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Legge

L.R. Liguria 7/2007

Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati

Normativa regionaleL.R. Liguria 7/2007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Liguria le politiche di accoglienza, integrazione sociale e tutela dei cittadini stranieri immigrati, apolidi, richiedenti asilo e rifugiati, estendendo alcune misure anche ai cittadini UE. Prevede Piano regionale triennale, Consulta regionale, monitoraggio del fenomeno, interventi in sanità, servizi sociali, casa, scuola, lavoro e misure straordinarie; fissa anche obblighi e scadenze annuali di programmazione e relazione.

Accoglienza e integrazione sociale degli stranieri immigrati in Liguria

Accoglienza e integrazione sociale degli stranieri immigrati in Liguria

La legge regionale disciplina gli interventi della Regione Liguria per favorire l’integrazione sociale, l’accoglienza e la tutela dei cittadini stranieri immigrati presenti sul territorio regionale. La disciplina è costruita in coerenza con i principi costituzionali, con il testo unico immigrazione e con vari strumenti internazionali ed europei richiamati espressamente dalla norma.

Finalità e principi generali

La Regione persegue l’integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini non comunitari, operando per l’affermazione e la difesa dei diritti fondamentali della persona. La legge afferma inoltre:

  • pari opportunità di accesso ai servizi;
  • valorizzazione della parità di genere;
  • contrasto a razzismo, discriminazioni, violenza e sfruttamento;
  • tutela di donne, minori e soggetti in condizioni di vulnerabilità;
  • valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche;
  • promozione della partecipazione alla vita pubblica locale.

Destinatari

I destinatari sono i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati presenti in Liguria. Sono compresi anche i figli nati in Italia dei soggetti destinatari. Gli interventi possono essere estesi ai cittadini dell’Unione europea presenti sul territorio regionale, salvo norme comunitarie e statali più favorevoli già applicabili.

Riparto di funzioni tra Regione, Province e Comuni

La Regione svolge funzioni di monitoraggio del fenomeno migratorio, programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi. Promuove la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale, anche tramite organismi consultivi.

Province e Comuni, nell’ambito delle rispettive competenze, attuano interventi per rimuovere ostacoli al pieno riconoscimento dei diritti, con attenzione a casa, lavoro, integrazione culturale, pari opportunità e partecipazione pubblica. I Comuni, tramite ambiti sociali e distretti socio-sanitari, predispongono piani di ambito sociale e realizzano progetti di integrazione anche per favorire soluzioni abitative.

Piano regionale triennale per l’integrazione

Il Piano regionale triennale definisce gli indirizzi per gli interventi di integrazione sociale e per il volontario rientro nei Paesi di origine. Il Piano:

  • orienta la programmazione regionale settoriale;
  • costituisce riferimento per gli enti locali;
  • tiene conto del Piano Sociale Integrato Regionale.

Ha durata triennale e conserva efficacia dopo la scadenza fino all’approvazione del successivo Piano. È predisposto sulla base della proposta della Consulta e dei risultati della Sezione Immigrazione dell’Osservatorio delle Politiche Sociali, acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie Locali. Entro il 30 giugno di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione.

Monitoraggio e organi consultivi regionali

Nell’ambito dell’Osservatorio delle Politiche Sociali è istituita la Sezione Immigrazione, incaricata di monitorare e analizzare l’attuazione delle politiche regionali in materia. La Sezione raccoglie ed elabora dati su presenza, flussi migratori, discriminazioni e altri elementi utili alla valutazione delle politiche, avvalendosi anche di una rete informatizzata regionale. I dati sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale e diffusi telematicamente.

È inoltre istituita la Consulta regionale per l’integrazione dei cittadini stranieri immigrati, con funzioni propositive e consultive: formula proposte per il Piano regionale, esprime pareri su iniziative di settore e su provvedimenti di rilievo, promuove studi, collabora con la Sezione Immigrazione e può avanzare proposte alla Regione anche verso Parlamento e Governo. La Consulta opera in raccordo con i Consigli territoriali per l’immigrazione.

