Risposta n. 594 del 16/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Istante ritiene di possedere i requisiti per fruire dell'estensione del beneficio ex art.16 d.lgs.147/2015 per ulteriori cinque periodi d'imposta.
Art.1, comma 50, L. 178/2020 - Opzione per estensione quinquennio del regime speciale per lavoratori impatriati (controesodati)
Il quesito
L'Istante chiede se può esercitare l'opzione prevista dall'art.1, c.50, L.178/2020 per beneficiare per ulteriori cinque periodi d'imposta del regime per lavoratori impatriati e richiede chiarimenti su requisito di iscrizione AIRE, applicabilità ai cittadini UE, situazione dei c.d. "controesodati" e conseguenze della mancata residenza in Italia dopo l'opzione.
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia conferma che l'opzione può essere esercitata anche dai controesodati che, essendo stati iscritti all'AIRE o cittadini UE, hanno trasferito la residenza in Italia prima del 30/4/2019 e risultavano beneficiari del regime al 31/12/2019. L'opzione si perfeziona con il versamento in unica soluzione del 10% (o del 5% se si hanno almeno tre figli e si verifica l'acquisto immobiliare) dei redditi di lavoro dipendente/autonomo agevolabili prodotti nell'anno precedente, e richiede il mantenimento della residenza fiscale in Italia per continuare a fruire dell'ulteriore quinquennio. Sono esclusi dall'opzione: chi si è trasferito dal 30/4/2019, gli sportivi professionisti, i cittadini italiani non iscritti all'AIRE al 31/12/2019 e i cittadini extra-comunitari; inoltre i soggetti che producono reddito d'impresa non possono applicare l'estensione. Il parere è conforme al MEF e si basa sui documenti presentati.
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