Salta al contenuto
Legge

L.R. Liguria 8/2007

Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria

Normativa regionaleL.R. Liguria 8/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso il Consiglio regionale ligure il Parlamento regionale degli studenti, organismo consultivo e di rappresentanza dei giovani studenti. Ne disciplina composizione, durata, elezioni, funzionamento, commissioni interne, rimborsi spese e prime misure attuative. Il testo ha valore organizzativo interno e, per la fase iniziale, prevede termini specifici dalla sua entrata in vigore per regolamento, elezioni e costituzione provvisoria.

Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria

Istituzione del Parlamento regionale degli studenti della Liguria

La legge della Regione Liguria crea un organismo di consultazione e rappresentanza degli studenti, collocato presso il Consiglio regionale, con funzioni di confronto sulle questioni di interesse giovanile e scolastico. Il provvedimento mira a valorizzare la cittadinanza attiva dei giovani e a favorirne la partecipazione alla vita pubblica e istituzionale regionale.

Finalità e funzioni generali

La disciplina riconosce il ruolo degli studenti come componente fondamentale della società democratica e affida alla Regione il compito di creare forme stabili di partecipazione alla vita istituzionale. Il Parlamento regionale degli studenti è configurato come sede unitaria di rappresentanza degli interessi e delle problematiche del mondo giovanile, con particolare attenzione al diritto allo studio e alle materie che incidono direttamente sui giovani.

Il Parlamento può inoltre trasmettere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale iniziative ritenute utili per la tutela dei diritti e delle aspettative dei giovani e degli studenti. I suoi membri rappresentano l’intero mondo giovanile e non possono svolgere propaganda per partiti, movimenti o associazioni politiche.

Composizione, durata e requisiti dei componenti

L’organo è composto da trenta studenti eletti democraticamente in rappresentanza della popolazione studentesca delle scuole secondarie superiori presenti sul territorio regionale. La legge prevede la parità numerica tra uomini e donne nella composizione del Parlamento.

La durata in carica è di cinque anni. Gli eletti assumono le funzioni con l’insediamento del Parlamento e restano in carica fino all’insediamento del nuovo organismo. Decade dalla rappresentanza lo studente che non sia più iscritto a istituti o scuole secondarie superiori della regione. L’assenza ingiustificata a due sedute nella stessa legislatura comporta la decadenza.

In caso di cessazione o decadenza, il seggio è attribuito al primo non eletto che abbia ottenuto il maggior numero di voti.

Elezione e modalità di designazione

L’elezione del Parlamento deve svolgersi entro trenta giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio regionale. Le modalità di elezione sono individuate dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Direzione scolastica regionale.

Per la fase di prima applicazione, la legge prevede che il Parlamento sia costituito con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge; tale organo provvisorio resta in carica fino all’insediamento del successivo Parlamento eletto secondo le regole ordinarie.

Regole di funzionamento e organizzazione interna

Al Parlamento si applica, per quanto compatibile, il Regolamento interno del Consiglio regionale, in ragione della sua natura particolare.

Nella prima seduta successiva alle elezioni, la presidenza provvisoria spetta allo studente eletto con il maggior numero di voti; in caso di parità, al più anziano. Lo studente più giovane svolge le funzioni di segretario.

Il Parlamento si riunisce almeno tre volte l’anno presso la sede del Consiglio regionale della Liguria. Le determinazioni assunte sono trasmesse al Presidente del Consiglio regionale, che le comunica ai Presidenti delle Commissioni consiliari competenti.

Commissioni permanenti

Sono istituite tre Commissioni permanenti per l’esame preventivo delle questioni di competenza del Parlamento, con le seguenti aree tematiche:

  • istruzione, diritto allo studio, politiche regionali per i giovani e pari opportunità;
  • formazione e lavoro;
  • cultura, sport e turismo.

Ogni studente non può far parte di più di due Commissioni. Ciascuna Commissione si riunisce, di regola, non più di sei volte all’anno.

Strumenti di supporto, pubblicità e rimborsi

I lavori e l’attività del Parlamento sono pubblicati su apposite pagine del sito internet della Regione Liguria, a garanzia di visibilità e trasparenza dell’organo.

Gli studenti eletti hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per partecipare alle sedute.

Gemellaggi e rapporti esterni

Il Parlamento può chiedere all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza degli studenti, regionali, statali e comunitari, nonché di stipulare accordi e convenzioni per realizzare progetti condivisi, soprattutto nell’ambito di iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell’Unione europea.

Disposizioni transitorie e attuative

Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d’intesa con la Direzione scolastica regionale, deve individuare il sistema di rappresentanza, le modalità di elezione e organizzare le consultazioni elettorali.

Entro lo stesso termine devono essere individuate le strutture regionali di supporto all’attività del Parlamento. La disciplina contiene quindi un’articolata fase attuativa iniziale, necessaria per rendere operativo il nuovo organismo.

Aspetti finanziari

La norma finanziaria è richiamata ma non è riportata nel testo consolidato fornito, poiché indicata come omissis.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.