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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11642/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, facendo applicazione della disciplina sull'inammissibilità rilevabile senza formalità di procedura.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso era proposto contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti emessa dal GIP, limitatamente al profilo del mancato preliminare vaglio ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva che, a seguito della riforma richiamata nel provvedimento, contro la sentenza di patteggiamento sono ammessi ricorso per cassazione solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Poiché il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti, il ricorso è dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti

    La decisione ricorda che il patteggiamento è impugnabile con ricorso per cassazione solo nei limiti specificamente previsti dalla norma processuale, come modificata dalla riforma richiamata.

  • art. 129 c.p.p.

    Il ricorrente lamentava il mancato svolgimento del vaglio di immediata evidenza delle cause di non punibilità; la Corte ritiene che tale doglianza non sia deducibile con ricorso avverso la sentenza di patteggiamento nei termini prospettati.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza

    Vengono individuati i soli motivi di ricorso ammessi contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura

    Consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza formalità procedurali, con le conseguenze economiche previste.

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
  • La censura relativa al mancato preliminare vaglio ex art. 129 c.p.p. non è deducibile in cassazione avverso il patteggiamento se non rientra nei motivi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
  • Quando il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., la Corte può dichiararlo senza formalità di procedura e condannare il ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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