Risposta n. 599 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'istante ritiene che, alla luce della modifica normativa (legge di bilancio 2021), le spese per gli interventi A, B, C possano beneficiare del Superbonus al 110% anche se l'edificio non è in condominio (2-4 unità) e che l'impianto fotovoltaico (D) sia "trainato" entro i limiti previsti (max €48.000 complessivi e fino a €2.400 per kW).
Superbonus - Interventi di riduzione del rischio sismico su edificio esistente (unità F/4, A/3, C/2) - art.119 d.l. 34/2020
Il quesito
Se per un edificio posseduto in comproprietà composto da tre unità (F/4, C/2 ex D/10, A/3) siano riconosciute le detrazioni del Superbonus per: A) intervento strutturale sulle parti comuni per migliorare di almeno una classe sismica l'intero edificio; B) opere che trasformino l'unità C/2 in C/6 pertinenziale all'abitazione ricavata da F/4; C) lavori di efficientamento (cappotto, serramenti, impianto) per rendere F/4 abitativa; D) installazione di un impianto fotovoltaico ~11 kW a servizio dell'unità abitativa risultante.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che, dopo la modifica normativa, il Superbonus si applica anche agli edifici composti da 2-4 unità distintamente accatastate anche se non in condominio. Le pertinenze vanno considerate nel conteggio delle unità; i limiti di spesa vanno calcolati sulla situazione all'inizio dei lavori. La categoria F/4 (fittizia) può essere considerata edificio esistente ai fini delle agevolazioni. Pertanto, purché gli interventi risultino correttamente qualificati nel titolo abilitativo (incluso il cambio di destinazione d'uso e vincolo di pertinenzialità per C/6) e siano rispettati tutti i requisiti tecnici e documentali, le spese per gli interventi antisismici sono ammesse fino a €96.000 moltiplicati per unità; quelle per l'efficientamento energetico secondo i corrispondenti massimali (es. €40.000 per unità per alcuni interventi); l'impianto fotovoltaico è detraibile nei limiti di legge (comprendendo i limiti di spesa e i limiti €/kW). Si richiama inoltre la necessità che l'edificio abbia o riattivi un impianto di riscaldamento idoneo quando richiesto. Il parere è subordinato alla verifica della veridicità degli elementi forniti e al rispetto degli adempimenti urbanistici e tecnici.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 16 set 2021Risposta n. 592 del 16/09/2021
- Interpello · 16 set 2021Risposta n. 593 del 16/09/2021
- Interpello · 16 set 2021Risposta n. 594 del 16/09/2021
- Interpello · 16 set 2021Risposta n. 595 del 16/09/2021
- Interpello · 16 set 2021Risposta n. 596 del 16/09/2021
- Interpello · 16 set 2021Risposta n. 597 del 16/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →