità dei motivi d'appello.

  • art. 546 cod. proc. pen.

    Disciplina la riforma della sentenza di primo grado: la Corte d'appello che riformi l'assoluzione deve fornire una motivazione "rafforzata". Nel caso la Corte d'appello ha spiegato dettagliatamente il nuovo percorso logico-probatorio alternativo alla valutazione del GUP.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Stabilisce il principio della condanna solo quando sia escluso ogni ragionevole dubbio; la Corte di legittimità ha richiamato che in sede di cassazione la violazione di tale regola è sindacabile solo se si traduce in una illogicità manifesta e decisiva.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul rapporto tra accertamento probatorio e decisione: richiamata per affermare che la nuova valutazione delle prove non costituisce di per sé motivo di annullamento in Cassazione salvo illogicità manifesta.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ricordato che il riconoscimento non è automatico per meraassenza di elementi negativi, ma richiede elementi positivi a favore.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte d'appello purché risulti che la pena è stata calibrata secondo i criteri di cui all'articolo (anche con formule come 'pena equa' o 'congruo aumento' se la pena non è vistosamente superiore alla media).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disposizione che consente la condanna alle spese per ricorso inammissibile: applicata per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Per essere ammissibile, l'atto d'appello deve individuare con puntualità il punto che si intende sottoporre al giudice di secondo grado; tuttavia l'appello può anche limitarsi a chiedere una diversa valutazione delle stesse prove già in atti, senza dover necessariamente produrre nuovi elementi.
  • Quando la Corte d'appello riforma un'assoluzione in condanna occorre una motivazione "rafforzata": il giudice di appello deve esporre le linee del proprio ragionamento e confutare specificamente i passaggi più rilevanti della motivazione di primo grado.
  • In sede di Cassazione non è consentito un nuovo sindacato di merito sulle valutazioni probatorie salvo che emergano illogicità manifeste e decisive nel percorso motivazionale del giudice di merito.
  • La regola della condanna solo se posto oltre ogni ragionevole dubbio va intesa, in sede di legittimità, come limite al sindacato: la sua violazione è rilevabile in cassazione solo quando comporti un vizio logico-manifestamente decisivo.
  • La determinazione della pena è adeguatamente motivata se dimostra l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; formule sintetiche ('pena equa', 'congruo aumento') sono accettabili salvo che la pena sia eccezionalmente più alta della media.
  • Le attenuanti generiche non sono dovute per semplice assenza di elementi negativi: è necessario l'emergere di elementi positivi che giustifichino la concessione.

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