Composizione e funzionamento della Consulta

La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso il dipartimento competente in materia di immigrazione e dura in carica per l’intera legislatura. Ne fanno parte rappresentanti istituzionali, delle comunità migranti, del terzo settore, dei sindacati, dei datori di lavoro, delle Camere di commercio, di Comuni, Province, Comunità montane, volontariato e cooperazione internazionale.

La legge prevede:

  • composizione paritetica con attenzione al genere tra i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati;
  • membri supplenti per le posizioni previste;
  • partecipazione senza voto del direttore generale competente;
  • possibilità di costituzione anche in mancanza di tutte le designazioni, purché sia stato individuato almeno metà più uno dei componenti;
  • gratuità della partecipazione, con rimborso spese per i non dipendenti pubblici residenti in altro Comune;
  • decadenza dei componenti assenti ingiustificati per tre sedute consecutive.

Conferenza strategica sull’immigrazione

Almeno ogni tre anni la Regione convoca una Conferenza strategica sull’immigrazione, presieduta dal Presidente della Giunta o dall’Assessore delegato. La Conferenza è sede di confronto tra cittadini immigrati e italiani, enti pubblici e privati, terzo settore, rappresentanze economiche e sindacali. Vi partecipano anche le Consulte regionali per l’emigrazione e per l’integrazione. La Conferenza affronta temi specifici in plenaria e gruppi di lavoro per definire le linee di programmazione.

Tutela straordinaria, violenza, schiavitù e rientro nei Paesi d’origine

La Regione interviene a favore delle persone, italiane e straniere, assoggettate a forme di schiavitù o violenza, anche su segnalazione del Garante regionale delle persone private della libertà personale. Le azioni sono coordinate con enti locali, volontariato, terzo settore e cooperazione internazionale e possono includere inserimento lavorativo, tirocini e interventi formativi.

In accordo con le autorità statali, la Regione sostiene il reinserimento sociale delle persone che abbiano contribuito all’individuazione degli autori dei reati o che siano state vittime di comportamenti violenti, promuovendo anche misure di tutela e sicurezza e, se necessario, l’avvio delle procedure d’asilo.

In caso di disastri naturali, conflitti o altri eventi gravi in Paesi non UE, per esigenze umanitarie la Giunta può approvare un Piano straordinario di interventi per la prima accoglienza e la protezione temporanea. La Regione sostiene inoltre progetti di rientro volontario e reinserimento nei Paesi di origine, anche nell’ambito di programmi nazionali, comunitari o internazionali.

Servizi territoriali e interventi di integrazione

La Regione promuove nella rete dei servizi sociali:

  • informazione su diritti, doveri e opportunità;
  • prima accoglienza e assistenza per situazioni di bisogno, anche per ricongiungimenti familiari;
  • mediazione linguistico-culturale;
  • assistenza e tutela legale contro le discriminazioni;
  • interventi per cittadinanza e integrazione, specie per donne e minori;
  • semplificazione delle pratiche amministrative per soggiorno, ricongiungimento familiare e cittadinanza, tramite protocolli con le autorità competenti.

Tali servizi sono organizzati anche per gli immigrati detenuti.

Integrazione e comunicazione interculturale

La Regione concede contributi a enti locali, terzo settore, soggetti privati e organismi iscritti nei registri di riferimento per iniziative di integrazione e dialogo interculturale, tra cui:

  • uso di spazi pubblici come sedi di incontro o centri interculturali;
  • gestione di centri di aggregazione;
  • informazione pubblica sui fenomeni migratori e dialogo interreligioso;
  • scambi interculturali;
  • strumenti di comunicazione plurilingue;
  • mediazione socio-culturale;
  • iniziative per le pari opportunità.

La Giunta fissa criteri e modalità per i contributi. Regione e Province sostengono anche corsi di formazione e aggiornamento per mediatori interculturali; le Province tengono un elenco pubblicistico degli iscritti che abbiano ottenuto l’attestato finale.

Politiche abitative

La Regione promuove politiche abitative per gli immigrati come parte dell’accoglienza, attraverso:

  • centri di accoglienza;
  • alloggi sociali in forma collettiva;
  • accesso paritario agli alloggi in proprietà o locazione e all’edilizia residenziale pubblica per i regolarmente soggiornanti;
  • agenzie sociali per la casa;
  • iniziative dei datori di lavoro per ampliare l’offerta abitativa per lavoratori italiani e stranieri.

I centri di accoglienza servono anche per l’alloggio temporaneo di persone bisognose di soccorso o in disagio. Le agenzie sociali curano intermediazione per locazioni, recupero e acquisto della prima casa. La Regione può disciplinarne le modalità organizzative con atto specifico. Nella gestione dell’edilizia residenziale pubblica è considerato anche il motivo del ricongiungimento familiare. Con atto amministrativo regionale sono determinati requisiti gestionali e strutturali dei centri e degli alloggi collettivi, oltre ai vincoli di destinazione d’uso.

Rapporti tra popolazioni e strutture per l’incontro tra i popoli

La Regione concede contributi per progetti e recuperi di strutture presentati dagli enti locali per favorire occasioni di incontro tra cittadini di diverse nazionalità. Il contributo massimo non può superare il 50% della spesa ammessa.

Assistenza sanitaria

La Regione promuove l’accesso dei cittadini stranieri immigrati ai servizi sanitari previsti dalla normativa e dalla programmazione regionale. Ai cittadini stranieri irregolari sono comunque garantite, presso strutture pubbliche e accreditate, le cure urgenti ed essenziali, le prestazioni connesse a gravidanza e maternità, tutela del minore, vaccinazioni, profilassi internazionale e cura delle malattie infettive.

La legge definisce cure urgenti ed essenziali e prevede che la Regione assicuri l’iscrizione al servizio sanitario regionale per i minori extracomunitari in affidamento temporaneo per vacanze terapeutiche per la durata del permesso di soggiorno. La Giunta stabilisce criteri e modalità di erogazione, nel rispetto del divieto di segnalazione agli organi di polizia. Le prestazioni sono erogate anche in collaborazione con il volontariato specializzato. La Regione promuove il ruolo delle associazioni non lucrative iscritte nei registri regionali, il monitoraggio della situazione sanitaria e sociale della popolazione immigrata, la formazione multiculturale degli operatori e l’organizzazione di servizi di mediazione linguistica e culturale nei servizi sanitari. È inoltre prevista, nei limiti del Fondo Sanitario Nazionale e d’intesa con il Ministero competente, l’autorizzazione di prestazioni di alta specializzazione per cittadini di Paesi extra-UE in determinate condizioni di grave carenza assistenziale o di impossibilità di attuazione degli accordi sanitari.

Servizi sociali

La Regione favorisce l’accesso paritario ai servizi sociali, concedendo incentivi agli enti locali e ai soggetti del terzo settore, privati e iscritti nei registri di riferimento per progetti di supporto. Può inoltre contribuire alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini extracomunitari indigenti deceduti in Liguria. Le modalità operative sono demandate a un provvedimento della Giunta.

Istruzione, educazione interculturale e formazione degli adulti

I minorenni stranieri accedono in parità ai servizi per l’infanzia e scolastici. Le comunità scolastiche devono valorizzare differenze linguistiche e culturali e promuovere l’accoglienza, la tutela della lingua e cultura d’origine e le attività interculturali.

La Regione e gli enti locali promuovono l’apprendimento della lingua italiana, la conoscenza della storia e delle culture locali, il superamento delle difficoltà linguistiche e formative e il contrasto all’abbandono e alla dispersione scolastica. Sono previsti incentivi per istituzioni scolastiche ed enti locali per formazione alla cittadinanza, mediazione linguistica, educazione interculturale, formazione dei docenti, valorizzazione delle lingue d’origine, buone pratiche, progetti di integrazione e biblioteche scolastiche interculturali. Gli incentivi si estendono ai servizi per la prima infanzia.

Sono inoltre promosse iniziative per adulti finalizzate ad alfabetizzazione, perfezionamento dell’italiano e conseguimento di titoli di studio, anche tramite percorsi integrativi degli studi svolti all’estero. In ambito universitario è riconosciuta la parità di trattamento rispetto agli studenti italiani. Per il coordinamento degli interventi sono previsti protocolli interistituzionali con Ufficio scolastico regionale, A.R.S.S.U. e Università.

Formazione, riqualificazione professionale e riconoscimento dei titoli/competenze

I cittadini stranieri immigrati hanno diritto alla formazione professionale in condizioni di parità. La Regione promuove informazione, orientamento, tirocinio, formazione e formazione continua, nonché il riconoscimento e la valorizzazione delle esperienze formative acquisite all’estero.

Sono previsti corsi per gli operatori delle organizzazioni del terzo settore, dei privati e degli organismi iscritti nei registri competenti. La Regione favorisce attività formative calibrate sul livello di istruzione e di esperienza dei destinatari, compresa la formazione su sicurezza sul lavoro e assistenza sanitaria. Sono promossi percorsi di riqualificazione per competenze professionali utili all’inserimento lavorativo e, per i progetti di ingresso di lavoratrici e lavoratori stranieri, la Regione definisce criteri e modalità di validazione di programmi formativi linguistici e professionali da svolgersi nei Paesi d’origine. La legge dà particolare attenzione ai progetti rivolti alle lavoratrici immigrate.

Orientamento al lavoro, inserimento e attività autonome

La legge riconosce pari opportunità nell’orientamento e nell’inserimento lavorativo, anche per attività autonome, imprenditoriali e cooperative. Regione e Province favoriscono l’inserimento stabile nel lavoro dipendente, autonomo o imprenditoriale tramite qualificazione dei servizi per il lavoro e formazione degli operatori.

Le Province si avvalgono della collaborazione delle organizzazioni sindacali e del terzo settore maggiormente rappresentative per l’attuazione delle norme statali in materia di ingressi per lavoro. La Regione stipula convenzioni con sindacati, terzo settore, enti di patronato ed enti locali per garantire condizioni di lavoro e accoglienza adeguate, prevenzione degli infortuni e reti di sportelli informativi e di tutela. La Giunta fissa i criteri per determinare il fabbisogno di lavoratori stranieri sul territorio regionale; entro il 30 novembre di ogni anno la Regione trasmette alla Presidenza del Consiglio il rapporto sulla presenza e sulla condizione degli immigrati extracomunitari, con indicazioni previsionali sui flussi sostenibili nel triennio successivo. Le Province individuano i Centri per l’impiego presso cui istituire servizi di mediazione socio-culturale.

Rafforzamento delle pari opportunità e tutela delle donne immigrate

Il Piano regionale deve includere indirizzi per prevenire e contrastare la violenza tra i sessi. Nella programmazione degli interventi su lavoro e formazione la Regione deve considerare i problemi specifici delle donne immigrate, soprattutto il difficile accesso agli interventi pubblici, la necessità di sostegno alla permanenza nei percorsi formativi e le difficoltà di inserimento sociale.

Nei settori più rilevanti per l’occupazione femminile immigrata, quali assistenza, cura, lavoro domestico e servizi, la Regione programma azioni di qualificazione professionale, di incontro tra domanda e offerta di lavoro, di supporto alle famiglie e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare.

Norme transitorie, prima applicazione e abrogazioni

Per l’avvio della legge, la Giunta regionale doveva, entro 180 giorni, costituire la Consulta, insediare la Sezione Immigrazione e predisporre il Piano regionale; entro un anno doveva approvare il provvedimento relativo alla designazione dei rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati nella Consulta.

In via transitoria, fino alla costituzione della Consulta il Piano poteva essere approvato senza la sua proposta; fino alla disponibilità dei dati della Sezione Immigrazione si potevano utilizzare altre informazioni regionali; fino al provvedimento specifico, i rappresentanti dei cittadini stranieri immigrati erano designati congiuntamente dagli enti/associazioni iscritti nei registri competenti. È prevista infine l’abrogazione della legge regionale Liguria 9 febbraio 1990, n. 7.

Valutazione di attualità della legge

La legge contiene una disciplina generale ancora astrattamente rilevante in materia di immigrazione e integrazione sociale regionale, ma presenta anche riferimenti a strutture organizzative e ad adempimenti di prima applicazione già esauriti. Restano invece potenzialmente attuali le norme programmatiche e di settore nei limiti della normativa statale e regionale vigente e delle successive modifiche, incluse le censure di illegittimità costituzionale richiamate nel testo.

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